Cass. pen., sez. I, sentenza 11/07/2024, n. 36918
Sentenza
11 luglio 2024
Sentenza
11 luglio 2024
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Massime • 2
In tema di indagini preliminari, l'obbligo del pubblico ministero di iscrivere nel registro delle notizie di reato il nome della persona alla quale lo stesso è attribuito sussiste, ai sensi dell'art. 335, comma 1-bis, cod. proc. pen., solo qualora siano stati acquisiti indizi, i quali, pur non dovendo avere lo spessore di quelli che legittimano l'emissione di provvedimenti restrittivi, devono possedere una significativa capacità di individuare un nucleo di condotta attribuita a quella persona, sicché non può riconoscersi rilievo a meri sospetti di coinvolgimento nel reato.
Chi intenda eccepire l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese, in violazione degli artt. 61 e 63 cod. proc. pen., da un soggetto il cui nome è stato tardivamente iscritto dal pubblico ministero nel registro delle notizie di reato, deve necessariamente presentare richiesta di retrodatazione dell'iscrizione, nelle forme ed entro i termini prescritti dall'art. 335-quater cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a ricorrente che si doleva del rigetto, da parte del tribunale del riesame, dell'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni non assistite rese da soggetto a suo dire tardivamente iscritto nel registro delle notizie di reato, nella quale la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso, non avendo il ricorrente ritualmente e tempestivamente chiesto - al giudice per le indagini preliminari o allo stesso tribunale del riesame - la retrodatazione dell'iscrizione).
Sul provvedimento
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento