Cass. civ., sez. III, sentenza 14/03/2022, n. 08113

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 14/03/2022, n. 08113
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08113
Data del deposito : 14 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4410/2020 R.G. proposto da M V, I S, R S e M S, rappresentati e difesi dall'avv. G V ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Corso Vittorio Emanuele 11 154

- ricorrenti -

contro

G C, rappresentato e difeso dall'avv. M M, che sta in giudizio anche personalmente ex art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliati in Roma, via Cosseria 2, presso lo studio dell'avv. F B

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1642 della CORTE D'APPELLO DI PALERMO, depositata il 6/8/2019;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2021 dal Consigliere Dott. G F;
lette le conclusioni motivate scritte (ex art. 23, comma 8-bis, D.L. n. 137 del 2020) del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa A M S, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le memorie delle parti.

FATTI DI CAUSA

Nelle procedure espropriative immobiliari (svolte in unico processo) promosse innanzi al Tribunale di Marsala nei confronti di M V, I S e M S (proc. n. 141/2006) e R S (proc. n. 243/2017), il giudice dell'esecuzione disponeva, con ordinanza del 20/11/2018, la vendita senza incanto dei beni pignorati (senza delegarne le operazioni ad un professionista) e ordinava la prescritta pubblicità della stessa A) mediante «inserimento, a cura del creditore procedente e/o altro creditore munito di titolo esecutivo, dell'avviso di vendita, almeno quarantacinque giorni prima del termine fissato per il deposito delle offerte alla vendita senza incanto, sul portale delle vendite pubbliche di cui all'art. 490 c. 1 c.p.c., curando il previo e tempestivo pagamento del contributo di pubblicazione ai sensi dell'art. 18 bis D.P.R. 115/2002, a pena di estinzione ex art. 631 bis c.p.c.» e B) attraverso la «pubblicazione dell'ordinanza di delega/avviso di vendita e dell'elaborato peritale posto alla base della vendita, completo di tutti i suoi allegati, almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte e fino al giorno della vendita senza incanto sul sito ...». In data 10/2/2019 gli esecutati avanzavano istanza di estinzione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 631-bis cod. proc. civ.: in primis, sostenevano che, alla scadenza del termine fissato (2/2/2019), l'avviso di vendita era stato dato e sottoscritto dal custode giudiziario - anziché dal cancelliere, come invece prescritto dall'art. 570 cod. proc. civ. - e che alla pubblicazione aveva provveduto lo stesso custode, sicché doveva ritenersi giuridicamente inesistente la pubblicazione e, dunque, omessa per causa imputabile ai creditori, già individuati dall'ordinanza come unici soggetti legittimati alla pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche (il cosiddetto "P.V.P.");
in secondo luogo, rilevavano che l'elaborato peritale non era stato pubblicato né sul P.V.P., né sugli altri siti internet indicati nell'ordinanza di vendita, e affermavano che anche tale omissione aveva determinato l'estinzione ex lege della procedura. Il giudice dell'esecuzione respingeva l'istanza di estinzione con ordinanza del 14/2/2019, perché l'estinzione ex art. 631-bis cod. proc. civ. consegue all'omessa (o intempestiva) pubblicazione dell'avviso di vendita nel P.V.P., se essa è imputabile al creditore: nella fattispecie, invece, la pubblicazione era stata compiuta tempestivamente;
nessun rilievo poteva assumere il fatto che la sottoscrizione dell'avviso di vendita fosse stata apposta dal custode giudiziario, perché ciò era conforme alla prassi instaurata nell'ufficio giudiziario;
aggiungeva che il mancato inserimento dell'elaborato peritale nei siti internet non era previsto dalla legge come causa di estinzione del processo esecutivo. Avverso tale provvedimento veniva proposto reclamo ex art. 630 cod. proc. civ. e il Collegio del Tribunale di Marsala, con la sentenza n. 345/2019, respingeva l'impugnazione: il giudice di primo grado escludeva che, a norma dell'art. 570 cod. proc. civ., il cancelliere fosse l'unico soggetto abilitato a dare valido e legale avviso dell'ordine di vendita, potendovi procedere, tra gli altri, anche il professionista delegato;
