Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/12/2020, n. 27773

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/12/2020, n. 27773
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27773
Data del deposito : 4 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al N.R.G. 8781/2020 proposto da:

DI ROCCO

Avvocato M, rappresentata e difesa da se stessa e dall'Avvocato G P;

- ricorrente -

contro

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PRATO;

- intimato -

e

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimato -

per la cassazione della sentenza del Consiglio nazionale forense n. 96/2019, depositata il 7 ottobre 2019. Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 17 no- vembre 2020 dal Consigliere A G;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale M M, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e, in subordi- ne, per il suo accoglimento;
uditi l'Avvocato G P e l'Avvocato M D R.

FATTI DI CAUSA

1. - L'avv. M D R - sottoposta a procedimento disciplina- re per avere omesso di presentare appello nei confronti di una sen- tenza penale di condanna alla pena di tre anni e quattro mesi di re- clusione a carico del proprio assistito, senza informare l'interessato e senza discutere con il medesimo le eventuali iniziative da assumere, con conseguente passaggio in giudicato della condanna stessa - è stata ritenuta responsabile dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Prato che, con decisione del 12 novembre 2014, le ha inflitto la san- zione della censura. 2. - Avverso tale decisione, notificata in data 2 febbraio 2015, l'avv. D R ha proposto ricorso al Consiglio nazionale forense, con atto depositato il 3 marzo 2015. 3. - Il Consiglio nazionale forense, con sentenza n. 96/2019 resa pubblica mediante deposito in segreteria il 7 ottobre 2019, ha dichia- rato inammissibile il ricorso per tardività. Il CNF ha rilevato che, mentre la decisione impugnata è stata no- tificata all'avv. D R in data 2 febbraio 2015, il ricorso è stato de- positato solo in data 3 marzo 2015, ossia nel ventinovesimo giorno successivo. Secondo il giudice disciplinare, il termine di trenta giorni per pro- porre ricorso al Consiglio nazionale forense, stabilito dall'art. 61 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), è riferibile esclusivamente alle impugna- zioni avverso le decisioni del Consiglio distrettuale di disciplina, men- tre per quelle pronunciate dal Consiglio dell'ordine degli avvocati con- tinua a trovare applicazione il termine di venti giorni di cui all'art. 50 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento della professione di avvocato), convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e ciò anche dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2015, del regolamento

CNF

21 febbraio 2014, n. 2, che regola il nuovo procedimento disciplinare. 4. - Per la cassazione della sentenza del Consiglio nazionale fo- rense l'avv. D R ha proposto ricorso, con atto notificato il 28 febbraio 2020, sulla base di due motivi. 4.1. - Con il primo motivo l'avv. D R denuncia violazione di legge, in particolare dell'art. 33 del regolamento

