Cass. pen., sez. II, sentenza 30/09/2022, n. 37055

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 30/09/2022, n. 37055
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37055
Data del deposito : 30 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHEN XIANPING nato il 09/09/1981 avverso l'ordinanza del 22/02/2022 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere I P;
lette le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso letta la memoria di replica del difensore il quale ha insistito nei motivi.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con ordinanza in data 17 marzo 2022, il tribunale della libertà di Roma respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di C X avverso il decreto di sequestro preventivo della somma di 97.500 euro rinvenuta in possesso dello stesso, emesso il 4 novembre del 2021 dal G.I.P. del tribunale di Civitavecchia.

1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'indagato tramite atto del difensore avv.to D il quale, con distinti motivi, lamentava: - violazione di legge processale stabilita a pena di nullità con riferimento alla parziale trasmissione degli atti su cui si fondava il provvedimento genetico;
- inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per vizio radicale della motivazione quanto alla natura della somma di denaro sottoposta a sequestro non essendo chiarito se il contante fosse somma pertinente al reato di ricettazione ovvero somma confiscabile ex art. 240 bis cod.pen.;
- violazione di legge in ordine alla sussistenza del fumus avendo l'ordinanza accertato la sussistenza di una provenienza, illecita pur mancando, la dimostrazione della provenienza da delitto mancando la dimostrazione della individuazione del delitto presupposto;
- violazione di legge in ordine ai presupposti per l'applicabilità dell'art. 240 bis cod.pen.. Con successiva memoria di replica si esponeva ancora che: - la difesa non era stata posta nelle condizioni di allegare gli atti non trasmessi;
- quanto al secondo motivo si era sottolineato come sullo stesso bene non potesse disporsi la confisca diretta e quella allargata perché aventi presupposti differenti;
- era stata genericamente accertata una provenienza illecita del denaro ma non anche la provenienza delittuosa e mancava qualsiasi riferimento al tipo di delitto presupposto.
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