Cass. pen., sez. II, sentenza 27/04/2023, n. 17573

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 27/04/2023, n. 17573
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17573
Data del deposito : 27 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SA OM, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/06/2020 della CORTE DI APPELLO DI MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro CIMMINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, Avv. Saverio Antonio ARENA, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge. RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Messina con sentenza del 12/06/2020 ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina pronunziata nei confronti del Sarlo, con la quale lo stesso è stato condannato alla pena di giustizia per i delitti allo stesso ascritti ai sensi degli artt. 640 e 61 n. 2, 494, cod. pen.

2. Il Sarlo, a mezzo del proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché manifestamente illogica in relazione alle obiezioni mosse dalla difesa con l'atto di appello, con particolare riferimento: - al non aver accolto, né motivato in ordine alla richiesta di perizia per verificare se effettivamente la sottoscrizione del contratto Enel potesse essere riferita al Sano;
- al non aver considerato ipotesi ricostruttive alternative con particolare riferimento alla condotta posta in essere dalla moglie e convivente del Sano.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante, illogica e contraddittoria in relazione agli art. 671 cod. proc. pen. e 121 cod. proc. pen., attesa la mancata

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