CNF

21 febbraio 2014, n. 2, avendo il Consiglio nazionale forense applicato, benché abrogato, l'art. 50 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933. La ricor- rente si duole che il CNF, nel dichiarare inammissibile il ricorso, abbia fatto illegittima applicazione della norma abrogata della vecchia legge professionale circa i termini di impugnazione delle decisioni disciplina- ri. Il secondo motivo denuncia "violazione di legge ed esattamente dell'art. 137 cod. proc. civ." e propone istanza di rimessione in termi- ni. Con esso la ricorrente chiede che sia "acclarata l'attuale vigenza dei termini della presente impugnazione previa declaratoria della ine- sistenza/nullità della notifica della sentenza impugnata o in denegata ipotesi previa disposizione della rimessione in termini per la proposi- zione del presente ricorso". 5. - L'intimato Consiglio dell'ordine territoriale non ha svolto atti- vità difensiva in questa sede. 6. - Fissata l'udienza del 17 novembre 2020 per la discussione del ricorso, la ricorrente ha presentato "brevi note" per l'udienza, le quali, 4 - 3 tuttavia, sono pervenute in cancelleria a mezzo posta soltanto il 16 novembre 2020, una volta scaduto il termine per il deposito di memo- rie di parte, fissato dall'art. 378 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Il ricorso per cassazione è stato proposto tardivamente, con atto notificato il 28 febbraio 2020, oltre il termine di trenta giorni previsto per l'impugnazione, decorrente dalla notifica, avvenuta il 21 ottobre 2019, della sentenza del Consiglio nazionale forense. 2. - La proposizione del ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio nazionale forense è soggetta - ai sensi dell'art. 36, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) - al termine breve di trenta giorni, decorrente dalla notificazione d'ufficio della sentenza contestata. Resta salva l'applicabilità del termine lungo di cui all'art.327 cod. proc. civ. nella sola ipotesi in cui non vi sia stata valida noti- ficazione d'ufficio della decisione impugnata e nessun interessato ab- bia provveduto alla notificazione stessa di propria iniziativa (Cass., Sez. Un., 10 luglio 2017, n. 16993;
Cass., Sez. Un., 23 luglio 2018, n. 19526;
Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2020, n. 24109). Va altresì rilevato che l'art. 36, commi 4 e 6, della legge n. 247 del 2012 - nel prevedere che le decisioni del CNF sono notificate all'interessato (oltre che al pubblico ministero presso la corte d'appello e il tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato ap- partiene, e comunicate al consiglio dell'ordine della circoscrizione stessa) e nello stabilire che da detta notificazione decorre il termine breve di trenta giorni per proporre ricorso - contiene un'eccezione al combinato disposto degli artt. 285 e 170 cod. proc. civ., giacché il termine di trenta giorni per impugnare la sentenza del CNF decorre dalla notifica della stessa a richiesta d'ufficio eseguita nei confronti dell'interessato personalmente, considerato che non ricorre qui la ra- tio della regola generale della necessità della notifica al difensore, in 2, - 4 - quanto il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare è un pro- fessionista il quale è in condizione di valutare autonomamente gli ef- fetti della notifica della decisione (Cass., Sez. Un., 28 giugno 2018, n. 17192). Peraltro, anche nel procedimento disciplinare, qualora il profes- sionista incolpato abbia deciso di non difendersi personalmente ma di farsi assistere da un altro avvocato, eleggendo domicilio presso il medesimo o presso un terzo avvocato, il provvedimento conclusivo deve essere notificato alla parte presso l'avvocato domiciliatario, se- condo le regole ordinarie, e non direttamente alla parte (Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2018, n. 32725). 3. - Nella specie la pubblicazione della sentenza del Consiglio na- zionale forense, la notificazione della stessa e la proposizione del ri- corso sono, tutti, antecedenti alla disciplina introdotta dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, la quale, nel convertire il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, ha aggiunto, all'art. 3, il comma 1-ter, che, all'art. 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole "Nei procedimenti civili" ha inserito le seguenti: "e in quelli davanti al Consiglio nazionale forense". A partire dal 30 giugno 2020, data di entrata in vigore delle modi- fiche apportate dalla legge di conversione n. 70 del 2020, dunque, anche nei procedimenti dinanzi al CNF le notificazioni a cura della cancelleria "sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata". 