Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/05/2022, n. 14889

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/05/2022, n. 14889
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14889
Data del deposito : 11 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14095/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

- ricorrente -

contro

V s.r.l. in liquidazione con socio unico, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Caserta, via Roma - Parco Europa n. 10, presso lo studio dell'avv. C D F, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

ipie-tv)eL avverso lala sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno n. 476/12/13, depositata il 26 novembre 2013. Cons. est. G.M. Nonno Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 29 settembre 2021 dal Cons. G M N. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale F S, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Udito l'avv. G P per la ricorrente.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 476/12/13 del 26/11/2013 la Commissione tributaria regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (di seguito CTR) ha accolto parzialmente l'appello proposto da V s.r.l. a socio unico (oggi in liquidazione, di seguito V) avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Avellino (di seguito CTP) n. 626/05/11, la quale aveva per la gran parte respinto il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento concernente IRES, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2007. 1.1. Come si evince anche dalla sentenza della CTR, con l'avviso di accertamento: 1) venivano rideterminati i ricavi in applicazione di una percentuale sul costo del venduto maggiore di quella risultante dalla contabilità;
2) venivano contestati i costi relativi alle prestazioni di servizio rese dalla Deplo Service s.r.l. in quanto non sufficientemente documentati, nonché la detraibilità della relativa IVA;
3) veniva contestata la contabilizzazione di sopravvenienze attive di competenza dell'anno d'imposta 2006;
4) veniva contestata la nota di credito n. 35 del 17/12/2007, emessa nei confronti della società Elpys per un importo di euro 18.950,00 oltre IVA, in quanto non supportata da idonea documentazione giustificativa.

1.2. La CTR accoglieva parzialmente l'appello di V osservando che: a) l'Ufficio aveva proceduto alla determinazione della percentuale di ricarico senza individuare un campione di merci 2 Cons. est. G.M. Nonno effettivamente rappresentativo e con modalità incomprensibili;
b) la seconda ripresa era fondata, essendo le fatture di Deplo Service s.r.l. generiche in quanto prive dell'indicazione dei servizi espletati;
c) il comportamento tenuto dalla società contribuente con riferimento al trattamento delle sopravvenienze passive era conforme a legge, come avvalorato dai prospetti di liquidazione dell'IRES e dell'IRAP relative all'anno d'imposta 2007;
d) con riferimento alla nota di credito, l'emissione era conforme al disposto degli artt. 6 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e avvalorata «dai documenti di trasporto della merce».

2. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;

3. V resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo.

4. Con ordinanza resa all'esito dell'adunanza camerale del 27/01/2021 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per la eventuale trattazione in pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Vanno pregiudizialmente esaminate le eccezioni della controricorrente, così riassumibili: a) inammissibilità del ricorso per carenza di autosufficienza;
b) inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione dell'Agenzia delle entrate del Lazio;
c) nullità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle entrate di Avellino in primo e secondo grado;
d) nullità del ricorso per carenza di mandato in capo al difensore.

1.1. Il rilievo sub a), riferendosi essenzialmente ai singoli motivi di ricorso e non al ricorso nel suo complesso, va esaminato con riferimento agli stessi.

1.2. Il rilievo sub b) è infondato: basterà evidenziare che «tutti gli uffici periferici dell'Agenzia delle entrate hanno la capacità di stare in 3 Cons. est. G.M. Nonno giudizio, in via concorrente ed alternativa al direttore, e si configurano quali suoi organi, che ne hanno la rappresentanza, sicché, in caso di evocazione e costituzione in giudizio di un ufficio territoriale diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, non è necessario disporre la rinnovazione della notifica, poiché tutto ciò che riguarda l'articolazione organizzativa interna dell'Agenzia fiscale è processualmente irrilevante, dovendo l'attività difensiva essere riferita all'Agenzia fiscale quale persona giuridica di diritto pubblico e non al singolo ufficio periferico» (Cass. n. 19828 del 04/10/2016).
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