Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 17/07/2019, n. 19207

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 17/07/2019, n. 19207
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19207
Data del deposito : 17 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 26734-2016 proposto da: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, elettivamente domiciliata in

ROMA VIA CLAUDIO MONTEVERDI

16, presso lo studio dell'avvocato P A, rappresentata e difesa dall'avvocato F P M S;

- ricorrente -

contro

L S;

- intimato -

avverso la sentenza n. 3796/2016 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 19/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/05/2019 dal Consigliere Dott.

COSMO

Nr. 26734/2016

CONSIDERATO IN FATTO

1. L S, impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, la cartella di pagamento nr. 0712012000981708, relativa all'ICI per gli anni 2006-2007 e alla TARSU per l'anno di imposta 2011, emessa da Equitalia Sud per un importo complessivo di C 3.776,78. 2.La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli accoglieva il ricorso limitatamente all'ICI 2006 e rigettava nel resto.

3.La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva l'appello sul rilievo che la cartella di pagamento non era motivata, e la concessionaria non aveva fornito la prova della notifica né della cartella di pagamento né dei prodromici avvisi di accertamento.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il concessionario, articolando due motivi. Nessuno si è costituito per l'intimato.

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia « violazione eio falsa applicazione dell'art 153 nr. 3 cc degli artt. 71 e 72 del d.lvo 507/1993, dell'art. 60 del dpr nr 600/1973, dell'art 26 dpr 602/73 in relazione all'art 360 1 comma nr 3 del codice di procedura civile.» In particolare, si duole Equitalia del fatto che con riferimento alla Tarsu il Comune non aveva l'obbligo di inviare l'avviso di accertamento, ben potendo direttamente procedere all'iscrizione al ruolo di quanto dovuto e non versato sulla base della dichiarazione del contribuente in relazione all'anno precedente. Solo nel caso di mancata o infedele dichiarazione del contribuente sarebbe stata necessaria la previa emissione e notifica dell'avviso di accertamento. Sostiene, inoltre, la ricorrente che la notifica della cartella è stata effettuata correttamente ai sensi dell'art. 26 del dpr 29/9/1973 nr. 602 e che, in ogni caso, la tempestiva impugnazione della cartella sana il difetto di notifica.
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