Cass. civ., sez. III, sentenza 04/05/2018, n. 10576
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Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso 10080-2016 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA
11210661002 in persona del legale rappresentante p.t. procuratore speciale Dott. A D G, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 482, presso lo studio dell'avvocato E V, rappresentata e 2017 difesa dall'avvocato M R S giusta 2033 procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
S M, domiciliato ex lege in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato M S difensore di sé medesimo, B C I, domiciliata ex lege in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato A L giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 815/2015 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 20/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. A M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R F G che ha concluso per l'accoglimento;
FATTI DI CAUSA
E sud S.p.A. ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce del 20/10/2015 che, a conferma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la sua domanda di accertamento della simulazione assoluta del contratto di donazione con contestuale costituzione di fondo patrimoniale, stipulato tra M S, debitore di E per un preteso importo di C 2.095.405,66, e la moglie C I B. Il Tribunale di Lecce aveva dichiarato la domanda sprovvista di prova, non essendo a tal fine sufficiente la produzione degli estratti delle cartelle dichiarati conformi all'originale da parte dello stesso concessionario;
aveva, altresì, affermato che gli atti non potevano essere dichiarati nulli per mancato accertamento del motivo unico, comune alle parti, ed identificabile con una finalità vietata dall'ordinamento perché contraria all'ordine pubblico e al buon costume, non rinvenendosi una norma che sancisca l'invalidità in frode dei terzi ai quali sono accordati rimedi specifici correlati alle varie ipotesi di pregiudizio. La Corte d'Appello di Lecce, con la sentenza impugnata dinanzi a questa Corte, ha affermato che un contratto stipulato per eludere norme comunitarie e fiscali può ricadere nello schema del contratto in frode alla legge laddove emerga che sia stato posto in essere per conseguire un'agevolazione o un risparmio di spesa ma che, nel caso concreto, non possa ravvisarsi l'esclusivo intento elusivo della norma tributaria in quanto il riferimento, contenuto nell'atto di donazione, all'esistenza di un mutuo ipotecario gravante sull'abitazione coniugale, lasciava emergere un intento estraneo all'esposizione con il fisco e ben manifestato con la costituzione del fondo patrimoniale destinato a vincolare i beni nell'interesse della famiglia, eventualmente in frode non al fisco ma ai creditori privati. Ha dunque riconosciuto la liceità del motivo comune che aveva spinto le
EQUITALIA SUD SPA
11210661002 in persona del legale rappresentante p.t. procuratore speciale Dott. A D G, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 482, presso lo studio dell'avvocato E V, rappresentata e 2017 difesa dall'avvocato M R S giusta 2033 procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
S M, domiciliato ex lege in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato M S difensore di sé medesimo, B C I, domiciliata ex lege in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato A L giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 815/2015 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 20/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. A M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R F G che ha concluso per l'accoglimento;
FATTI DI CAUSA
E sud S.p.A. ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce del 20/10/2015 che, a conferma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la sua domanda di accertamento della simulazione assoluta del contratto di donazione con contestuale costituzione di fondo patrimoniale, stipulato tra M S, debitore di E per un preteso importo di C 2.095.405,66, e la moglie C I B. Il Tribunale di Lecce aveva dichiarato la domanda sprovvista di prova, non essendo a tal fine sufficiente la produzione degli estratti delle cartelle dichiarati conformi all'originale da parte dello stesso concessionario;
aveva, altresì, affermato che gli atti non potevano essere dichiarati nulli per mancato accertamento del motivo unico, comune alle parti, ed identificabile con una finalità vietata dall'ordinamento perché contraria all'ordine pubblico e al buon costume, non rinvenendosi una norma che sancisca l'invalidità in frode dei terzi ai quali sono accordati rimedi specifici correlati alle varie ipotesi di pregiudizio. La Corte d'Appello di Lecce, con la sentenza impugnata dinanzi a questa Corte, ha affermato che un contratto stipulato per eludere norme comunitarie e fiscali può ricadere nello schema del contratto in frode alla legge laddove emerga che sia stato posto in essere per conseguire un'agevolazione o un risparmio di spesa ma che, nel caso concreto, non possa ravvisarsi l'esclusivo intento elusivo della norma tributaria in quanto il riferimento, contenuto nell'atto di donazione, all'esistenza di un mutuo ipotecario gravante sull'abitazione coniugale, lasciava emergere un intento estraneo all'esposizione con il fisco e ben manifestato con la costituzione del fondo patrimoniale destinato a vincolare i beni nell'interesse della famiglia, eventualmente in frode non al fisco ma ai creditori privati. Ha dunque riconosciuto la liceità del motivo comune che aveva spinto le
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