Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2021, n. 01122
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da G A J, nato a Ivrea il 25/04/1981 avverso la sentenza del 26/02/2020 del Tribunale di Ivrea visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere G F R;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale D S, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per omessa motivazione con riferimento all'art. 131 bis cod. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26 febbraio 2020, il Tribunale di Ivrea ha condannato l'odierno ricorrente alla pena di C 1.800 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 122 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per aver omesso di adottare idonee opere provvisionali contro il rischio di caduta dei lavoratori dipendenti della società di cui egli era legale rappresentante, che operavano ad un'altezza di circa venti metri dal suolo. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando, con il primo motivo, innanzitutto la violazione degli artt. 546, comma 1, lett. e), 192 e 125 cod. proc. pen. e l'omessa motivazione in ordine alle prove sulle quali è stato fondato il giudizio di penale responsabilità, senza indicazione dei motivi per cui dovessero essere disattese le argomentazioni difensive. In secondo luogo, si deduce la violazione dell'art. 131 bis cod. pen. e la mancanza assoluta di motivazione sulle ragioni ritenute ostative al riconoscimento dell'ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del fatto, pur specificamente richiesta in sede di conclusioni e benché sussistessero tutti i presupposti per riconoscerla. 3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 145, 138, 139 cod. proc. civ. per irregolarità della notifica dell'atto con cui l'organo ispettivo, a seguito della positiva verifica circa l'adempimento delle prescrizioni impartite, aveva comminato una sanzione pecuniaria, di cui l'imputato era venuto a conoscenza soltanto a procedimento penale avviato. Ciò avrebbe comportato - allega il ricorrente - la mancata consumazione del reato per non essersi perfezionato uno degli elementi richiesti dalla fattispecie incriminatrice.
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