Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/08/2019, n. 21559
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Testo completo
e SENTENZA sul ricorso 9784-2018 proposto da: E L S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA
11, presso lo studio degli avvocati M A e C A che la rappresentano e difendono;
2019
- ricorrente -
1757
contro
C E P, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI
CAMPO MARZIO
69, presso lo studio dell'avvocato VINICIO D'ALESSANDRO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato F C;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 7/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 18/01/2018 R.G.N. 689/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/2019 dal Consigliere Dott. C P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C, che ha concluso per l'inammissibilità in subordine rigetto;
udito l'Avvocato ANNUNZIATA CRISTIANO. R.G. n. 9784/2018
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d'appello degli Abruzzi L'Aquila, con sentenza n. 7 pubblicata il 18.1.2018, ha respinto il reclamo di Eurospin Lazio s.p.a. avverso la sentenza di primo grado che, rigettando l'opposizione della medesima società, aveva confermato l'ordinanza emessa all'esito della fase sommaria con cui era stata dichiarata l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato a C E P il 30.1.2015, con la tutela di cui all'art. 18, comma 4, L. n. 300 del 1970, come modificato dalla L. n. 92 del 2012. 2. La Corte territoriale ha riportato la lettera del 30.11.14 di contestazione disciplinare mossa alla dipendente Cascione, nella quale si dà atto del mancato rinvenimento in cassaforte di una busta contenente gli incassi del punto vendita di Avezzano, predisposta dall'operatrice T Debora;
quest'ultima, nella lettera di giustificazioni aveva dichiarato di aver inserito la suddetta busta nella cassaforte alle ore 16.43 del giorno 16.11.14, alla presenza della responsabile del negozio sig.ra Cascione.
3. Questo l'addebito mosso alla Cascione: "Il giorno 22.12.14, convocata presso la sede di Aprilia per: il riscontro della dichiarazione della sig.ra T, Lei ha affermato che alle 16.43 circa ha assistito all'inserimento della busta nella cassaforte dell'operatrice sig.ra T. Verificata la rilevazione della sua presenza del giorno 16.11.14, è emerso che lei, in tale giorno, è entrata alle 7.49 ed è uscita alle ore 12.07. In relazione a quanto sopra, avendo lei dichiarato di aver assistitola sig.ra T all'inserimento della busta nella cassaforte alle ore 16.43, orario in cui lei non risulta essere sul posto di lavoro, le contestiamo di aver rilasciato una falsa dichiarazione in danno della scrivente...".
4. La Corte d'appello ha accertato che la Cascione il 16.11.14 si era intrattenuta a lavoro ben oltre le 12.07, e certamente fino alle ore 16.49, come comprovato dallo scontrino prodotto in atti relativo ad un'operazione di cassa per euro 450,00 dalla stessa eseguita alle 16.49 di quel giorno.
5. Ha aggiunto come il teste M avesse chiarito che gli scontrini riepilogativi degli incassi riportano il nominativo del cassiere che ha eseguito il conteggio, nominativo che il computer ricava dal tesserino di riconoscimento usato dai Carla Pteri \i es sore R.G. n. 9784/2018 cassieri per aprire e chiudere la cassa;
il medesimo teste aveva anche riferito di aver visto diverse volte la Cascione continuare a lavorare dopo la fine del turno.
6. Ha ulteriormente precisato che nessun valore poteva attribuirsi alle dichiarazioni scritte dei dipendenti M, G e P, smentite nel corso della deposizione testimoniale degli stessi, alcuni dei quali avevano anche spiegato di aver scritto su dettatura del capo area D V e al solo fine di attestare che la Cascione non fosse di turno nel pomeriggio del 16.11.14 e non che non fosse presente sul luogo di lavoro. Tale presenza era stata anche riferita dalla teste F.
7. La sentenza impugnata ha escluso che la Cascione avesse ritrattato quanto dichiarato il 22.12.14 sulla circostanza di aver visto la T inserire la busta nella cassaforte, avendo la stessa solo specificato e circostanziato la precedente dichiarazione spiegando "di aver visto T Debora avvicinarsi alla cassaforte, abbassarsi all'altezza della feritoia, versare la busta, rialzarsi e uscire dal box senza la busta in mano. Aggiungo che ero posizionata alle spalle della sig.ra T". Circostanza quest'ultima avvalorata dalla deposizione del teste F, dipendente dell'istituto di vigilanza, che ha riferito come la cassaforte fosse collocata in un box di ridotte dimensioni compatibili con l'ingresso di una sola persona per volta.
8. La Corte di merito ha quindi ritenuto insussistente il fatto contestato, di non avere potuto la Cascione vedere la T nell'atto di eseguire l'operazione di immissione del denaro in cassaforte in quanto assente in quel momento dal lavoro;
ha considerato fatto diverso, non contestato, l'eventuale violazione dell'obbligo della predetta, quale responsabile del negozio, di accompagnare la T e controllare il buon esito dell'operazione;
ha respinto per difetto di prova l'eccezione della società di aliunde perceptum.
