Cass. civ., sez. I, sentenza 16/03/2021, n. 07365

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 16/03/2021, n. 07365
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07365
Data del deposito : 16 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

degli artt 1965 e 1966 cc in combinato disposto con l'art. 16 R.D. 2440/1923 ed artt. 88 e 93 R.D. 827/1924 nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento all'art. 360 comma 1 nr. 3 e 5 cpc, perché la Corte di Appello di Genova ha sostenuto che il documento in data 11/4/2006 fosse una transazione, motivando in palese contrasto con i principi generali regolanti l'attività contrattuale della pubblica amministrazione nei rapporti privatistici.Il quinto motivo è infondato e deve essere respinto. Infatti erra la ricorrente che pretenderebbe di ritenere l'accordo intervenuto, denominato verbale, privo di qualsiasi efficacia in quanto non sarebbe stata osservata la procedura già seguita nella fattispecie per l'accordo bonario tra le parti del 11/12/2002. Infatti)a parte la considerazione che nessuna violazione di legge risulta effettuata, in ogni caso la P.A. ha dato attuazione a quanto previsto dal verbale e tanto basta a farlo ritenere un atto transattivoltale essendo l'interpretazione della volontà delle parti di cui il giudice di merito ha dato conto con motivazione adeguata ed esaustiva non censurabile quindi in sede di legittimità. In considerazione di quanto sopra il ricorso deve essere respinto con condanna alle spese del giudizio di legittimità.
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