Cass. civ., sez. III, ordinanza 19/01/2023, n. 1554
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 2
Ove siano state riunite due cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni personali conseguenti ad incidenti stradali, di cui una erroneamente instaurata con il rito ordinario, anziché con quello del lavoro, come previsto dalla l. n. 102 del 2006, la sopravvenuta abrogazione della legge predetta, ad opera dell'art. 53 della l. n. 69 del 2009, comporta che entrambe vadano trattate e decise con il rito ordinario, risultando questo prevalente in forza dell'art. 40, comma 3, c.p.c., poiché, in base alla disciplina transitoria, l'ultrattività del rito del lavoro non trova applicazione ai giudizi che, nella vigenza della disciplina abrogata, erano stati introdotti erroneamente con il rito ordinario.
Il provvedimento che dispone il passaggio dal rito del lavoro al rito ordinario ha natura formale e deve, pertanto, adottarsi in modo espresso, avendo lo scopo di mettere le parti in regola con le preclusioni proprie del rito mutato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la fissazione dell'udienza di discussione con termine per il deposito di note conclusionali non integrasse un implicito mutamento del rito ordinario in quello del lavoro, poiché, nel silenzio del giudice e in assenza di elementi contrari, lo schema decisionale rispondeva al modello, proprio del rito ordinario, previsto dall'art. 281 sexies c.p.c.).
Sul provvedimento
Testo completo
1554/23 ORIGINALE REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto RAFFAELE GAETANO ANTONIO Presidente APPELLO IN CAUSE RIUNITE FRASCA SOGGETTE A RITI DANILO SESTINI Consigliere Rel. - DIVERSI LINA RUBINO Consigliere PASQUALINA ANNA PIERA Consigliere Ud. 13/10/2022 CC Cron. Sci CONDELLO R.G.N. 24782/2019 RAFFAELE ROSSI Consigliere E ORDINANZA sul ricorso 24782/2019 proposto da: AN NT RI e LL IA RA in proprio e quali eredi di LL ID, LL IO OL in proprio, domiciliati ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato Lencioni Francesco;
-ricorrenti -
contro
ON BE;
- intimato -
nonché contro 2022 1 1732 Zurich Insurance Public Limited Company, in persona del suo procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Roma Via Monte Zebio 28 presso lo studio dell'avvocato Ciliberti Giuseppe che la rappresenta e difende;
-controricorrente avverso la sentenza n. 1436/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 20/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022 dal cons. DANILO SESTINI 2 Rilevato che: la Corte di Appello di Firenze ha dichiarato tardivo il gravame proposto da NT RI AN, IO OL LL, IA RA LL e ID LL avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pistoia che, in relazione a danni conseguiti a un sinistro stradale, aveva accolto parzialmente la domanda degli attori nei confronti di BE ZA e della Zurich Insurance Public Limited Company;
la Corte ha affermato che «il giudizio di primo grado fu introdotto con la Legge 102/06 (art. 3), che il Tribunale mutò il rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c. e che la sentenza fu pronunciata secondo i dettami di cui all'art. 429 c.p.c.»;
che «a seguito dell'abrogazione della Legge n. 102/06 si dovevano (come è avvenuto) continuare ad applicare le norme di cui al libro primo capo secondo titolo XII del codice di procedura civile, in quanto la controversia pendente al momento dell'abrogazione della Legge era stata introdotta con ricorso»;
che pertanto «l'appello doveva essere proposto con ricorso»;
che, «per il principio della conservazione degli atti» la parte può proporre «anche appello con citazione invece che con ricorso, purché quest'ultimo sia depositato nella Cancelleria del Giudice d'appello (quindi iscritto) entro il termine perentorio stabilito dalla Legge»;
che, nel caso di specie, «la sentenza [...] avrebbe potuto essere impugnata entro il termine lungo (allora vigente) di un anno»;
che «la sentenza è stata pubblicata, mediante deposito in cancelleria il 10/07/12, mentre l'appello è stato proposto con atto di citazione passato alla notifica il 10/10/13, ma depositato in cancelleria, all'atto dell'iscrizione a ruolo, in data 18/10/2013. [...] Ne consegue che l'atto di appello, pur proposto mediante citazione ordinaria, è stato non solo notificato, ma sicuramente depositato presso l'ufficio del giudice dell'impugnazione oltre il termine annuale [compresi i 45 giorni (allora vigenti) della sospensione dei termini processuali decorrenti dalla pubblicazione della sentenza]>>;
hanno proposto ricorso per cassazione, affidato tre motivi, NT RI AN, IA RA LL e IO OL LL, le prime due anche nella qualità di eredi di ID LL;
ha resistito, con controricorso, la Zurich Insurance PLC;
la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis.
1. c.p.c.. Considerato che: concerneva ili ricorrenti premettono che il giudizio risarcimento di danni patiti da ID LL e dai suoi familiari a seguito di sinistro stradale;
che un primo giudizio era stato introdotto (nel gennaio 2008) dalla AN, da IO OL LL e da IA RA LL, quest'ultima anche in qualità di amministratrice di sostegno del padre ID;
che, con ordinanza del 27/28 maggio 2018 (recte: 2008), il giudice aveva disposto ilil mutamento del rito ex art. 426 c.p.c.;
che successivamente, cessata la procedura di amministrazione di sostegno, ID LL aveva richiesto anche in proprio il risarcimento dei danni, promuovendo un distinto giudizio;
che i due giudizi erano stati riuniti all'udienza del 25.11.2008;
che la sentenza di primo grado era stata pronunciata all'esito dell'udienza del 10.7.2012;
che l'atto di appello -proposto dalla AN, da IO OL LL e da IA RA LL, quest'ultima «in proprio e quale nuovo a.d.s. del padre ID LL>> era stato notificato in data 10.10.2013;
col primo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione dell'art. 327 cpc e dell'art. 1 legge n. 742/1969, impugnando il «capo della sentenza che ha