Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/04/2016, n. 6449

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

La domanda proposta dall'allevatore nei confronti dell'Azienda sanitaria locale per ottenere l'indennità di macellazione forzata dei bovini infetti rientra nella giurisdizione ordinaria e non in quella amministrativa, poiché la P.A., eseguito positivamente il controllo tecnico, non ha un potere valutativo che le consenta di rifiutare l'erogazione; ai fini dell'indennità, spetta al giudice ordinario decidere sull'idoneità dell'accertamento veterinario compiuto, non essendo ostativa l'inosservanza delle forme stabilite dai regolamenti ministeriali.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/04/2016, n. 6449
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6449
Data del deposito : 4 aprile 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

1. 6449/16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA Giurisdizione IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 6. 33/1968 - REG. SICILIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 6941/2014 Cron 6449 SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. GIUSEPPE SALME' Ud. 17/11/2015Primo Pres.te f.f. - - Dott. G A - Presidente Sezione PU - C I. Consigliere - Dott. V RSI Consigliere - Dott. M M CNI Consigliere Dott. G ME Consigliere Dott. R VI Consigliere Dott. A A - Consigliere - Dott. A D B Rel. Consigliere - Dott. PASQUALE D'ASCOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 6941-2014 proposto da: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO, in persona del I'M 2015 rappresentante pro-tempore, elettivamente legale 481 domiciliata in ROMA, VIA FORNOVO 3, presso lo studio dell'avvocato G D S, rappresentata e difesa dall'avvocato G L V, per delega in calce al ricorso;
ricorrente

contro

DI C A;
intimato - avverso la sentenza n. 36/2013 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE, emessa il 22/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/2015 dal Consigliere Dott. PASQUALE D'ASCOLA;
udito l'Avvocato D T, per delega dell'avvocato G L V;
udito il P.M. in persona del Stuto Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti. п'я Svolgimento del processo La controversia concerne un decreto ingiuntivo per 1298,11 euro emesso dal giudice di pace del comune siciliano di Montemaggiore Belsito, a carico della Azienda Sanitaria Provinciale Palermo, in favore di Antonino Di Carlo, allevatore di Sclafani Bagni, a titolo di indennità per la macellazione forzata di quattro bovini infetti. Il giudice di pace prima e il Tribunale di Termini Imerese con la sentenza 22 gennaio 2013 hanno disatteso l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'opponente Azienda Sanitaria. Quest'ultima ha proposto ricorso per cassazione, notificato a mezzo Pec e a mezzo posta nel marzo 2014 e illustrato da memoria. Il creditore opposto non ha svolto attività difensiva. Ragioni della decisione 2) Con il primo motivo di ricorso l'ASP di Palermo deduce che la controversia riguarda la fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio e dunque una situazione soggettiva di interesse legittimo da far valere davanti al giudice ordinario. Sene che l'art. 3 della L. R Sicilia n., 12/89 (recte l'art. 1 comma 3) subordina la corresponsione dell'indennità per cui è causa all'accertamento da parte delle Usl del diritto a percepire le indennità di cui alla legge n. 3 del 1968. Afferma che la P.A. sarebbe titolare di un ampio potere discrezionale correlato alle disponibilità finanziarie. Invoca a tal fine Cass. 3881/93, a mente della quale: La circostanza che, successivamente alla emissione del provvedimento di erogazione dell'indennizzo e con riguardo al conseguimento del relativo importo, la situazione del proprietario di capi di bestiame dei quali sia stato disposto l'abbattimento per ragioni sanitarie, ai sensi dell'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, abbia la consistenza del diritto soggettivo, non esclude che l'Amministrazione procedente, ove accerti l'esistenza di vizi preesistenti alla suddetta emissione quali il difetto delle condizioni indispensabili per - provvedervi - possa esercitare i propri poteri autoritativi di autotutela, annullando il precedente atto o sospendendone cautelarmente l'efficacia, in previsione di ulteriori accertamenti. Ne consegue che la domanda del proprietario che prospetti l'illegittimità dell'esercizio di siffatti poteri, attesa I'm 3 n. 6941-14 D'Ascola rel la natura autoritativa dei medesimi, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, ancorché successiva al suddetto provvedimento di erogazione dell'indennizzo>>. 2.1) Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 20 c.p.c., lamentando che il

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi