Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/10/2019, n. 24977
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Testo completo
nte SENTENZA sul ricorso 11032-2014 proposto da: AEM T DISTRIBUZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI
RIPETTA
22, presso lo studio dell'avvocato G V, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati 2019 RUGGERO PONZONE, MARCO GUASCO;
1811 IREN S.P.A. già IRIDE S.P.A., già AZIENDA ENERGETICA METROPOLITANA T S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI
RIPETTA
22, presso lo studio dell'Avvocato G V, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati A B, F Z;
- ricorrenti -
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. 05870001004, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA CESARE BECCARIA
29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati A S, CARLA D'ALOISIO, E D R, L M;
- controricorrente -
nonchè
contro
EQUITALIA NORD S.P.A., già EQUITALIA NOMOS S.P.A.;
- intimata - avverso la sentenza n. 1016/2013 della CORTE D'APPELLO di T, depositata il 29/10/2013 R.G.N. 311/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato ALESSANDRO NARRI per delega Avvocato G V;
udito l'Avvocato A S.
Fatti di causa
Si controverte della seguente questione: - Se le società per azioni a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente locale titolare del pubblico servizio - e di cui fanno parte anche soggetti privati, con quote azionarie di minoranza - siano esenti dall'obbligo del versamento dei contributi dovuti all'Inps, afferenti sia all'integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, sia all'indennità di mobilità. Nella fattispecie il giudice del lavoro del Tribunale di Torino aveva accolto l'opposizione delle società AEM Torino Distribuzione s.p.a. e IREN s.p.a. alla cartella esattoriale con la quale l'Inps aveva loro ingiunto il pagamento della somma di € 180.734,71 per omissioni contributive riguardanti la C.I.G. ordinaria e straordinaria, nonché la mobilità, mentre la Corte d'appello di Torino (sentenza del 29.10.2013) ha accolto parzialmente l'impugnazione dell'Inps dopo aver ritenuto che tale contribuzione non fosse dovuta solo per i dirigenti Inpdap, in quanto non ricompresi nella previsione della legge n. 223/1991 che riguardava gli operai, gli impiegati ed i quadri. Invece, per tutto il resto l'esonero in esame non poteva trovare applicazione in quanto l'art. 23 della legge n. 142 del 1990 non ricomprendeva le società a capitale misto (come le appellate) tra gli organismi aventi natura strumentale dell'ente locale per il perseguimento delle finalità pubbliche e non risultando che le predette società fossero disciplinate da norme diverse e derogatorie rispetto alla disciplina comune delle società per azioni. Per la cassazione della sentenza ricorrono AEM Torino Distribuzione s.p.a e IREN s p.a con tre motivi. Resiste l'Inps con controricorso, anche per la S.C.C.I., mentre rimane solo intimata la società Equitalia Nord s.p.a. Ragioni della decisione 1. Col primo motivo le ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 1, del
DLCPS
12/8/47 n. 869, dell'art. 2 L. 1115/1968, dell'art. 1 L. 464/72, dell'art. 1 L. 164/1975, dell'art. 4 L. 270/1988, dell'art. 22 L. 142/90, dell'art. 113 T.U. D.Lgs 267/2000, dell'art. 35 L. 448/01, dell'art. 2, comma 2, D.Lgs 158/95, dell'art. 3, comma 28, D.Lgs 163/06, dell'art. 2 D.Lgs 333/03, dell'art. 20, comma 2, L. 133/2008 e dell'art. 2359 cod. civ. in relazione
RIPETTA
22, presso lo studio dell'avvocato G V, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati 2019 RUGGERO PONZONE, MARCO GUASCO;
1811 IREN S.P.A. già IRIDE S.P.A., già AZIENDA ENERGETICA METROPOLITANA T S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI
RIPETTA
22, presso lo studio dell'Avvocato G V, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati A B, F Z;
- ricorrenti -
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. 05870001004, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA CESARE BECCARIA
29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati A S, CARLA D'ALOISIO, E D R, L M;
- controricorrente -
nonchè
contro
EQUITALIA NORD S.P.A., già EQUITALIA NOMOS S.P.A.;
- intimata - avverso la sentenza n. 1016/2013 della CORTE D'APPELLO di T, depositata il 29/10/2013 R.G.N. 311/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato ALESSANDRO NARRI per delega Avvocato G V;
udito l'Avvocato A S.
Fatti di causa
Si controverte della seguente questione: - Se le società per azioni a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente locale titolare del pubblico servizio - e di cui fanno parte anche soggetti privati, con quote azionarie di minoranza - siano esenti dall'obbligo del versamento dei contributi dovuti all'Inps, afferenti sia all'integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, sia all'indennità di mobilità. Nella fattispecie il giudice del lavoro del Tribunale di Torino aveva accolto l'opposizione delle società AEM Torino Distribuzione s.p.a. e IREN s.p.a. alla cartella esattoriale con la quale l'Inps aveva loro ingiunto il pagamento della somma di € 180.734,71 per omissioni contributive riguardanti la C.I.G. ordinaria e straordinaria, nonché la mobilità, mentre la Corte d'appello di Torino (sentenza del 29.10.2013) ha accolto parzialmente l'impugnazione dell'Inps dopo aver ritenuto che tale contribuzione non fosse dovuta solo per i dirigenti Inpdap, in quanto non ricompresi nella previsione della legge n. 223/1991 che riguardava gli operai, gli impiegati ed i quadri. Invece, per tutto il resto l'esonero in esame non poteva trovare applicazione in quanto l'art. 23 della legge n. 142 del 1990 non ricomprendeva le società a capitale misto (come le appellate) tra gli organismi aventi natura strumentale dell'ente locale per il perseguimento delle finalità pubbliche e non risultando che le predette società fossero disciplinate da norme diverse e derogatorie rispetto alla disciplina comune delle società per azioni. Per la cassazione della sentenza ricorrono AEM Torino Distribuzione s.p.a e IREN s p.a con tre motivi. Resiste l'Inps con controricorso, anche per la S.C.C.I., mentre rimane solo intimata la società Equitalia Nord s.p.a. Ragioni della decisione 1. Col primo motivo le ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 1, del
DLCPS
12/8/47 n. 869, dell'art. 2 L. 1115/1968, dell'art. 1 L. 464/72, dell'art. 1 L. 164/1975, dell'art. 4 L. 270/1988, dell'art. 22 L. 142/90, dell'art. 113 T.U. D.Lgs 267/2000, dell'art. 35 L. 448/01, dell'art. 2, comma 2, D.Lgs 158/95, dell'art. 3, comma 28, D.Lgs 163/06, dell'art. 2 D.Lgs 333/03, dell'art. 20, comma 2, L. 133/2008 e dell'art. 2359 cod. civ. in relazione
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