Cass. civ., sez. VI, ordinanza 06/02/2023, n. 03574

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 06/02/2023, n. 03574
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03574
Data del deposito : 6 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguenteORDINANZA sul ricorso n. 26354-2021 r.g. proposto da: VILLAGGIO MARE BLU S.R.L., con sede in Ostuni (BR) alla via dello Sport n. 26, partita IVA n. 01687480747, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV. GIANVITO GIANNELLI, giusta procura speciale allegata al presente atto, ed elettivamente domiciliata in Roma presso il suo studio alla via S. Nicola de’ Cesarini n. 3.

- ricorrente -

contro

M D, rappresentato e difeso, giusto mandato in atti, dagli Avv.ti S S, V V C e V A, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. V V C in Bari, alla Via Argiro n.7. - controricorrente – avverso la sentenza n. 1709/2021, resa dalla Corte di appello di Bari – Sezione specializzata in materia di impresa in data 04.10.2021 all’esito del giudizio avente R.G. 14/2019 (doc. all. n. 1). udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 1/12/2022dal Consigliere dott. R A;RILEVATO CHE -con atto di citazione, in data 20/02/2017, M D convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Bari, Villaggio Mare Blu s.r.l., impugnando la deliberazionedell’assemblea dei soci della citata società, in data 23.11.2016, con la quale era stato nominato amministratore unico C G, già amministratore sino al 5.11.2016, unitamente a M C,e deducendo, più in particolare, l’illiceità, l’impossibilità, nonché la non conformità a legge e all’atto costitutivo dell’oggetto della delibera in questione, resa da assemblea irritualmente convocata da soggetto privo dei necessari poteri amministrativi, per avere la stessa accertato una volontà assembleare diversa da quella espressa nella precedente delibera del 5.11.2016, nominando nella veste di amministratore unico C G in luogo di M D;
il Tribunale di Bari pronunciò sentenza n. 4390, pubblicata il 23/10/2018, con la quale rigettò l’impugnazione della delibera assembleare, condannando parte attrice al pagamento delle spese di lite;
nel merito, il Giudice di prima istanza, dopo aver valutato come insufficienti gli elementi probatori addotti da parte attorea in relazione all’asserito conflitto di interessi del socio E G, ha ritenuto illegittima la privazione del diritto di voto, da parte del presidente dell’assemblea M D, nei confronti del succitato socio, nonché la deliberazione adottata all’esito dell’assemblea tenutasi il 5.11.2016;
infine, rispetto all’eccepita nullità della delibera dell’assemblea del 23.11.2016, il Tribunale ritenne la stessa valida in quanto sostitutiva di precedente delibera di nomina dell’amministratore illegittimamente adottata, in applicazione dell’art. 2377, ottavo comma, c.c., e parimenti infondato il motivo di impugnazione concernente la sussistenza di un abuso di maggioranza da parte dei restanti soci, per mancanza di un effettivo interesse fraudolento perseguito dalle parti, comunque non provato dall’attore;
-Avverso la predetta sentenza ha proposto appello M D, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, che fosse accertata e dichiarata l’illegittimità della delibera del 23.11.2016, avendo la stessa un oggetto illecito od impossibile, con accoglimento delle istanze formulate in primo grado e vittoria di spese del doppio giudizio;-La Corte di Appello di Bari – Sezione specializzata in materia di impresa, con sentenza n. 1709/2021 pubblicata il 04.10.2021, ha accolto l’appello dell’Avv. M, (i) annullando la delibera assembleare del 23.11.2016 e (ii) condannando la società appellata Villaggio Mare Blu s.r.l. alla rifusione, in favore dell’appellante, delle spese processuali del doppio grado di giudizio;
-la Corte di Appello ha premesso che: a) la Villaggio Mare Blu s.r.l. è una società con sede legale ed operativa in Ostuni, la cui compagine sociale è composta da E G, titolare del 60% del capitale sociale, M A e M C, eredi di M C,titolari di una quota pari al 6,66% del capitale sociale, e M D, titolare della restante quota pari al 33,33%;
b) venuto a mancare il socio-amministratore M C, venne convocata l’assemblea in data 5.11.2016, per procedere al rinnovo dell’organo amministrativo, presenti M D, in qualità di presidente dell’assemblea, e M D, in rappresentanza del socio E G;
c) nel corso dell’assemblea, il presidente M escluse dalla votazione il delegato avv. M, sul presupposto di un ravvisato conflitto di interessi in capo al socio E, e dispose procedersi alla votazione del nuovo amministratore unico della società, indicato nella sua persona, nonostante il voto comunque espresso dall’avv. M a favore della nomina di C G;
d) in data 23.11.2016, venne convocata ulteriore assemblea, presso lo studio del Notaio rogante, A A C, durante la quale, presenti l’Avv. P F, in rappresentanza delle Maggio, A e M C, (il quale assunse la carica di presidente dell’assemblea), E G e M D (quest’ultimo allontanatosi dopo l’apertura della seduta ma prima della votazione, dichiarando, in qualità di presidente di diritto dell’assemblea, di ritenere scioltala stessa), si procedette al riesame del voto espresso nel corso della precedente assemblea del 5.11.2016, rivalutando anche quello del socio E G;