nel caso, con l'ordinanza del 20/11/2018, il giudice dell'esecuzione, pur non avendo delegato le operazioni di vendita ad un professionista, aveva conferito al custode giudiziario, già individuato per prassi come ausiliario deputato agli adempimenti pubblicitari, anche ulteriori incarichi, tra i quali quello di redigere l'avviso di vendita;
in ogni caso, la riferibilità dell'avviso al custode, anziché al cancelliere, non poteva dar luogo a inesistenza dell'atto e nemmeno a nullità dello stesso, in ragione del principio sancito dall'art. 156 cod. proc. civ.;
con riguardo all'omessa pubblicazione della perizia di stima, il Tribunale riteneva che l'art. 631-bis cod. proc. civ. fosse da interpretare in maniera restrittiva, con la conseguente impossibilità di sanzionare con l'estinzione la mancata esecuzione di adempimenti pubblicitari diversi dalla pubblicazione dell'avviso di vendita sul P.V.P. Gli esecutati impugnavano la citata sentenza innanzi alla Corte d'appello di Palermo che, con la pronuncia n. 1642 del 6/8/2019, respingeva il gravame. Per quanto qui ancora rileva, la Corte territoriale statuiva che «l'avviso dato dal custode, in quanto atto processuale dato da soggetto non qualificato secondo la legge, è inesistente, né, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il custode sarebbe legittimato dal sistema processuale, quale ausiliare del Giudice, a ricevere la delega al compimento di atti di competenza del cancelliere»;
di conseguenza, -)fr «l'avviso di vendita è da considerare inesistente in quanto compiuto da soggetto non legalmente qualificato» e «non può applicarsi il principio della "sanatoria" dell'invalidità attraverso il raggiungimento dello scopo dell'atto, operante solo in caso di nullità». Tuttavia, poiché l'art. 631- bis cod. proc. civ. prevede l'estinzione della procedura per omessa o tardiva pubblicazione sul P.V.P. solo se determinata da causa imputabile ai creditori, nel caso de quo «non possono essere posti a carico del creditore i disservizi dell'ufficio procedente, ascrivibili cioè al Giudice o alla sua cancelleria» e, quindi, non può ascriversi a responsabilità del creditore il «non avere provveduto alla pubblicazione dell'avviso di vendita nel termine assegnato dal Giudice, dal momento che la pubblicazione entro quel termine sarebbe stata comunque impossibile, stante la mancanza, per assoluta inesistenza, dell'avviso di vendita da pubblicare». In proposito, la Corte d'appello aggiungeva che non spetta al creditore - tantomeno a pena di caducazione dell'attività precedentemente svolta - il dovere (o l'onere) di vigilare sulla regolarità della procedura o rilevare l'anomalia degli atti del giudice o dei suoi ausiliari o, ancora, di intervenire affinché gli stessi siano tempestivamente emendati. La Corte d'appello di Palermo concludeva che «la pubblicazione dell'avviso di vendita sul PVP non ha avuto luogo nei termini stabiliti dal G.E. a causa di un malfunzionamento dell'ufficio dell'esecuzione in nessun modo ascrivibile al creditore» e che «l'omesso compimento delle altre forme di pubblicità prescritte nell'ordinanza di vendita» non può determinare l'estinzione della procedura esecutiva, stante il carattere eccezionale e tassativo dell'ipotesi prevista dall'art. 631-bis cod. proc. civ. Avverso tale decisione M V, I S, R S e M S proponevano ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi;
resistevano con controricorso G C e l'Avv. M M (procuratore distrattario in appello). Per la trattazione della controversia è stata fissata l'udienza pubblica del 16 dicembre 2021;
il ricorso è stato trattato e deciso in camera di consiglio - in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, del D.L. n. 137 del 2020, inserito dalla Legge di conversione n. 176 del 2020, successivamente prorogato dall'art. 7, comma 1, D.L. n. 105 del 2021, convertito dalla Legge n. 126 del 2021 - senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati avanzato richiesta di discussione orale.Il Pubblico Ministero ha presentato conclusioni motivate scritte, chiedendo il rigetto del ricorso;
le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ.
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