Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/09/2004, n. 17926
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. BOTTA ALTIERI Raffaele - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO ECONOMIA FINANZE, in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
e da
AGENZIA ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
IC DE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EMILIA 81, presso lo studio dell'avvocato PAOLA MORESCHINI, difeso dall'avvocato ANTONIO SODA, giusta procura in calce;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 112/01 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 22/11/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/04 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito l'Avvocato GIACOBBE Daniela difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente BE AD, dipendente del Consiglio nazionale delle ricerche (C.n.r.), proponeva ricorso avverso il silenzio- rifiuto opposto dalla Direzione regionale delle entrate del Lazio, sezione staccata di Roma, alla sua istanza di rimborso delle maggiori ritenute d'imposta effettuate sull'indennità di anzianità corrispostale alla cessazione del rapporto di lavoro, in quanto calcolate erroneamente anche sugli importi erogati in buoni postali fruttiferi (b.p.f.) e sui relativi interessi. La contribuente deduceva:
a) che i buoni postali fruttiferi accantonati dal datore di lavoro costituivano un fondo integrativo di previdenza a favore del lavoratore, al quale venivano anche cointestati, ed erano esenti da imposte e tasse presenti e future, come stabilito dall'art. 1, comma 3, del R.d.l. 26 dicembre 1924, n. 2106 e dall'art. 174 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156;
b) che sugli interessi era applicabile unicamente la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, introdotta dal d.l. 19 settembre 1986, n. 556, convertito nella legge 17 novembre 198 6, n. 759, per i soli
titoli emessi dopo il 20 settembre 1986;
c) che, pertanto, in relazione ai b.p.f. di sua pertinenza emessi dopo tale data, era stata effettuata una doppia tassazione sugli interessi (ritenuta Irpef operata dal Consiglio nazionale delle ricerche sull'indennità di anzianità e la predetta ritenuta alla fonte);
d) che le norme speciali relative all'esenzione fiscale dei b.p.f. e dei relativi interessi erano prevalenti sulle norme del testo unico delle imposte dirette, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con la conseguente illegittimità delle ritenute operate dal C.n.r. in sede di liquidazione del trattamento di fine rapporto, al cui rimborso egli aveva pertanto diritto.
La EN concludeva chiedendo la riliquidazione dell'imposta sull'indennità di anzianità, nonché la determinazione dell'importo e la restituzione delle ritenute illegittimamente operate, con gli interessi di legge. L'Ufficio resisteva al ricorso, opponendo che l'intero ammontare del trattamento di fine rapporto (t.f.r.), comprensivo anche della quota di capitale rappresentata dai titoli e dai relativi interessi (al netto delle ritenute subite dal C.n.r.), costituiva un unicum da assoggettare interamente a tassazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17, comma 1, del d.P.R. 1986/917, e che pertanto nessun rimborso spettava al ricorrente.
La Commissione tributaria provinciale di Roma in parziale accoglimento del ricorso dichiarava non soggetti a tassazione gli interessi.