Cass. civ., sez. II, sentenza 29/08/2014, n. 18445
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In tema di divisione ereditaria, agli effetti dell'obbligo del condividente di versare agli altri, "pro quota", i frutti civili del bene comune goduto in esclusiva durante la comunione, qualora si tratti di immobile soggetto al regime vincolistico della legge 27 luglio 1978, n. 392, il rendimento immobiliare deve essere determinato con riferimento a tale legge, anche quanto alla periodica rivalutazione del canone di locazione.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina - Presidente -
Dott. PARZIALE Ippolisto - rel. Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -
Dott. FALASCHI Milena - Consigliere -
Dott. SCALISI Antonino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9221-2008 proposto da:
BR IL, [...], elettivamente domiciliata in Roma, Via Gregorio VII 466, presso lo studio dell'avvocato COSSA GIUSEPPE SALVATORE, che la rappresenta e difende, come da procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BR FE, BR DO, BR GE, AG ET, BR MA, BR RI CR, BR AN;
- intimati -
avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/2014 dal Consigliere Ippolisto Parziale;
udito l'Avvocato Cossa, che si riporta agli atti e alle conclusioni assunte;
udito il sostituto procuratore generale, dott. Sergio Del Core, che conclude per l'accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso, rigetto del terzo, assorbito il quarto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si tratta di una procedura di divisione ereditaria, svoltasi col rito di cui alla L. n. 1078 del 1940, art. 7 in ragione della presenza di un fondo agricolo soggetto alla riforma agraria.
Il decreto del Tribunale del 26 gennaio 2004, reso all'esito di c.t.u. depositata il 27 giugno 2002, veniva impugnato con reclamo incidentale dall'odierna ricorrente, assegnataria di un immobile in Formello.
Il reclamo, ritenuto ammissibile, veniva accolto solo quanto alla correzione della descrizione dell'appartamento assegnato e respinto nel resto (quanto alla determinazione del valore e della superficie commerciale dell'immobile, alla determinazione dei frutti civili spettanti agli altri condividenti).
La Corte territoriale, sulla base della c.t.u. disposta in appello (c.t.u. del dott F. Massari), confermava il valore
dell'appartamento e prendeva a riferimento la superficie di metri quadri 86 dell'appartamento, aggiungendovi 10 metri quadri per superficie scoperta gravata da servitù e 29 metri quadri per pertinenze.
La ricorrente impugna tale decisione con quattro motivi e deposita memoria. Nessuna attività hanno svolto in questa sede le parti intimate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, occorre rilevare che la notifica del ricorso risulta regolare nei confronti di tutti gli intimati ad eccezione della signora OS AR NA, per la quale non risulta in atti l'avviso di ricevimento della notifica effettuata nei suoi confronti, a mezzo posta, presso il difensore domiciliatario avv. Michele Alfredo Paese. Tuttavia la notifica può ritenersi andata a buon fine, posto che risulta in atti che la notifica del ricorso fu richiesta, a mezzo posta, con l'invio di distinte copie conformi all'originale nei confronti di ciascuno degli intimati OS AN, OS MA e, appunto, OS AR NAia. Per OS AN e MA risultano in atti gli avvisi di ricevimento con la conseguenza che il difensore anche della signora AR NA (avv. Paese) risulta compiutamente edotto del contenuto dell'atto di impugnazione rivolto anche nei confronti della predetta.
1. I motivi del ricorso.
1.1 Col primo motivo di ricorso si deduce: "illogica e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia:
l'erronea determinazione del valore economico dell'immobile assegnato alla ricorrente - in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5". La ricorrente così indica il fatto controverso: "La motivazione della Corte d'Appello, solo apparentemente corretta, è in realtà viziata da illogicità e contraddittorietà laddove indica come presupposto del rigetto del motivo di appello il fatto che il CTU avrebbe confermato (nel corso del giudizio di reclamo) il valore economico determinato nella sua precedente CTU del 27/6/02 cui il Tribunale si sarebbe uniformato, mentre in realtà il Tribunale ha statuito sul punto in maniera difforme rispetto alle conclusioni del CTU e rifacendosi alle quali, appunto, la ricorrente aveva impugnato la decisione di 1 grado".
Osserva la ricorrente che "La Corte d'Appello ha così statuito a pag. 2 del provvedimento impugnato: "Vanno disattese le altre richieste avanzate col reclamo incidentale avendo il CTU dr. F. Massari confermato, secondo corretti criteri di stima, il valore a mq. dell'appartamento in questione, come determinato nella precedente relazione peritale depositata il 27/6/2002, valore cui si è uniformato il Tribunale nel calcolare il valore complessivo di mercato"". Aggiunge la ricorrente che il motivo di reclamo lamentava che "il Tribunale per un mero errore interpretativo non si era affatto uniformato alle valutazioni del