Cass. civ., sez. III, sentenza 30/08/2018, n. 21395

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 30/08/2018, n. 21395
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21395
Data del deposito : 30 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente R.G.N. 16578/2016

SENTENZA

Cron. 9.13 15 )5 sul ricorso 16578-2016 proposto da: Rep. , GRANAROLO SPA in persona del legale rappresentante Ud. 18/04/2018 pro tempore G C, elettivamente PU domiciliata in ROMA, VIA

GERMANICO

172, presso lo studio dell'avvocato P L P, rappresentata 4 e difesa dall'avvocato F D C giusta 2018 procura speciale in calce al ricorso;
1234

- ricorrente -

contro

I S nella qualità di mandataria di CASTELLO FINANCE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

VILLA GRAZIOLI

15, presso lo studio dell'avvocato B G, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato G G giusta procura speciale in calce al controricorso;
ITALFONDIARIO non in proprio ma nella sua espressa qualità di mandataria con rappresentanza di INTESA SAOLO SPA in persona del suo procuratore speciale Dott. S B, elettivamente domiciliato in ROMA,

LARGO DI TORRE ARGENTINA

11, presso lo studio dell'avvocato D M che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrenti -

nonchè

contro

I S , UNICREDIT - CREDIT MANAGEMENT BANK SPA , CINQUE CARLO, CINQUE PAOLO, CINQUE DANIELA, FALL.TO COMMERICIO LATTICINI CINQUE VITTORIO DI MAGNO LIDIA E FIGLI N. 33/99,

EQUITALIA GERIT SPA

00410080584, INTESA SAN PAOLO SPA GIA' CARIPLO SPA, LANONI PAOLO, PRESTA TONINO, PRESTA TONINO, INTESA SAN PAOLO SPA , CASEIFICIO CAMPITELLO MATESE , INTESA GESTIONE CREDITI SPA GIA' CASSA DI RISPARMIO SALERNITANO, SOC IMM DI RISTR EDILIZIE SRL r CASEIFICIO PASQUALE PETTINICCHIO SRL IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO;

- intimati -

nonchè de CASEIFICIO PASQUALE PETTINICCHIO SRL IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del suo liquidatore giudiziario legale rappresentante pro tempore Dott. MASSIMO MUSTARELLI e Dott. PAOLO VALLARINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GERMANICO

172 presso lo studio dell'avvocato F D C che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente-

contro

I S nella qualità di mandataria di CASTELLO FINANCE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

VILLA GRAZIOLI

15, presso lo studio dell'avvocato B G, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato G G giusta procura speciale in calce al controricorso;
ITALFONDIARIO non in proprio ma nella sua espressa qualità di mandataria con rappresentanza di INTESA SAOLO SPA in persona del suo procuratore speciale Dott. S B, elettivamente domiciliato in ROMA,

LARGO DI TORRE ARGENTINA

11, presso lo studio dell'avvocato D M che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrenti -

nonché

contro

UNICREDIT - CREDIT MANAGEMENT BANK SPA, CINQUE CARLO, CINQUE PAOLO, CINQUE DANIELA, FALLIMENTO COMMERCIO LATTICINI CINQUE VITTORIO DI MAGNO LIDIA E FIGLI N. 33/99, EQUITALIA GERIT SPA, INTESA SAN PAOLO SPA, LANONI PAOLO, PRESTA TONINO, CASEIFICIO CAMPITELLO MATESE DI LUIGI PERRELLA, INTESA GESTIONE CREDITI SPA, I S, SOC. IMM. DI RISTR. EDILIZIE SRL, GRANAROLO SPA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 7606/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 15/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/2018 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito l'Avvocato TIZIANA AGOSTINI per delega orale;
udito l'Avvocato PIER AURELIO COMPAGNONI per delega orale;
udito l'Avvocato D M;
R.G. 16578\2016 I

