Cass. pen., sez. V, sentenza 10/05/2023, n. 19885
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RO AR IA nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020„ n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
- le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato MARCELLO SEVERINO che, nell'interesse della ricorrente, nel corpo del proprio atto con il quale ha presentato un nuovo motivo di ricorso ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per improcedibilità dell'azione penale ovvero il rinvio della trattazione del processo «nel termine dei tre mesi dall'entrata in vigore della legge n. 199/2022»;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 4 maggio 2022 la Corte di appello di Napoli, a seguito del gravame interposto nell'interesse di AR SA AG, ha confermato la pronuncia in data 11 dicembre 2013 con la quale il Tribunale di Napoli aveva affermato la responsabilità dell'imputata per il delitto di furto aggravato perché commesso con violenza sulle cose e su cose esposte per consuetudine alla pubblica fede (artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 e 7, cod. pen.) e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, l'aveva condannata alle pene ritenute di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali e della custodia cautelare.
2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposti) ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputata, formulando un motivo nell'originario atto di impugnazione nonché un motivo nuovo (di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) 2.1. Con il ricorso è stata denunciata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), e segnatamente degli artt. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e 23, comma 2, d.l. 149/2020 (cfr. ora ari:. 23-bis decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) rappresentando che le conclusioni presentate dal Procuratore generale distrettuale nel giudizio di appello sono state trasmesse al difensore il 29 aprile 2022, ossia solo quattro giorni liberi rispetto alla trattazione del procedimento, oltre il termine di rito (fissato nel decimo giorno antecedente all'udienza), il cui rispetto è necessario per consentire alla difesa di presentare le proprie conclusioni entro il termine per essa posto (il quinto giorno antecedente all'udienza);
e che - nonostante con atto difensivo si fosse prontamente