Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/04/2023, n. 16981

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/04/2023, n. 16981
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16981
Data del deposito : 21 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile ILLICITO FRANCESCO nato a

MUGNANO DI NAPOLI I

02/05/1952 dalla parte civile FERILLO MARIA nato a MUGNANO DI NAPOLI il 04/06/1983 dalla parte civile ILLICITO GABRIELA nato a MUGNANO DI NAPOLI il 02/09/2006 nel procedimento a carico di: DE VIVO GIUSEPPE nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 12/06/1967 DIAMANTI-FABIO nato a TRIESTE il 26/12/1943 P LGI nato a SAN MARCELLINO il 11/08/1952 avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere D C;
sulle conclusioni del Pubblico Ministero

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Napoli il 10 novembre 2021, in integrale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 13 novembre 2019, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto G D V, F D e L P responsabili, in cooperazione ex art. 113 cod. pen., del reato di omicidio colposo, con violazione della disciplina antinfortunistica, fatto commesso il 22 gennaio 2006, in conseguenza condannandoli, con le circostanze attenuanti generiche, alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni alle parti civili, invece ha assolto gli imputati, per insussistenza del fatto.

2. I fatti, in estrema sintesi, come ricostruiti dai Giudici di merito.

2.1. Il 22 gennaio 2006, alla 19.45 circa, G I, percorrendo alla guida di una motocicletta la strada statale "Domiziana" in un tratto extraurbano a due corsie di marcia per ogni direzione e con spartitraffico in cemento al centro, strada che presentava intersezioni ed accessi a case private, con fondo stradale asciutto, discreta visibilità e traffico normale, giunto al termine di un rettilineo in prossimità di una rotonda ove erano in corso lavori di ristrutturazione della strada, ha frenato bruscamente, lasciando una traccia a terra di più di venti metri, ha perso il controllo del motociclo, ha urtato contro lo spartitraffico centrale, è caduto a terra scivolando per tredici metri sino alla rotatoria contro la quale è andato a sbattere per poi fermarsi quattro metri dopo: per effetto degli urti, il motociclista ha riportato gravissime lesioni al cranio, nonostante l'uso del casco, ed al torace, che ne hanno causato la morte. L'istruttoria ha accertato che i lavori di riqualificazione della strada non erano terminati e che la vittima, che si era allontanata illecitamente dagli arresti domiciliari, al momento dell'incidente era alla guida, a velocità non inferiore ad almeno 90 km / h, di una moto di grossa cilindrata per la quale non era in possesso di idonea patente di guida.

2.2. Sul presupposto fattuale che al momento dell'incidente la strada nel tratto in questione fosse sdrucciolevole per la presenza di terra e di detriti sull'asfalto e che mancasse idonea segnalazione di pericolo, L P, in qualità di direttore dei lavori di riqualificazione, messa in sicurezza, ristrutturazione ed ampliamento di una strada statale ove è avvenuto l'incidente mortale, F D, in veste di legale rappresentante della s.p.a. Mirabella, appaltatrice dei lavori in questione, e G D V, in veste di titolare della omonima ditta individuale subappaltarice dei lavori, sono stati rinviati a giudizio e, all'esito del primo grado, ritenuti responsabili della morte di G I, per avere:Pagano, omesso di intervenire e di segnalare al committente e all'appaltatore le condizioni anomale della strada (presenza cli terriccio e residui dei lavori che rendevano il manto sdrucciolevole e mancanza di adeguata segnaletica di pericolo) ed esigere la rimozione delle stesse;
Diamanti, omesso di vigilare sulla esatta esecuzione dei lavori affidati alla ditta subappaltatrice ed approvato gli stessi, ordinando il pagamento, nonostante le condizioni non adeguate della strada;
De Vivo, omesso di adempiere agli impegni contrattuali assunti, non assicurato condizioni idonee alla circolazione, trascurato di adottare misura cautelative volte alla sicurezza degli utenti nel tratto di strada interessato dai lavori. Il Tribunale non ha mancato di evidenziare la concorrente condotta colposa nella causazione dell'evento della vittima, che viaggiava conducendo la moto a velocità superiore al consentito, senza la necessaria patente ed in stato di inziale ebrezza alcoolica (tasso alcoolemico pari a 126,37 mg/m1).
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