Cass. civ., sez. I, sentenza 05/06/1985, n. 3350

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La minaccia di far valere un diritto, ai sensi dell'art. 1438 cod. civ., può costituire ragione di annullamento del contratto solo quando sia diretta a conseguire un vantaggio non dovuto, o superiore a quello dovuto, o comunque iniquo. Pertanto, con riguardo alla donazione fra coniugi, che sia stata stipulata dietro la minaccia dell'uno di chiedere la separazione personale per fatti addebitabili all'altro (nella specie, relazione extraconiugale), deve escludersi l'indicata annullabilità del contratto, quando il trasferimento dei beni donati non comporti un indebito profitto del donatario, ma si traduca nel riequilibrio di una precedente situazione ingiusta per il donatario medesimo (nella specie, essendo rivolta a restituirgli i frutti di attività lavorativa). ( V 3611/80, mass n 407463).*

Qualora un'attività economica, congiuntamente espletata dai coniugi in epoca anteriore alla riforma del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975 n. 151, sia qualificabile come comunione tacita familiare, secondo la previsione dell'allora vigente art. 2140 cod. civ. (dettato con specifico riferimento all'attività agricola, ma estensibile anche ad attività diverse, quali quelle commerciali), l'acquisto di beni, effettuato dal singolo partecipante con i proventi comuni, comporta l'Obbligo di trasferirli "pro quota" all'altro partecipante, o comunque di risarcirlo per la porzione di detti proventi a lui spettante. Ne consegue che, ove il primo di detti coniugi doni al secondo alcuni beni, come mezzo al fine di riconoscere e soddisfare l'indicato diritto, il relativo contratto è riconducibile nell'ambito della donazione rimuneratoria (art. 770 cod. civ.), e si sottrae quindi alla possibilità di revoca per ingratitudine (art. 805 cod. civ.). ( V 6129/82, mass n 423821; ( V 131/81, mass n 410529).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 05/06/1985, n. 3350
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3350
Data del deposito : 5 giugno 1985

Testo completo

Qualora un'attività economica, congiuntamente espletata dai coniugi in epoca anteriore alla riforma del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975 n. 151, sia qualificabile come comunione tacita familiare, secondo la previsione dell'allora vigente art. 2140 cod. civ. (dettato con specifico
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