Cass. pen., sez. III, sentenza 15/02/2022, n. 05310

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 15/02/2022, n. 05310
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05310
Data del deposito : 15 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ANDRIA DAVIDE nato a TARANTO il 11/05/1971 avverso l'ordinanza del 04/06/2021 del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere P B;
lette/sentite le conclusioni del PG

ASSUNTA COCOMELLO

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 4.6.2021, il Tribunale di Lecce rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Davide D'Andria e, per l'effetto, confermava l'ordinanza emessa dal G.i.p. presso il medesimo Tribunale in data 21.4.2021 con cui era stata disposta nei confronti del D'Andria l'applicazione della custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di cui agli artt. 416, commi 1 e 2, 452- octies (capo 1), e 110, 452-quaterdecies, 452-nonies cod. pen. (capo 2).

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il D'Andria, tramite il proprio difensore di fiducia, sulla base di tre motivi.

2.1. Con il primo di essi, si deducono, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., i vizi di violazione della legge penale in relazione agli artt. 416-452-octies cod. pen. e 110, 452-quaterdecies, 452-nonies cod. pen.;
di violazione di norma processuale in relazione all'art. 273 cod. proc. pen.;
infine, di mancanza, contraddittorietà e/o illogicità della motivazione. Si rileva, in particolare, che dal materiale probatorio in atti, costituito unicamente dal contenuto di alcune conversazioni oggetto di intercettazione, prive di riscontri, non emergono gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione del D'Andria al reato associativo contestato né in ordine al suo ruolo di concorrente nei reati fine, relativi ad un'attività di traffico illecito di rifiuti. Quanto al primo aspetto, allega la difesa del ricorrente che le intercettazioni sono di contenuto generico ed equivoco, come tali inidonee ad integrare gravi indizi di colpevolezza;
in tale quadro argomentativo, premessa l'illogicità di considerare, come contestato nel capo 1) di incolpazione, tutti i presunti componenti dell'associazione (L D C, Roberto S e S M, oltre al D'Andria) come promotori e/o organizzatori senza che vi fosse alcun soggetto con mansioni esecutive, si evidenzia che il ruolo del D'Andria è smentito da numerose intercettazioni fra il Di Corrado e lo S (di cui si riportano stralci), da cui emerge che nella programmazione della gestione illecita dei rifiuti (con riferimento alla scelta dei collaboratori, nonché delle tempistiche di smaltimento e dei luoghi di conferimento o stoccaggio dei rifiuti) costoro non coinvolgevano l'odierno ricorrente, al quale i predetti avevano affidato la «mera esecuzione materiale della "attività amministrativa" della società e la relativa corrispondenza, sulla base delle direttive che proprio i succitati programmavano e stabilivano». Analoghe considerazioni valgono, secondo il ricorrente, quanto ai reati fine, atteso che il Tribunale si era limitato ad effettuare un mero richiamo all'ordinanza custodiale emessa dal G.i.p. Si censura, altresì, l'illogicità della motivazione dell'ordinanza del Riesame laddove questa ha individuato, quali elementi di riscontro delle intercettazioni, le attività di p.g. consistenti nel controllo di mezzi e documenti, oltre che nelle ispezioni di luoghi con sequestro di rifiuti nelle date specificamente indicate fra il 23.2.2019 ed il 28.10.2019, nonostante che, nelle medesime date, non si fosse mai verificata la presenza del D'Andria sui luoghi ove erano stati effettuati i sequestri né fosse emerso alcun collegamento, nemmeno telefonico, fra questi ed i destinatari dei sequestri. Infine, si lamenta che l'ordinanza non ha dato conto delle ragioni della mancata considerazione delle argomentazioni difensive e degli elementi probatori a favore dell'indagato sottoposti con la richiesta di riesame ed illustrati anche nei motivi nuovi ex art. 309, comma 6, cod. proc. pen., limitandosi a riproporre apoditticamente gli argomenti contenuti nel provvedimento coercitivo impugnato, il quale già aveva trascurato di esaminare gli elementi favorevoli al D'Andria.

2.2. Con un secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. e mancanza e/o illogicità della motivazione in punto di valutazione della concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, non essendo stato considerato che il ricorrente è persona con modesti precedenti penali oltre che privo di altre attuali pendenze giudiziarie;
il che avrebbe dovuto indurre il Collegio ad escludere la configurabilità del reiterazione criminosa, a maggior ragione considerando che le condotte contestate risalgono ad oltre un anno addietro. Né ricorrerebbe l'esigenza di cui alla lett. a) dell'art. 274 citato, alla luce della conclusione delle indagini preliminari, né il pericolo di fuga.

2.3. Con un terzo motivo, si deducono, con riferimento agli artt. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione all'apodittica esclusione dell'idoneità degli arresti domiciliari, anche eventualmente "rinforzati" dall'applicazione del braccialetto elettronico e dall'imposizione di divieti di comunicazione, a fronteggiare le ritenute esigenze cautelari, senza indicare elementi specifici, inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità dell'indagato denotanti l'inidoneità della misura domiciliare. Il P.G. ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è, nel suo complesso, inammissibile, in quanto meramente reiterativo delle corrispondenti doglianze formulate avanti al Riesame, rigettate con motivazione esente da vizi di legittimità, ed in quanto assolutamente generico, non avendo nemmeno prospettato quali elementi di prova e quali argomentazioni difensive sarebbero state indebitamente neglette dall'ordinanza impugnata;
parimenti, la valutazione di inammissibilità consegue al rilievo che il ricorrente ha, sotto la formale prospettazione di vizi di legittimità, semplicemente articolato doglianze rivolte a sollecitare una diversa interpretazione delle risultanze probatorie in chiave essenzialmente di merito.

1.1. Deve, in tale prospettiva, rilevarsi che l'ordinanza del Tribunale: a) ha richiamato l'ordinanza genetica custodiale con riferimento alla sussistenza della fattispecie associativa e del delitto di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., convalidandone l'impostazione argomentativa e rifacendosi alle fonti dalle quali scaturiva il quadro gravemente indiziario di colpevolezza, costituito dagli esiti di una complessa attività di indagine che, sulla base dei dati emergenti da una copiosa attività di intercettazione telefonica ed ambientale, nonché da una serie di sequestri, servizi di osservazione, pedinamento e controllo, aveva consentito di accertare l'esistenza di una struttura associativa finalizzata a commettere plurime attività organizzate per il traffico illecito di
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