Cass. pen., sez. VII, ordinanza 10/05/2019, n. 20135

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 10/05/2019, n. 20135
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20135
Data del deposito : 10 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: C MO nato a PALERMO il 10/02/1974 avverso la sentenza del 23/10/2017 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere R C;
Fatto e diritto Con sentenza del 23/10/2017 la Corte d'Appello di Palermo confermava la sentenza di primo grado, con cui C M era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 99, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen., in Palermo il 30/09/2015. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamenta violazione di legge in riferimento al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, la sentenza impugnata, a fronte dei numerosissimi precedenti dell'imputato, ha ritenuto che fosse delineato un quadro di personalità rispetto al quale la recidiva fosse palesemente sussistente, essendo stato il trattamento sanzionatorio improntato a criteri di mitezza, essendo state concesse all'imputato le circostanze attenuanti generiche. Infine va ricordato che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
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