Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/06/2004, n. 11555

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/06/2004, n. 11555
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11555
Data del deposito : 21 giugno 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P G - Presidente -
Dott. M E - Consigliere -
Dott. S S - rel. Consigliere -
Dott. D C S - Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BALDACCHINO MAURIZIO, elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico 38, presso l'avv. R L, che lo rappresenta e difende per procura in atti;



- ricorrente -


contro
UFFICIO DISTRETTUALE IMPOSTE DIRETTE DI PIOMBINO;



- intimato -


e
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, AENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore;

- resistenti -
avverso la sentenza n. 18/33/01 della Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione n. 33, del 26 marzo 2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 febbraio 2004 dal relatore, Cons. Dott. S S;

udito per il ricorrente l'avv. R L;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. SEPE E A, che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IL contribuente M B presentava, ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dichiarazione integrativa per i redditi
Irpef concernenti gli anni 1985-1990. In relazione a tale dichiarazione l'Ufficio contestava il versamento di imposte in misura inferiore al dovuto e notificava al Baldacchino cartella esattoriale per l'importo di L. 24.290.470. Il contribuente proponeva opposizione all'iscrizione a ruolo, eccependo la decadenza dell'Ufficio, essendo stata la cartella notificata nel marzo 1998, oltre il quinquennio successivo al 31 dicembre 1992, in violazione di quanto stabilito dall'art. 39, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 attraverso il richiamo dell'art. 17, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.
La Commissione tributaria provinciale di Livorno accoglieva il ricorso, ritenendo fondata l'eccezione di decadenza, ma la Commissione tributaria regionale della Toscana, successivamente adita, accoglieva l'appello dell'Ufficio, osservando che l'Amministrazione aveva formato e consegnato il ruolo all'Intendenza di finanza entro il 31 dicembre 1997 ed aveva pertanto provveduto regolarmente all'iscrizione a ruolo dell'imposta dovuta, nel rispetto del termine quinquennale a decorrere dal 31 dicembre 1992. Il Baldacchino ha proposto ricorso per cassazione, rivolto all'Ufficio distrettuale imposte dirette di Piombino, sulla base di tre motivi. L'Ufficio intimato non ha svolto difese, mentre il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate hanno depositato atto di costituzione notificato al ricorrente, senza opporre attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il Baldacchino - denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 39 della legge 1991/413 e dell'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - muove due distinte critiche alla sentenza impugnata. Da un lato afferma che l'ufficio non ha legittimamente applicato nella specie la procedura di cui all'art. 36 bis del d.P.R. 1973/600, riferendosi tale disposizione a errori materiali o di calcolo rilevabili immediatamente "ictu oculi" dal controllo formale della dichiarazione, con esclusione dei casi che richiedono la risoluzione di questioni giuridiche o che esigono una motivazione, come nella fattispecie in esame riguardante l'applicazione di una diversa fattispecie impositiva, e che comportano pertanto l'onere dell'Ufficio di procedere ad un autonomo accertamento. Sotto altro profilo il ricorrente deduce che nel termine fissato dall'art. 36 bis del d.P.R. 1973/600 per la liquidazione dell'imposta risultante dalla
dichiarazione gli uffici devono procedere non soltanto alle rettifiche delle dichiarazioni, ma anche alle iscrizioni a ruolo delle eventuali maggiori imposte e alla notifica della cartella esattoriale.
Con il secondo motivo il contribuente - denunciando ancora violazione e falsa applicazione dell'ut 39 della legge 1991/413 e dell'art. 36 bis del d.P.R. 1973/660, nonché dell'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - deduce che:
a - l'Ufficio ha impiegato cinque anni per procedere alla liquidazione e iscrizione a ruolo delle imposte dovute, in violazione dell'art. 36 bis, come modificato dal d. P.R. 27 settembre 1979, n. 506, che invece stabilisce che gli uffici delle imposte procedono
alla liquidazione delle imposte dovute entro l'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;

b - in caso di controllo automatico dal quale emerga un risultato diverso da quello indicato nella dichiarazione, l'Ufficio, come previsto dall'art. 36 bis modificato dall'art. 13, n. 3 del d.lgs., 9 luglio 1997, n. 241, è tenuto a comunicare al contribuente l'esito
della liquidazione, fermo e impregiudicato il potere dell'Amministrazione di procedere ad un accertamento sottoposto alla prevista procedura di contestazione e notifica;

c - dal combinato disposto dell'art. 17 del d.P.R. 1973/602 e dall'art. 43 del d.P.R. 1973/600 risulta che il termine lungo per la formazione e la consegna dei ruoli - comunque non superiore a quattro anni dalla data di presentazione della domanda - può essere utilizzato dall'Amministrazione finanziaria solo nel caso in cui si proceda ad autonomo accertamento accompagnato da specifica motivazione e che comunque il termine massimo di cinque anni è previsto solo nel caso di omessa presentazione della dichiarazione. Con il terzo motivo il ricorrente - denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c. e richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui la
parte totalmente vittoriosa in primo grado e la cui posizione processuale abbia avuto accoglimento solo per alcune delle ragioni prospettate, non è tenuta a riproporre con espresse deduzioni, in caso di appello della controparte, le ragioni pretermesse in sentenza, purché ad esse non rinunci espressamente o implicitamente - censura la sentenza perché, dopo aver ritenuto infondata l'eccezione di decadenza, non ha esaminato le altre questioni di merito sollevate in primo grado, attinenti alla nullità della cartella per sua illegibilità e l'illegittimità dell'applicazione della maggiorazione del 20% sull'imponibile denunciato. Ciò premesso, ritiene il collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile perché proposto direttamente nei confronti dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Piombino, anziché nei confronti del Ministero delle finanze con notifica eseguita presso l'Avvocatura generale dello Stato.
Trova applicazione nella specie il reiterato orientamento di questa Corte, secondo il quale, in tema di contenzioso tributario, il ricorso per Cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale, proposto dal contribuente nei confronti dell'ufficio periferico dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, anziché nei confronti del Ministero delle finanze, è inammissibile, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c. (applicabile al processo tributario, in assenza di norme derogatorie, in forza dell'art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), per erronea indicazione della parte contro cui il ricorso stesso è proposto (Cass. 22 marzo 2002, n. 4101;
Cass. 5 maggio 2003, n. 6786;
Cass. 23 giugno 2003, n. 9947), senza che possano riconoscersi effetti sananti alla costituzione in giudizio dell'Amministrazione delle finanze perché il vizio dell'impugnazione, derivando dall'errata individuazione della parte (l'ufficio periferico, organo privo di soggettività esterna per quanto riguarda il giudizio di cassazione, anziché il Ministero delle finanze) e non concernendo la sola notificazione del ricorso, attiene all'esercizio dell'azione e non alla concreta instaurazione del contraddittorio (Cass. 10 gennaio 2002, n. 217;
Cass. 16 maggio 2002, n. 7150;
Cass. 5 maggio 2003, n. 6786;
Cass. 23 giugno 2003, n. 9947). Poiché il collegio condivide pienamente tale orientamento e non sono stati dedotti nuovi elementi che inducano ad un riesame della questione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla deve disporsi in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo l'Ufficio intimato, ne' il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate svolto attività difensiva.

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