Cass. civ., sez. I, ordinanza 07/09/2020, n. 18580

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 07/09/2020, n. 18580
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18580
Data del deposito : 7 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

15 ORDINANZA sul ricorso 6105/2015 proposto da: N V, elettivamente domiciliato in Roma, Via Laura Mantegazza n.24, presso lo studio del dottor M G e -appresentato e difeso dagli avvocati M U e P U usta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - CO ntro Comune di Bari, in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie, 2 presso lo studio dell'avvocato R C e rappresentato e difeso dall'avvocato A B giusta procura in calce al controricorso -controricorrente w2,ttl z_010 nonché Agenzia Regionale per la casa e l'abitare (A.R.C.A.) - Puglia Centrale ente subentrato per trasformazione nei rapporti attivi e passivi dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Bari, in persona del commissario straordinario, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di cassazione e rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea D'Agosto per procura speciale a margine del controricorso -controricorrente- avverso la sentenza n. 2060/2014 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 17/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2020 dal Cons. L S FTI DI

CAUSA

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari Tigettava l'impugnazione proposta da V N avverso la sentenza n. 2566 del 2012 con cui il locale tribunale aveva respinto ,a domanda dal primo proposta — all'esito di riassunzione del giudizio instaurato dinanzi al T.a.r. Puglia di Bari e definito con declinatoria di giurisdizione ed affermazione di quella del giudice ordinario nell'apprezzata natura totale della retrocessione — avverso il Comune di Bari ed il locale I.A.C.P., chiamato in garanzia, di -etrocessione di un terreno. Segnatamente il tribunale, ritenendone la natura parziale, aveva -igettato la domanda proposta dall'attore di retrocessione del terreno sito in Bari e censito al f. 58, p.11a 439, ricompreso tra le aree del piano di zona "Carbonara" C/2 espropriate dal Comune con decreto n. 157 del 16 ottobre 1990, rimasto incolto ed in stato di abbandono, nonché di determinazione dell'indennità dovuta e di condanna dell'ente territoriale al risarcimento del danno.

2. La Corte di merito confermava la natura parziale ex artt. 60 e 61 legge 2359 del 1865 della retrocessione e in difetto della dichiarazione di inservibilità del bene per l'esecuzione dell'opera pubblica da parte dell'amministrazione, atto di natura discrezionale, eHa impossibilità dell'autorità giudiziaria di accertarla, rigettava la domanda.

3. V N ricorre per la cassazione dell'indicata sentenza zon quattro motivi cui resistono con rispettivo controricorso il Comune di Bari e l'Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare (A.R.C.A. Puglia Centrale, subentrata per trasformazione in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dello IACP ex art. 6 legge Regione Puglia n. 56 del 2014), con cui contestano l'ammissibilità dell'avverso ricorso e, la seconda, il proprio difetto di iegittimazione passiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con ii primo motivo il ricorrente fa valere la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione, nella manifesta llogicità e contraddittorietà delle statuizioni addotte dalla Corte di merito a giustificazione del diniego di retrocessione che non avevano zonsentito di individuare il comando giudiziale ed il procedimento ogico seguito, con conseguente lesione della regola del giusto processo (artt. 111 Cost., 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118 Disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo zomma, n. 4 cod. proc. civ.). La nullità sarebbe stata deducibile a pena, altrimenti, nella sua riformulata dizione, di incostituzionalità dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. che aveva escluso la censurabilità, per :ontraddittorietà, della motivazione.La Corte terr;toriale aveva eirroneamente ritenuto che la questione sul giudicato interno formatosi sul difetto di giurisdizione dichiarato dal T.a.r. Puglia, e non impugnato, non avrebbe precluso al giudice dinanzi al quale il processo era stato riassunto, trattandosi di questione dì merito, di qualificare come parziale la retrocessione reclamata dal privato e quindi di interesse legittimo la posizione da questi vantata. All'affermazione della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria a conoscere la controversia si sarebbe invece correlata nel giudizio traslato, nell'affermata dal giudice a quo, natura totale della retrocessione, l'esistenza di un diritto soggettivo del privato espropriato a riottenere il bene. U ricorrente aveva sollecitato i rilascio della dichiarazione di Inservibilità all'amministrazione ed aveva impugnato il diniego significatogli dal Comune dì Bari avanti al T.a.r. Puglia che aveva affermato il proprio difetto di giurisdizione e nell'intervenuto rigetto ,della domanda da parte del giudice ordinario ne sarebbe stata preclusa la riproposízione, con diniego di giustizia. Il motivo è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.

1.1. Con la proposta critica Si censura incongruamente, senza attingerne la ratio deciaendi, ia decisione impugnata nella parte in cui si fa valere l'esistenza di un contrasto logico inconciliabile della motivazione, integrativo di una nullità ex art. 360, primo comma, n.

1- cod. proc. civ., là dove la Corte di merito da una parte aveva -itenuto la formazione di un giudicato sulla giurisdizione ordinaria dichiarata dal T.a.r. Puglia, per poi affermare che tale giudicato non avrebbe precluso l'esame del merito e la diversa ricostruzione del rapporto. Secondo prospettazicne difensiva, il giudicato sulla giurisdizione dell'ago. a conoscere della controversia avrebbe dovuto correlarsi alla statuizione sulla retrocessione totale e la conseguente titolarità del diritto soggettivo del proprietario al bene espropriato e non avrebbe invece dato occasione alla Corte territoriale di affermare la natura parziale della retrocessione, con il conseguente -iconoscimento in capo al privato di un mero interesse legittimo. L'assunto, incapace ci cogliere le ragioni della decisione, si rivela altresì manifestamente infondato per insussistenza della nullità da zontrasto inconciliabile di affermazioni contenute nella motivazione impugnata tale da non consentirne la ricostruzione dell'iter logico. La Corte di merito è infatti pienamente intervenuta in risposta al rilievo di parte per il quale, il giudice di primo grado non avrebbe debitamente considerate che il giudicato interno, che si era formato sulla giurisdizione ordinaria, aveva quale suo presupposto quello della qualificazione della retrocessione come "totale", evidenza che, ove non condivisa, avrebbe imposto al giudice al quale era stato traslato il giudizio di sollevare, d'ufficio, il conflitto di giurisdizione. I giudici di appello hanno per vero dato conto degli argomenti :lie sorreggono la decisione adottata, precisando che il giudicato nterno è destriato ad involgere a sola giurisdizione, denegata dal giudice amministrativo in favore di quello ordinario, e non la questione di merito il cui esame, anche per una diversa qualificazione della dedotta fattispecie, non può dirsi precluso all'autorità giudiziaria comunque investita della controversia.
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