Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2023, n. 25967

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2023, n. 25967
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25967
Data del deposito : 15 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AWALE AYANTE (CUI 067Z6PR) nato il 06/08/1990 avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA, che ha chiesto annullarsi la sentenza in accoglimento del primo motivo.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza indicata nel preambolo la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione con cui il Tribunale aveva, tra l'altro, dichiarato A A, colpevole del reato di incendio, resistenza a pubblico ufficiale e atti osceni condannandolo, per l'effetto, alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione. Secondo la ricostruzione dei giudici del merito, A A, per quanto di interesse in questa sede, aveva dato fuoco, servendosi di un accendino, alle masserizie prelevate da un cassonetto dell'immondizia, precedentemente svuotato sul marciapiede. Le fiamme si erano propagate raggiungendo tre metri di altezza e lambendo un chiosco fino a quando non era intervenuto l'addetto alla sicurezza di un grande magazzino che era riuscito con l'impiego di tre estintori a domare le fiamme.

2. L'imputato ricorre per cassazione - a mezzo del sostituto processuale del difensore di fiducia avv. T D L - articolando due motivi.

2.1. Con il primo eccepisce la nullità della sentenza per insufficienza ed incongruenza della motivazione, nonché erronea applicazione dell'art. 423 cod. pen. con riferimento ala ritenuta sussitenza dlela capacità diffusiva delle fiamme. Lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto integrata la fattispecie di incendio doloso nonostante plurimi elementi di fatto escludevano l'elemento costitutivo della pericolosità e diffusività del fuoco. In particolare, deponevano per la tesi difensiva il breve lasso temporale in cui le fiamme venivano spente, il carattere risolutivo dell'intervento di un solo soggetto ai fini dello spegnimento nonché l'esiguità dei danni cagionati dalle fiamme.

2.2. Con il secondo motivo eccepisce la nullità della sentenza per insufficienza ed incongruenza della motivazione nonché erronea applicazione degli artt. 43, 423 e 449 cod. pen. in relazione all'elemento soggettivo del reato. La Corte territoriale ha desunto la consapevolezza e volontà dell'imputato di cagionare un fuoco di rilevanti dimensioni dalla pregressa condotta di svuotamento del cassonetto e dal disinteresse mostrato una volta che le fiamme si erano propagate. In tal modo ha finito per valorizzare solo la volontarietà IC ft ra-b dell'appiccannento del fuoco. Ha, invece, del tutto • la versione fornita dall'imputato, il quale, nel corso dell'esame dibattimentale, ha dichiarato di non aver avuto alcuna intenzione di provocare l'incendio precisando che esso era scaturito accidentalmente. Nell'accertamento dell'elemento soggettivo non è stata esaminata la questione, rilevante ai fini della qualificazione giuridica quale incendio colposo o doloso, della prevedibilità da parte dell'imputato dell'estensione del fronte del fuoco e dell'eventuale violazione delle regole di diligenza e precauzione per prevenire tale rischio. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Entrambi i motivi di ricorsoiche possono essere trattati congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni poste/ sono fondate nei limiti chiariti nel prosieguo.
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