9. Avverso tale
CESARE BECCARIA
11, presso lo studio degli avvocati M A e C A che la rappresentano e difendono;
2019
- ricorrente -
1757
contro
C E P, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI
CAMPO MARZIO
69, presso lo studio dell'avvocato VINICIO D'ALESSANDRO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato F C;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 7/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 18/01/2018 R.G.N. 689/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/2019 dal Consigliere Dott. C P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C, che ha concluso per l'inammissibilità in subordine rigetto;
udito l'Avvocato ANNUNZIATA CRISTIANO. R.G. n. 9784/2018
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d'appello degli Abruzzi L'Aquila, con sentenza n. 7 pubblicata il 18.1.2018, ha respinto il reclamo di Eurospin Lazio s.p.a. avverso la sentenza di primo grado che, rigettando l'opposizione della medesima società, aveva confermato l'ordinanza emessa all'esito della fase sommaria con cui era stata dichiarata l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato a C E P il 30.1.2015, con la tutela di cui all'art. 18, comma 4, L. n. 300 del 1970, come modificato dalla L. n. 92 del 2012. 2. La Corte territoriale ha riportato la lettera del 30.11.14 di contestazione disciplinare mossa alla dipendente Cascione, nella quale si dà atto del mancato rinvenimento in cassaforte di una busta contenente gli incassi del punto vendita di Avezzano, predisposta dall'operatrice T Debora;
quest'ultima, nella lettera di giustificazioni aveva dichiarato di aver inserito la suddetta busta nella cassaforte alle ore 16.43 del giorno 16.11.14, alla presenza della responsabile del negozio sig.ra Cascione.
3. Questo l'addebito mosso alla Cascione: "Il giorno 22.12.14, convocata presso la sede di Aprilia per: il riscontro della dichiarazione della sig.ra T, Lei ha affermato che alle 16.43 circa ha assistito all'inserimento della busta nella cassaforte dell'operatrice sig.ra T. Verificata la rilevazione della sua presenza del giorno 16.11.14, è emerso che lei, in tale giorno, è entrata alle 7.49 ed è uscita alle ore 12.07. In relazione a quanto sopra, avendo lei dichiarato di aver assistitola sig.ra T all'inserimento della busta nella cassaforte alle ore 16.43, orario in cui lei non risulta essere sul posto di lavoro, le contestiamo di aver rilasciato una falsa dichiarazione in danno della scrivente...".
4. La Corte d'appello ha accertato che la Cascione il 16.11.14 si era intrattenuta a lavoro ben oltre le 12.07, e certamente fino alle ore 16.49, come comprovato dallo scontrino prodotto in atti relativo ad un'operazione di cassa per euro 450,00 dalla stessa eseguita alle 16.49 di quel giorno.
5. Ha aggiunto come il teste M avesse chiarito che gli scontrini riepilogativi degli incassi riportano il nominativo del cassiere che ha eseguito il conteggio, nominativo che il computer ricava dal tesserino di riconoscimento usato dai Carla Pteri \i es sore R.G. n. 9784/2018 cassieri per aprire e chiudere la cassa;
il medesimo teste aveva anche riferito di aver visto diverse volte la Cascione continuare a lavorare dopo la fine del turno.
6. Ha ulteriormente precisato che nessun valore poteva attribuirsi alle dichiarazioni scritte dei dipendenti M, G e P, smentite nel corso della deposizione testimoniale degli stessi, alcuni dei quali avevano anche spiegato di aver scritto su dettatura del capo area D V e al solo fine di attestare che la Cascione non fosse di turno nel pomeriggio del 16.11.14 e non che non fosse presente sul luogo di lavoro. Tale presenza era stata anche riferita dalla teste F.
7. La sentenza impugnata ha escluso che la Cascione avesse ritrattato quanto dichiarato il 22.12.14 sulla circostanza di aver visto la T inserire la busta nella cassaforte, avendo la stessa solo specificato e circostanziato la precedente dichiarazione spiegando "di aver visto T Debora avvicinarsi alla cassaforte, abbassarsi all'altezza della feritoia, versare la busta, rialzarsi e uscire dal box senza la busta in mano. Aggiungo che ero posizionata alle spalle della sig.ra T". Circostanza quest'ultima avvalorata dalla deposizione del teste F, dipendente dell'istituto di vigilanza, che ha riferito come la cassaforte fosse collocata in un box di ridotte dimensioni compatibili con l'ingresso di una sola persona per volta.
8. La Corte di merito ha quindi ritenuto insussistente il fatto contestato, di non avere potuto la Cascione vedere la T nell'atto di eseguire l'operazione di immissione del denaro in cassaforte in quanto assente in quel momento dal lavoro;
ha considerato fatto diverso, non contestato, l'eventuale violazione dell'obbligo della predetta, quale responsabile del negozio, di accompagnare la T e controllare il buon esito dell'operazione;
ha respinto per difetto di prova l'eccezione della società di aliunde perceptum.
9. Avverso tale
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