Cass. pen., sez. III, sentenza 12/09/2024, n. 39599
Sentenza
12 settembre 2024
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12 settembre 2024
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Massime • 1
In tema di getto pericoloso di cose, l'espressione "altrui uso", riferita al luogo privato, identifica qualsiasi legittima facoltà, derivante da un diritto soggettivo esclusivo, da un diritto "in re aliena" o d'obbligazione ovvero da una mera condiscendenza da parte di chi può prestarla, di valersi dell'area per una qualche esigenza, spettante a un soggetto diverso dall'agente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto luogo privato di altrui uso un fondo nella disponibilità di una società, dove potevano accedere i dipendenti della stessa e soggetti terzi e sul quale erano stati depositati, in modo incontrollato, rifiuti dalla prima prodotti). (Conf.: n. 6939 del 1989, Rv. n. 184308-01).
Sul provvedimento
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 39599/2024 Roma, lì, 28/10/2024 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da LUCA AM - Presidente - Sent. n. sez. 1496/2024 ALDO ACETO - Relatore - UP - 12/09/2024 ALESSIO SCARCELLA R.G.N. 11377/2024 ALESSANDRO AR AN AB ZUNICA ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: NI ST nato a [...] il [...] PE RM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/01/2024 della Corte d'appello di Messina Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale RAFFAELE PICCIRILLO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., tenuto conto della condotta riparatoria successiva al fatto e della riforma introdotta dal d.lgs. n. 150/2022, e il rigetto nel resto;
udita, per i ricorrenti, l'Avv. ROBERTA GENTILESCHI, sostituta processuale dell'Avv. CARLO AUTRU RYOLO, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.NI ST e PE RM ricorrono, con atto congiunto a firma del comune difensore di fiducia, per l'annullamento della sentenza del 19 gennaio 2024 della Corte di appello di Messina che, in parziale riforma della sentenza del 10 febbraio 2023 del Tribunale di Patti, pronunciata a seguito di giudizio ordinario e da loro impugnata, ritenuta la continuazione e applicate le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena nella misura di quattro mesi e dieci giorni di arresto ciascuno, confermando nel resto la condanna per i reati di cui agli artt. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 (capo A) e 674 cod. pen. (capo B), loro ascritti perché, secondo l'editto accusatorio, NI ST quale legale rappresentante della Higloss S.r.l., PE RM quale direttore tecnico, in assenza di autorizzazione avevano realizzato un deposito incontrollato di rifiuti di diverso tipo, anche pericolosi (quali resine e residui collanti), rimasti per lungo periodo accatastati in modo disordinato e sparso all'interno dello stabilimento della società destinato a ricovero ed officina per imbarcazioni (capo A), consentendo altresì che i reflui derivanti dai rifiuti si disperdessero nel suolo e giungessero nel vicino torrente Rosmarino (capo B). I fatti sono contestati come accertati in Sant'Agata di Militello il 9 marzo 2020. 1.1.Con il primo motivo deducono l'erronea applicazione dell'art. 674 cod. pen. e la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato. Osservano che: a) il versamento si è verificato in luoghi nella disponibilità della società e non di uso pubblico o comune;
b) manca il concreto pericolo per l'incolumità pubblica, trattandosi di un mero imbrattamento.
1.2.Con il secondo motivo deducono la illogicità della motivazione nella parte in cui è stata ribadita la concorrente responsabilità di RM PE mancando la prova della gestione di fatto dell'impresa, non essendo sufficiente - affermano - la circostanza che egli si sia adoperato per elidere le conseguenze del reato commesso da altri laddove, per converso, non gli è mai stata delegata l'attività di gestione dei rifiuti e non gli sono mai stati attribuiti i poteri necessari per garantire il rispetto della legge.
1.3.Con il terzo motivo deducono la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e la mancanza e l'illogicità della motivazione nella parte in cui è stata negata l'applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto in considerazione della natura dei rifiuti (pericolosi) e della abitualità della condotta, erroneamente ritenuta tale sol perché commessa nell'esercizio di impresa, e senza aver preso in considerazione la condotta susseguente al reato.
1.4.Con il quarto motivo deducono la violazione degli artt. 256, 183 e 185-bis d.lgs. n. 152 del 2006 nella parte in cui è stato escluso il deposito temporaneo dei 2 rifiuti pur a fronte della esibizione del registro di carico e scarico dei rifiuti con date e quantità compatibili con il deposito temporaneo.
