Cass. civ., sez. III, sentenza 28/11/2022, n. 34897
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La norma che impone il litisconsorzio necessario ha natura processuale e, come tale, è di applicazione necessaria nei processi che si svolgono innanzi al giudice italiano; ne consegue che, una volta rilevata la non integrità del contraddittorio in base alla disposizione nazionale, la relativa statuizione ha carattere di pregiudizialità assoluta e ciò impone al giudice d'appello di rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., restando preclusa qualsiasi altra decisione - che è rimessa al giudice "ad quem" - sul merito della controversia e anche sulla questione riguardante l'individuazione della legge sostanziale applicabile.
Sul provvedimento
Testo completo
3489 7 / 22 R.G.N. 6008/19 Camera di consiglio del 22 giugno 2022 REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Illustrissimi Signori Magistrati: Oggetto: sinistri stradali dott. G T - Presidente transfrontalieri determinazioni - del giudice sulla legge applicabile - dott. L S Consigliere previa integrazione del dott. E S - Consigliere contraddittorio secondo la legge italiana necessità. dott.ssa C G Consigliere dott. M R Consigliere rel. Ca 34897 - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 6008/19 proposto da: -) Mobiliare Svizzera Società d'Assicurazione S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, e C H, ambedue elettivamente domiciliati a Roma, v. A G n. 9 (c/o avv. Claudio Martino), difesi dall'avvocato M B in virtù di procure speciali conferite con atto pubblico;
- ricorrente -
contro
-) P A, in proprio e quale rappresentante volontario di Felizia Teresa, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dei propri difensori, difeso dagli avvocati M B e M B in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;
- controricorrente -
nonché -) UnipolSai s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, v. E Q V n. 103, difeso dagli avvocati F M, M R e M D in virtù di 2022 procura speciale apposta in calce al controricorso;
1297
- controricorrente -
nonché Pagina 1 R.G.N. 6008/19 Camera di consiglio del 22 giugno 2022 -) D G;
- intimato- avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino 16 luglio 2018 n. 1335;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2022 dal Consigliere relatore dott. M R;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Battista Nardecchia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito per la parte ricorrente, l'Avvocato M B, e per i controricorrenti gli Avvocati F M e M B.
FATTI DI CAUSA
1. Il 1°.
6.2008 a Valchava (Svizzera) si verificò un sinistro stradale che coinvolse il motociclo condotto da G D, assicurato contro i rischi della r.c.a. dalla UnipolSai s.p.a., e l'autoveicolo condotto da Cristian H, assicurato contro i rischi della r.c.a. dalla Mobiliare Svizzera Società di Assicurazione S.A. (d'ora innanzi, per brevità, "la MS").
2. M P, trasportata sul motociclo, in conseguenza del sinistro patì M gravi lesioni personali. Venne trasportata in eliambulanza a Bolzano, dove poche ore dopo ne venne constatato il decesso.
3. Nel 2012 i genitori della vittima (A P e M R) e l'ava Teresa Felizia, congiuntamente, convennero dinanzi al Tribunale di Cuneo G D e la Unipolsai, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della morte della rispettiva figlia e nipote.
4. Ambedue i convenuti si costituirono eccependo, per quanto qui rileva, che la responsabilità del sinistro andava ascritta unicamente a Cristian H. Chiesero pertanto, ed ottennero, l'autorizzazione a chiamare in causa quest'ultimo ed il suo assicuratore della r.c.a., la MS. Pagina 2 R.G.N. 6008/19 Camera di consiglio del 22 giugno 2022 5. Si costituì la sola MS, la quale ammise che la responsabilità del sinistro andava ascritta esclusivamente al proprio assicurato, ma eccepì che la stima del danno andava compiuta in base alla legge svizzera.
6. Con la memoria di cui all'articolo 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., gli attori estesero la propria domanda nei confronti dei terzi chiamati in causa.
7. Con sentenza 6 maggio 2016 n. 29 il Tribunale di Cuneo rigettò la domanda nei confronti di G D e della Unipolsai, ritenendo che la responsabilità esclusiva del sinistro andasse ascritta a C H. Dichiarò altresì inammissibile la domanda attorea nei confronti di Cristian H e della MS ritenendola tardivamente formulata. La sentenza fu appellata da tutte le parti, ad eccezione del contumace Cristian H.
8. Con sentenza 16 luglio 2018 n. 1335 la Corte d'appello di Torino così provvide: N -) confermò la sentenza di primo grado nella parte in cui escluse qualsiasi responsabilità di G D nella