3.1. - Quanto alla disciplina qui ratione temporis applicabile, vie- ne in rilievo il comma 1 dell'art. 36 della legge n. 247 del 2012, il quale, richiamando e conferendo ulteriore vigenza agli artt. da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato), rimanda alla previ- sione contenuta dell'art. 60, terzo comma, del regio decreto, ai cui sensi le parti interessate, ai fini delle notificazioni prescritte, devono eleggere il proprio domicilio in Roma e, in mancanza della elezione di domicilio, le notificazioni sono fatte mediante deposito nella segrete- ria del Consiglio nazionale (cfr. Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2020, n. 24109, cit.). 4. - Nella specie, nel giudizio di impugnazione dinanzi al Consiglio nazionale forense l'avv. M D R - assistita dall'avv. R C del foro di Prato - aveva eletto domicilio in Roma alla via Giovanni Nicotera n. 29, presso lo studio dell'avv. P G. La circostanza, incontestata, risulta, quanto alla difesa tecnica dell'avv. R C, dalla sentenza del CNF e, prima ancora, dal mandato speciale conferito in calce al ricorso al Consiglio naziona- le forense per tramite del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Prato;
quanto alla elezione di domicilio, dal ricorso proposto dall'incolpata avverso il provvedimento disciplinare del Consiglio dell'ordine e dal mandato speciale in calce. 5. - La notifica all'avv. M D R della sentenza n. 96/2019 del Consiglio nazionale forense, richiesta dalla segreteria giurisdizio- nale del Consiglio, è avvenuta nel domicilio dalla stessa incolpata eletto in Roma. Infatti, risulta per tabulas dalla relata in atti che l'Ufficiale giudi- ziario addetto all'Ufficio Unico presso la Corte d'appello di Roma ha notificato in data 21 ottobre 2019 la sentenza n. 96/2019 del Consi- glio nazionale forense all'avv. M D R, elettivamente domici- liata presso l'avv. P G in Roma, via Giovanni Nicotera, n. 29, mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di per- sona qualificatasi per Alessandro Bianconi, incaricato ivi addetto alla ricezione atti. 6. - A fronte di detta notifica della sentenza, avvenuta in data 21 ottobre 2019, il ricorso per cassazione è stato notificato al Consiglio ), -6 dell'ordine degli avvocati di Prato e al Procuratore Generale della Cor- te di cassazione soltanto il 28 febbraio 2020, una volta scaduto il pre- scritto termine di trenta giorni dalla notifica. 7. - L'avv. M di Rocco deduce che "non v'è traccia di alcuna busta che l'Ufficiale giudiziario, richiesto di effettuare la notifica della sentenza de qua al domicilio eletto ..., avrebbe consegnato all'avv. P G del foro di Roma, atteso che l'unica traccia di relata di notifica che l'odierna ricorrente è riuscita a rinvenire consiste in una copia fotostatica scannerizzata nella quale è solo annotato che viene consegnata a mani dell'incaricato addetto alla ricezione Ales- sandro Bianconi (e nonostante lo stesso sia avvocato)". La ricorrente ne fa discendere che la disposizione dettata dall'art.137 cod. proc. civ. risulterebbe all'evidenza violata, con la conse- guenza che "la vagante notizia di avvenuta notifica all'incolpata pres- so il domicilio eletto in data 21 ottobre 2019 deve ritenersi nulla". 8. - L'eccezione di nullità della notificazione - prospettata sul ri- lievo del mancato rispetto della prescrizione dell'art. 137 cod. proc. civ., che esige che la copia dell'atto da notificare sia consegnata in busta sigillata con la trascrizione del numero cronologico della notifi- cazione - è infondata. L'art. 137 cod. proc. civ. prevede, al quarto comma, che "se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinata- rio, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notifica- re in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero crono- logico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto". La notificazione della sentenza impugnata avvenuta a mezzo uffi- ciale giudiziario in data 21 ottobre 2019 appare pienamente conforme alla previsione normativa dettata dall'art. 137 cod. proc. civ. - 7 Infatti, dalla relata di notificazione (cron. 16.281) risulta che l'Ufficiale giudiziario ha provveduto a consegnare (nel domicilio eletto e a persona incaricata addetta alla ricezione atti in assenza del desti- natario) copia della sentenza del CNF "conforme all'originale" e "in busta chiusa e sigillata, ai sensi di legge". 