Cass. pen., sez. III, sentenza 24/03/2021, n. 11217

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 24/03/2021, n. 11217
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11217
Data del deposito : 24 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da E T H, nato in Marocco il 01/01/1989 avverso l'ordinanza in data 04/08/2020 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere A C;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F B, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza adottata in data 4 agosto 2020, e depositata in data 7 agosto 2020, il Tribunale di Torino, pronunciando in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., ha rigettato l'impugnazione avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, che aveva respinto la richiesta di H E T di revoca della misura degli arresti dorniciliari, fondata sul ritenuto decorso dei termini di fase. Secondo i giudici del merito cautelare, il termine di fase non può ritenersi decorso perché occorre considerare la sospensione dal 9 marzo •all'11 maggio 2020, in applicazione dell'art. 83, comma 4, d.l. n. 18 del 2020, e perché questa opera in modo automatico, senza necessità di previa richiesta.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe H E T, con atto sottoscritto dall'avvocato B F, articolando due motivi, sviluppati congiuntamente, con i quali si denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 4, dl. n. 18 del 2020, per violazione dell'art. 13, secondo comma, Cost., e la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata. Si deduce che il ricorrente è stato arrestato il 21 febbraio 2020, per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, e che, nella specie, il termine di fase doveva ritenersi decorso il 20 maggio 2020, siccome il decreto di giudizio immediato è stato emesso il 22 maggio 2020, e nessun atto di sospensione è stato adottato dall'Autorità giudiziaria. Si contesta che possa essere ritenuta costituzionalmente legittima una previsione di legge la quale stabilisca una limitazione della libertà personale in via automatica, senza l'intervento del giudice. Si osserva, infatti, che l'art. 13, secondo comma, Cost., richiede, ai fini della detenzione di una persona, anche un atto motivato dell'autorità giudiziaria, e che in tal modo sono disciplinate dall'art. 304 cod. proc. pen. le ipotesi di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare. Si conclude, quindi, che l'unico modo per rendere applicabile la sospensione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. n. 18 del 2020, senza incorrere in una violazione dell'art. 13, secondo comma, Cost., è ritenere che la stessa operi su richiesta della parte interessata, il pubblico ministero, e provvedimento del giudice. Si aggiunge che l'osservazione del Tribunale, secondo cui l'imputato avrebbe potuto chiedere che l'autorità giudiziaria procedesse nei suoi confronti, a norma dell'art. 83, comma 3, lett. b), n. 2), d.l. n 18 del 2020, sacrifica il diritto del detenuto a rinunciare al decorso del termine della misura cautelare, e, conseguentemente, alla remissione in libertà.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate.

2. Priva di fondamento è la questione concernente l'ammissibilità di un'interpretazione dell'art. 83, comma 4, dl. n. 18 del 2020, secondo la quale la sospensione, prevista da tale disposizione, dei termini di cui all'art. 303 cod. proc/. 1 i pen. opera solo se vi sia stato un precedente provvedimento del giudice, a sua volta adottato sulla base di apposita richiesta del pubblico ministero.

2.1. In primo luogo, la soluzione ermeneutica prospettata nel ricorso non risulta in linea con la lettera dell'art. 83 d.l. n. 18 del 2020. L'art. 83, comma 4, d.l. n. 18 del 2020 statuisce: «Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale». L'art. 83, comma 2, d.l. cit., a sua volta, dispone: «2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17 -bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546. Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e 111 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale.». Va precisato, per completezza, che il termine indicato in apertura del comma 2 dell'art. 83 d.l. n. 18 del 2020, originariamente previsto dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, è stato definitivamente individuato dal 9 marzo 2020 all'il maggio 2020 dall'art. 36 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23. Va ancora aggiunto che la disposizione di cui all'art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020 non opera nei soli casi stabiliti dall'art. 83, comma 3, del medesimo d.l. Ora, dall'esame del testo delle indicate disposizioni, è agevole rilevare, per quanto di specifico interesse in questa sede, che: a) la sospensione del decorso dei termini per il compimento di tutti gli atti dei procedimenti giudiziari penali, con la sola esclusione di quelli di cui all'art. 83, comma 3, d.l. n. 18 del 2020, è prevista come vicenda operativa in via automatica, senza che sia contemplato alcun provvedimento del giudice (e quindi una preventiva richiesta del pubblico ministero);
b) la sospensione dei termini di custodia cautelare ex art. 303 cod. proc. pen. è prefigurata come indefettibile conseguenza della sospensione del decorso dei termini per il compimento di tutti gli atti dei procedimenti giudiziari penali disposta dall'art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, senza che sia previsto, anche per- questa evenienza, alcun provvedimento del giudice (e quindi - la preventiva richiesta del pubblico ministero).
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