FATTI DI CAUSA

1.La G s.p.a. propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi, avverso la sentenza n. 7606 del 2016 resa dal Tribunale di Roma, nei confronti di Ialfondiario s.p.a., Unicredit Credit Management Bank s.p.a., Carlo, Paolo e Daniela Cinque, Fallimento Commercio Latticini Cinque Vittorio s.a.s. , Equitalia Gerit s.p.a., Intesa San Paolo s.p.a., Lanoni Paolo, avv. Tonino Presta, Caseificio Campitello Matese, Intesa Gestione Crediti s.p.a., Soc. Imm. di Ristr. Edilizie s.r.l. nonché nei confronti di Caseificio Pasquale P s.r.l. Analogo ricorso avverso la medesima sentenza, riunito al precedente, anch'esso articolato in tre motivi, ha proposto la Caseificio Pasquale P s.r.l. Ialfondiario s.p.a. resiste nei confronti della G nella qualità di mandataria con rappresentanza di Intesa San Paolo s.p.a., e nei confronti della P nella qualità di mandataria di Castello Finance s.r.1., con due distinti controricorsi. Sia le due ricorrenti che Ialfondiario hanno presentato memoria. In particolare, le due ricorrenti, pur avendo introdotto autonomi ricorsi, depositano una memoria congiunta, con la quale chiedono la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo, ex art. 291 c.p.c., nei confronti delle parti non costituite per le quali segnalano che manchi la prova del perfezionamento della notifica, Unicredit Credit Management Bank s.p.a. e Commercio Latticini Cinque Vittorio di M Ldia e c. s.a.s. Gli altri soggetti intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

2. Questi i fatti di causa, per quanto qui possa ancora rilevare : -il Caseificio Pasquale P s.p.a. ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti della Commercio Latticini Cinque Vittorio s.a.s., per lire 1.708.031.978 e procedette nel 1992 a pignoramento immobiliare nei confronti dei terzi datori di ipoteca M Ldia, Cinque Carlo, Paolo e Daniela;
-nella procedura esecutiva immobiliare interveniva, quale creditore ipotecario in virtù di contratto di mutuo fondiario, la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, divenuta successivamente Banca Intesa, poi Intesa San Paolo;
- la Caseificio Pasquale P s.p.a venne ammessa al concordato preventivo, e i crediti di questa verso la Cinque s.a.s. e verso i garanti della società in accomandita, assistiti da privilegio ipotecario sulla base della ipoteca volontaria concessa dai signori Magno e Cinque, nell'ambito del concordato preventivo della predetta società, vennero ceduti alla G s.p.a. nel 2006, a pignoramento già da tempo eseguito, senza che alcuno procedesse alla annotazione della cessione sulla formalità ipotecaria ;
- la cessionaria del credito, G, interveniva nel 2009 nella procedura esecutiva immobiliare, dichiarando di surrogarsi alla posizione della P, e chiedendo l'attribuzione del ricavato della vendita in suo favore quale creditore ipotecario;
- a fronte dell'eccezione del creditore Ialfondiario, secondo la quale la cessione del credito da P a G, in quanto non annotata, avrebbe perso il privilegio ipotecario, la G chiedeva l'attribuzione del ricavato in favore dell'originale creditore procedente P, ed il g.e., in sede di distribuzione del ricavato, disponeva in tal senso;
- la Ialfondiario, quale mandataria di castello Finance, introduceva una controversia in sede distributiva, ex art. 512 c.p.c., deducendo che la cessione di credito non annotata avesse perso il privilegio ipotecario (ed anche che lo stesso credito originario della P avesse perso il privilegio ipotecario), e chiedendo in considerazione di ciò la modifica del piano di riparto;
aggiungeva che con l'intervento in giudizio del cessionario G era cessata la legittimazione dell'originario creditore procedente P;
- inoltre Ialfondiario, agendo quale procuratore speciale di Intesa San Paolo, chiedeva la revoca del primo provvedimento di approvazione del piano di riparto, emesso a seguito di una anticipazione di udienza della quale non era stata data idonea comunicazione alle parti;
- in accoglimento dell'eccezione del creditore Ialfondiario, il piano di riparto veniva rifatto, affermando il g.e. che con la cessione la P si fosse spogliata della titolarità del credito, e che al processo esecutivo non potessero partecipare entrambe le società ma solo la cessionaria G, e che il credito della G dovesse essere collocato in chirografo e non in privilegio ipotecario;
- la G proponeva opposizione ex art. 617 ( e analoga opposizione, poi riunita proponeva la P) avverso il nuovo piano di riparto predisposto dal g.e. in cui il credito ceduto alla G era collocato in chirografo.
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