Cass. civ., sez. VI, ordinanza 11/08/2022, n. 24717
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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28888-2021 proposto da: C R, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO 25, presso lo studio dell'avvocato G M, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato S G;-ricorrente - contro COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOSUE' BORSI 4, presso lo studio dell'avvocato F S, che lo rappresenta e difende;-controricorrente - avverso la sentenza n. 944/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 06/04/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott. G G. La vicenda, per quel che qui ancora rileva risulta essere stata riassunta nella proposta del Relatore nei termini seguenti: -il Tribunale, in accoglimento della domanda avanzata dal Comune di San Pietro di Felicetto, dichiarò, ai sensi dell’art. 1454 cod. civ., la risoluzione del contratto preliminare, con il quale l’attore aveva promesso di acquistare uno stacco di terreno, per inadempimento del promittente alienante, R C, rigettando, tuttavia, la domanda di risarcimento del danno ex art. 278 cod. civ.;- la Corte d’appello di Venezia, accolta l’impugnazione del Comune, condannò il C al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 278 cod. proc. civ.;- R C ricorre avverso la sentenza di secondo grado sulla base d’unitaria censura [ulteriormente illustrata da memoria]e il Comune resiste con controricorso;osserva 1. Il ricorrente denuncia erronea e falsa applicazione degli artt. 278 cod. proc. civ., 2697 e 2043 cod. civ. Assume il C che la Corte veneta era incorsa in errore per aver scisso il giudizio sull’an dal quantum, senza verificare se il prospettato pregiudizio si fosse effettivamente verificato, così incidendo sul giusto e celere processo, in spregio alla più recente giurisprudenza di legittimità (cita Cass. n. 4653/2021). In particolare, secondo il ricorrente, la sentenza impugnata non aveva accertato in termini di certezza l’esistenza del danno, la cui quantificazione era stata rinviata ad altro giudizio. 1. 1. La doglianza è manifestamente infondata. 1. 1.1. In primo luogooccorre ricordare il più che granitico orientamento di questa Corte, secondo il quale la sentenza di condanna generica postula, quale presupposto necessario e sufficiente a legittimarne l'adozione, solo l'accertamento di un fatto ritenuto, alla stregua di un giudizio di probabilità, potenzialmente produttivo di danni, mentre il riscontro dell'esistenza, in concreto, di questi ultimi, benché già ivi possibile, può anche essere differito alla fase della loro effettiva liquidazione, ed in tal caso, se una siffatta pronuncia non sia stata impugnata, il giudicato formatosi non investe la sussistenza dei danni stessi e del loro rapporto di causalità con il fatto illecito, né preclude la successiva dichiarazione di infondatezza della pretesa risarcitoria, ove si verifichi che i pregiudizi lamentati non si siano prodotti o non siano riconducibili al comportamento del responsabile (Sez. 1, n. 20444, 11/10/2016, Rv. 641848;conf., ex multis, Sez. 1, n. 21428, 12/10/2007;Sez. 3, n. 36257, 2/5/2002;Sez. 2, n. 15335, 13/9/2012;Sez. 2, n. 17297, 31/7/2006). Siffatto principio ha trovato pacifica applicazione in materia di danno derivante da inadempimento contrattuale (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 5817, 19/4/2001;Sez. 2, n. 6690, 23/5/2000;Sez. 3, n. 10842, 1/8/2001). Non emergono ragioni per non condividere il riportato uniforme indirizzo, costituente vero e proprio “diritto vivente”. 1. 1.2. Questa Corte ha recentemente chiarito che l'opposizione del convenuto alla domanda di condanna generica al risarcimento del danno è ammissibile ed impone al giudice di stabilire se il pregiudizio si sia verificato o meno con certezza e non con semplice probabilità, con la conseguenza che l'accertamento negativo di detto danno preclude la prosecuzione della pretesa attorea in una seconda fase o in un successivo giudizio. Tale prosecuzione è, invece, legittima ove siffatto accertamento, pur condotto in termini di certezza e non di probabilità, dia esito positivo, ma sia nondimeno necessario quantificare in concreto il pregiudizio in esame in una separata fase od in un distinto giudizio (Sez. 3, n. 4653, 22/02/2021, Rv. 660601). Trattasi, per vero, non di un isolato sovvertimento di quel consolidato orientamento prima riportato, ma d’una specificazione (peraltro sulla scia di quanto già chiarito da S.U. n. 12103/1995) che, partendo dalla condivisione di esso principio, ne ridefinisce la portata in presenza di tempestiva opposizione del convenuto alla pretesa della controparte di limitare l'indagine al solo “an debeatur” della pretesa risarcitoria azionata. Il ricorrente non allega con la necessaria specificità di avere proposto una tale opposizione . Il Collegio condivide la relazione sopra riportata. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549),lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti". Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore del controricorrente siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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