1.5.Con il quinto motivo deducono la inutilizzabilità del verbale di sopralluogo dell'ARPA del 17 marzo 2020 nella parte che non può essere definita irripetibile e in quella in cui le cose depositate vengono espressamente qualificate come rifiuti.
1.6.Con il sesto motivo ripropongono la questione di legittimità costituzionale degli artt. 318-ter e segg. d.lgs. n. 152 del 2006 per contrasto con l'art. 3 Cost. nella parte in cui non è previsto l'obbligo dell'agente accertatore di impartire le prescrizioni e del pubblico ministero di sospendere l'esercizio dell'azione penale. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito illustrate.
3.Il primo motivo è generico, manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità.
3.1.Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che i reflui derivanti dai rifiuti venivano scaricati non nel torrente Militello, come ritenuto dal primo Giudice, ma in un terreno adiacente. Secondo la Corte di appello il fatto integra il reato di cui all'art. 674 cod. pen., sia perché la rubrica fa riferimento ad una dispersione di reflui nel suolo, sia perché, «a fronte di quanto personalmente constatato dai tecnici dell'Arpa in occasione del sopralluogo» (pag. 6), non può essere esclusa la natura potenzialmente nociva di tali reflui.
3.2.I ricorrenti se ne dolgono deducendo che il terreno in questione era nella disponibilità della società (e, dunque, luogo non “di pubblico transito” né “privato ma di comune o altrui uso”) e che non vi è prova che si fosse verificato un concreto pericolo per le persone, non essendo indifferente stabilire se la natura del liquido fosse nociva oppure no.
3.3.Nessuno dei due rilievi è fondato.
3.4.In termini generali va ricordato che ai fini della configurabilità del reato di getto pericoloso di cose non si richiede che la condotta contestata abbia cagionato un effettivo nocumento, essendo sufficiente che essa sia idonea ad offendere, imbrattare o molestare le persone, né tale attitudine deve essere necessariamente accertata mediante perizia, potendo il giudice, secondo le regole generali, fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali, in particolare, le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle immissioni, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o di giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito dai dichiaranti medesimi 3 (Sez. 3, n. 971 del 11/12/2014, dep. 2015, Ventura, Rv. 261794 - 01, in tema di sversamento al suolo di liquami derivanti dallo stoccaggio di rifiuti pericolosi;
nello stesso senso, Sez. 3, n. 33817 del 06/10/2020, Sciapichetti, Rv. 280797 - 01, che ha ritenuto integrare il reato di cui all'art. 674 cod. pen. l'aver irrorato una sostanza chimica insetticida su una rete posta fra proprietà confinanti in corrispondenza del punto in cui era in corso la cottura di cibi da parte dei vicini;
Sez. 1, n. 739 del 04/12/1997, Tilli, Rv. 209451 - 01; Sez. 1, n. 5215 del 07/04/1995, Silvestro, Rv. 201195 - 01; Sez. 3, n. 31114 del 05/06/2024, Pasquini, non mass.; Sez. 3, n. 39196 del 03/07/2023, Blasetti, non mass.; Sez. 3, n. 32958 del 14/06/2023, Taliana, non mass.).
3.5.Sotto altro profilo, l'"uso altrui", cui si riferisce l'art. 674 cod. pen. ed al quale deve essere soggetto il luogo privato perché possa configurarsi il reato di getto o versamento di cose atte ad offendere, imbrattare o molestare, può consistere in qualunque legittima facoltà - dipendente da un diritto soggettivo esclusivo, ovvero da un diritto in re aliena o d'obbligazione o anche da una mera condiscendenza di chi può prestarla - spettante ad un soggetto diverso da quello che compie il getto o il versamento, di valersi del luogo stesso per qualsiasi bisogno (Sez. 1, n. 6939 del 04/12/1989, Tadoni, Rv. 184308 - 01, che ha ritenuto la sussistenza del reato in un caso in cui era stata accertata la presenza di cromo esavalente sul terreno privato, adiacente i capannoni di una officina, dove i lavoratori dipendenti della ditta potevano muoversi liberamente per gli scopi più vari).
3.6.Ne consegue, in primo luogo, che la deduzione secondo la quale il terreno nel quale venivano recapitati i reflui fosse nella disponibilità della società (questione, peraltro, fattuale che non risulta dedotta in appello) non è affatto decisiva poiché non esclude