9. - In via subordinata, l'avv. M D R ha formulato istanza di rimessione nei termini, sul rilievo che "l'avv. P G o qualsivoglia altra persona che presta la propria attività all'interno di tale studio giammai notiziava l'odierna ricorrente della presunta 'av- venuta notifica' della sentenza impugnata". Premesso che la rimes- sione in termini "ha portata generale" ed è destinata a trovare appli- cazione "qualora ne ricorrano i presupposti, ovvero la forza maggiore o il caso fortuito", la ricorrente fa presente di essersi "attivata con la opportuna immediatezza e diligenza in quanto, una volta venuta a conoscenza del provvedimento de quo esclusivamente a causa della comunicazione del proprio Consiglio dell'ordine di appartenenza, è corsa ai ripari senza alcun indugio". Al fine di dimostrare la propria di- ligenza e tempestività, la ricorrente produce copia della comunicazio- ne del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Prato del 3 febbraio 2020 e pedisseque richieste di informazioni all'avv. P G in me- rito alla "presunta notifica" della sentenza impugnata;
allega, inoltre, di avere, a seguito dell'udienza avanti il Consiglio nazionale forense, invitato con e-mail del 22 gennaio 2018 l'avv. Giovannelli a monitora- re la notifica del provvedimento. 10. - La richiesta non può essere accolta. L'istituto della rimessione in termini (art. 153, secondo comma, cod. proc. civ.), applicabile anche in riferimento al termine perentorio per proporre ricorso per cassazione (Cass., Sez. I, 23 novembre 2018, n. 30512) e pure con riguardo a sentenze rese dal Consiglio nazionale forense in esito a un procedimento disciplinare (Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2018, n. 32725, cit.;
Cass., Sez. Un., 10 gennaio 2019, n. 487), richiede pur sempre che vi sia una causa non imputa- bile, riferibile ad un evento che presenti il carattere della assolutezza - e non già una impossibilità relativa, né tantomeno una mera diffi- coltà - e che sia in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza in questione (Cass., Sez. I, 23 novembre 2018, n.30512, cit.;
Cass., Sez. lav., 6 febbraio 2019, n. 3482). E poiché nella specie la sentenza del CNF è stata regolarmente notificata all'interessata nel domicilio eletto presso un avvocato, non rappresenta causa di impedimento non imputabile, tale da giustificare la rimessione in termini per evitare la decadenza dall'impugnazione, la mancata comunicazione, ad opera del professionista domiciliatario, dell'avvenuta notificazione e l'omessa trasmissione, da parte di que- sto, della busta sigillata contenente la copia della sentenza notificata. La dimenticanza, dovuta a trascuratezza o a negligenza o anche ad un disguido, o le difficoltà operative del domiciliatario nel trasmettere la dovuta notizia alla parte, infatti, attengono esclusivamente alla pa- tologia del rapporto intercorrente tra la parte stessa e il professionista incaricato della domiciliazione e della ricezione della notificazione, e non sono rivelatrici di una causa non imputabile, che presuppone un impedimento all'esercizio del potere processuale non evitabile con un comportamento diligente. La parte non può evitare la decadenza sul semplice rilievo di ave- re, essa, informato il domiciliatario, con comunicazione per posta elettronica del 22 gennaio 2018, che l'udienza disciplinare dinanzi al CNF si era tenuta il 18 gennaio 2018 e di averlo invitato, in quella stessa occasione, a monitorare la notifica del provvedimento, e nep- pure invocando la circostanza di essersi attivata non appena ricevuta, dal Consiglio dell'ordine territoriale, la notizia della irrevocabilità della decisione disciplinare e della applicazione della sanzione. Al di là dell'e-mail inviata il 22 gennaio 2018 all'avv. Giovannelli e alla sua collaboratrice subito dopo l'udienza dibattimentale tenutasi 04, -9 dinanzi al CNF e della corrispondenza mail e pec del 5 e del 27 feb- braio 2020, quindi a termini ormai scaduti, con l'avv. Giovannelli e l'avv. Bianconi, non vi è d'altra parte alcuna altra prova documentale in atti che l'avv. D R, nel lungo periodo occorso per il deposito della decisione, abbia ad intervalli regolari richiesto allo studio dell'avvocato domiciliatario, nell'osservanza dell'onere di precauzione, notizie sulla avvenuta notifica della sentenza, in modo da esserne in- formata tempestivamente. 11. - Il ricorso è inammissibile. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l'intimato Consiglio dell'ordine svolto attività difensiva in questa sede. 12. - Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del te- sto unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
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