Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/11/2021, n. 37550
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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 11194-2021 proposto da: B G L, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA 681/D, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO MALFARA', rappresentato e difeso dall'avvocato R F;- ricorrente -contro PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO;- intimati - avverso la sentenza n. 70/2021 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 31/03/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2021 dal Consigliere L E;lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale F C, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di cassazione vogliano rigettare il ricorso. FATTI DI CAUSA 1 - Il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza n. 70 del 2021, confermò il provvedimento del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Torino che aveva applicato all'avv. G B la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per dieci mesi, ritenendolo responsabile dei fatti di cui alla contestazione disciplinare (violazione degli artt. 3 e 51 della I. 31 dicembre 2012 n. 247, in relazione ai canoni di cui all'art. 26 terzo comma del Codice Deontologico, per non aver adempiuto al mandato conferitogli da A T dal mese di giugno 2009 per l'accertamento della responsabilità del cedente - M s.p.a.- o della casa costruttrice - Fiat Group Automobiles S.p.A.- in relazione a vizi dell'autovettura da lui acquistata, nonché delle stesse disposizioni, in relazione all'art. 9 del Codice Deontologico, per avere indotto in errore il T circa l'avvenuta conclusione di una transazione con la società Fiat s.p.a. avente ad oggetto l'autovettura Punto di sua proprietà, consegnando al medesimo dapprima una Ric. 2021 n. 11194 sez. SU - ud. 19-10-2021 -2- scrittura privata apocrifa e, successivamente, con l'offerta di anticipare la somma oggetto di risarcimento, due propri assegni bancari a favore del cliente, risultati poi inesigibili per mancanza di fondi, oltre che per avere falsamente formato e consegnato al T una scrittura privata di transazione). 2 - Il Consiglio Nazionale Forense, per ciò che in questa sede interessa, respingeva la censura formulata dal ricorrente riguardo all'omessa audizione prima della decisione, osservando che "dagli atti in possesso emerge che l'avv. Bruno era presente personalmente all'udienza dibattimentale dinnanzi al CDD e che lo stesso abbia preso la parola e concluso per il proscioglimento";respingeva le censure di difetto di motivazione ed errata valutazione delle risultanze istruttorie, evidenziando la rilevanza del compendio probatorio consistente nelle concordi deposizioni testimoniali e nei documenti acquisiti (transazione, titoli), oltre che nella sentenza di condanna pronunciata nei confronti dell'avvocato dal Tribunale di Torino per il reato di cui agli artt. 81 cpv e 640 c.p.;riteneva i fatti integrare gli illeciti deontologici contestati e congrua la sanzione inflitta, rilevando che la fattispecie si connotava di estrema gravità anche in considerazione del rilievo penale della condotta. 3 - Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione G B sulla base di cinque motivi. 4 - L'intimato Consiglio Nazionale Forense non ha svolto attività difensiva in questa sede. 5 - Il rappresentante della Procura Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1 - Con il primo motivo il ricorrente deduce incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge in riferimento al R.D. n. 37 del 1934, art. Ric. 2021 n. 11194 sez. SU - ud. 19-10-2021 -3- 63 e 64 e agli artt. 34, 36 e 37 I. 247 del 31 dicembre 2012 per mancanza di poteri in capo al Presidente firmatario dell'atto. Osserva che la sentenza nei suoi confronti, emessa il 12 dicembre 2019, è stata depositata il 31 marzo 2021 e che con ordinanza 25 settembre 2020 il Tribunale di Roma aveva dichiarato, in relazione alla elezione del 2018, ineleggibili alcuni componenti del collegio decidente per violazione dell'art. 34 della I. 247/2012. Tale ineleggibilità, risalendo ab originem perché motivata dalla mancanza dei requisiti per essere eletti, determinava la nullità della sentenza, che risultava firmata da un soggetto non avente funzioni per mancanza del requisito di cui all'art. 64 del RD 37 e adottata da soggetti estranei all'organo giudicante, in violazione di legge. Conclude affermando che il giudizio era affetto da nullità perché posto in essere anche da soggetti privi della qualifica di membri del Consiglio Nazionale Forense.
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