e) l’assemblea, all'unanimità dei presenti (e quindi in assenza del M), deliberò di accertare che in data 5.11.2016, assenti i soci Maggio M C e M A, ciascuna titolare del 3,33% del capitale sociale, l'assemblea dei soci, a maggioranza assoluta, con il voto favorevole del socio E G, titolare del 60% del capitale sociale, e con il voto contrario del socio Donato M, titolare del 33% del capitale sociale, aveva nominato quale amministratore unico, sino a revoca o dimissioni, C G, già amministratore in carica della società e in regime di prorogatio, e così di accertare nei suddetti sensi l'esito del voto della predetta assemblea della società;
f) l’impugnazione proposta dal M avversa la suddetta delibera, come sopra evidenziato, erastata rigettata dal Tribunale con la sentenza poi appellata;
-la Corte territoriale ha dunque ritenuto che: 1) l’assemblea societaria del 23/11/2016 era stata convocata, con missiva del 14/11/2016, da C G, nella dichiarata veste di amministratore unico della società, su richiesta dei soci E G e M A e M C, ex artt. 2479, primo comma, cod. civ., e 13, primo comma, statuto societario;
2) l’assemblea in questione, da cui era scaturita la delibe ra impugnata nel presente giudizio, era stataillegittimamente convocata da soggetto privo di potere, in violazione dell’art. 13 Statuto societario e dell’art. 2479 bis cod. civ. che demanda all’atto costitutivo la disciplina delle modalità di convocazionedell’assemblea societaria;
3) più in particolare, il predetto art. 13 Statuto stabilisce inequivocabilmente che “l’assemblea deve essere convocata dall’organo amministrativo…” e, alla data della convocazione, l’amministratore della società de qua non si identificava più nella persona del C G, perché sostituito nellacarica da M D, in virtù della delibera societaria del 5/11/2016, delibera che non risultavaimpugnata né sospesa quanto alla sua efficacia;
4) se era pur vero che, secondo l’art. 13 dello Statuto, nell’ipotesi di “impossibilità di tutti gli amministratori” ovvero di “inattività” degli stessi, l’assemblea potevaessere convocata dal collegio sindacale, se nominato, ovvero anche da un socio, e che l’atto di convocazione del 14/11/2016, oltre alla firma di C G, nella dichiarata veste di amministratore unico della società, recavaanche la firma dei soci E G e M A e M C, richiedenti l’assemblea, ex artt. 2479, primo comma, cod. civ., e 13, primo comma, statuto societario,tuttavia, era altrettanto vero che non emerge va in alcun modo, né vi era stata allegazione sul punto da parte appellata, che l’amministratore unico in carica, M D, nominato il 5/11/2016, fosse impedito ovvero fosse rimasto ingiustificatamente inerte, così da legittimare l’iniziativa dei soci nella convocazione dell’assemblea sociale del 23/11/2016;
5) né poteva confondersi la legittimazione alla proposta di convocazione dell’assemblea con quella relativa alla convocazione medesima: la prima spettando,senz’altro, anche ai soci ( ex art. 13, primo comma, Statuto), in coerenza con l’iniziativa pure prevista per la diversa e più informale decisione dei soci, di cui all’art. 2479 cod. civ., estranea alla fattispecie inesame, alla quale andava invece applicata la disciplina di cui all’art. 2479 bis cod. civ., riguardante l’assemblea societaria;
la legittimazione alla convocazione dell’assemblea, invece, spettandoin prima battuta all’organo amministrativo (cfr. art. 13,comma secondo, Statuto) e, soltanto in via surrogatoria nei casi sopra indicati -come già evidenziato, non ravvisabili nella fattispeciein esame -, anche al singolo socio, in assenza dell’organo sindacale (cfr. art. 13, comma secondo, Statuto);
6) non poteva neanche farsi ricorso alla ipotesi della delibera adottata dall’assemblea totalitaria, ai sensi dell’art. 2479 bis, ultimo comma, cod. civ., secondo cui “in ogni caso la deliberazione s’intende adottata quando ad essa partecipa l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento”;
7) nel caso in esame, infatti, dalla lettura del verbale di assemblea del 23/11/2016, a rogito del notaio A.A. Carrabba da Ostuni, emergevachiaramente come il socio e amministratore in carica, M D, pur avendo inizialmente preso parte alla seduta assembleare, contestandone la regolarità, si era allontan ato prima della votazione, non partecipando alla stessa, anzi opponendosi alla trattazione ed alla deliberazione sull’argomento relativo al riesame della delibera del 5/11/2016 e alla nomina dell’amministratore unico nella persona di C G;
8) pertanto, non ricorrevano i presupposti dell’assembl ea totalitaria, idonea a sanare i vizi di convocazione della stessa, con la conseguenza che, contrariamente a quanto opinato dal primo Giudice, la delibera impugnata dovevaritenersi illegittima, perché non conforme a legge e statuto e, come tale, doveva essereannullata, restando assorbito ogni altro motivo di censura;-viene proposto pertanto da Villaggio Mare Blu s.r.l. ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza n. n. 1709/2021 pubblicata il 04.10.2021 , emessa dalla Corte di appello di Bari;
-l’Avv. M ha depositato controricorso con il quale ha chiesto il rigetto della impugnazione così presentata;
-sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 c.p.c.;
-la società ricorrente ha depositato memoria;
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