Cass. civ., sez. II, sentenza 22/06/2022, n. 20144
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la seguente SENTENZA sul ricorso 5130-2017 proposto da: M G, E PER I CONIUGI GIAN CARMELA e Z G, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SABOTINO, 31, presso lo studio dell'avvocato G M, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati J T, S T;- ricorrenti -contro C D, Z G, elettivamente domiciliate in PADOVA, LARGO EUROPA 16, presso lo studio dell'avvocato G B, che le 0v rappresenta e difende;- controricorrenti -contro V M, M NICOLETTA CELLINI;- intimati - avverso la sentenza n. 2754/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 01/12/2016;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2022 dal Consigliere e Presidente Dott. A C;udito l'Avvocato C V con delega che si riporta agli atti e chiede l'accoglimento del ricorso;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C M che ha concluso per il rigetto del ricorso;SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La signora G M, proprietaria di un appartamento in un fabbricato condominiale posto in Casalserugo, ed i coniugi C G e G Z, comproprietari di altro appartamento nel medesimo fabbricato, hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza con cui la Corte d'appello di Venezia, confermando la sentenza di primo grado del tribunale di Padova, ha respinto le domande da loro avanzate nei confronti degli altri partecipanti al condominio - sigg. M V, G Z, M Antonietta Cellini e D C (questi ultimi, rispettivamente, nuda proprietaria ed usufruttuario dalla medesima unità immobiliare) per sentir dichiarare - tra l'altro, e per quanto qui interessa - l'acquisto per usucapione di due porzioni dell'area esterna di pertinenza del fabbricato condominiale, individuate in atti come lotto 5 (oggetto della domanda della signora M) e come lotto 2, oggetto della domanda dei coniugi Z. La Corte veneziana ha ritenuto che gli attori non avessero dimostrato di avere esercitato il possesso necessario all'usucapione, sottolineando come tanto i coniugi Z, quanto la sig.ra M, pur avendo dimostrato di avere goduto dei lotti de quibus in via esclusiva, avevano tuttavia fallito la prova di avere esercitato su tali lotti uno jus excludendi che consentisse di qualificare il loro godimento non come esercizio del compossesso ma come esercizio di un possesso esclusivo, ossia incompatibile con la comproprietà degli altri condomini. Nella sentenza impugnata si valorizza, al riguardo, la circostanza che la suddivisione dell'area condominiale in cinque porzioni distinte risulta da «demarcazioni poste a terra, senza alcuna divisione che impedisca l'uso condominiale di ciascuna striscia. Le suddivisioni sono appena accennate rasenti al suolo e sembrano piuttosto costituire un'organizzazione del fondo comune per affidare ogni striscia all'uso prevalente di un condomino, senza pregiudizio per l'eventuale utilizzazione comune. La recinzione del lotto per custodire i cani non sarebbe, comunque, rimasta il tempo necessario per l'usucapione (essendo stata installata tra la fine degli anni 80 e gli anni 90 e comunque rimossa nel 2008)». La Corte d'appello ha conclusivamente affermato: «è quindi possibile che l'area condominiale sia rimasta tale pur consentendo ai singoli condomini di dedicarsi nelle strisce di uso particolare e prevalente ad attività di piccola coltivazione svago (con uso di i caminetto e tettoia), con la tolleranza degli altri condomini, a loro volta impegnati sui lotti di uso prevalente». Il ricorso dei sigg. M, Z e G si articola in due motivi. I condomini G Z e D C hanno presentato controricorso, mentre gli altri condomini sono rimasti intimati. La causa è stata chiamata alli udienza del 14 gennaio 2022, per la quale tanto i ricorrenti quanti controricorrenti hanno depositato una memoria e nella quale il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso come in epigrafe.
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