Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/12/1981, n. 6413
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L'iscritto al fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette non può ottenere, prima che si siano realizzate le condizioni per il trattamento complessivo (integrazione corrisposta dal fondo e pensione ordinaria, la quale assorbe tutti i contributi dell'Assicurazione generale e non solo quelli derivanti rapporto di lavoro esattoriale, essendo previsto - art. 57 della legge 2 aprile 1958 n. 377 e art. 29 della legge 29 luglio 1971 n. 587 - che quelli originati da eventuali rapporti di lavoro extraesattoriali possono dar luogo, in determinati casi eccezionali, ad un supplemento e mai ad una pensione autonoma), alcuna prestazione pensionistica e, in particolare, neppure la pensione di anzianità prevista dall'art. 13 della legge 21 luglio 1965 n. 903, utilizzando in Forma autonoma la contribuzione relativa all'Assicurazione obbligatoria, destinata a confluire interamente anche se relativa ad attività extraesattoriali, nella liquidazione del suddetto trattamento complessivo.*