Cass. pen., sez. II, sentenza 02/12/2019, n. 48957

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 02/12/2019, n. 48957
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48957
Data del deposito : 2 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PA BE nato a [...] il [...] CI AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/10/2017 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIO MARIA STEFANO PINELLI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso l'avv. E. Roncone nell'interesse della parte civile depositava conclusioni e nota spese;
l'avv. N. Ottaviani difensore del CC insisteva per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Roma confermava la responsabilità dei ricorrenti per il reato di ricettazione. Si contestava loro, il CC in qualità di titolare di un esercizio di "compro oro" e la IA in qualità di commessa, di avere ricettato dei gioielli provento di furto.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore della IA che deduceva:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'elemento soggettivo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, sulla base del valore dei monili, rimasto indimostrato;
la ricorrente come dipendente dell'esercizio di "compro oro" si sarebbe limitata a svolgere le sue mansioni annotando sul registro i dati rilevanti dell'operazione commerciale, compreso lo smontaggio delle pietre e la loro restituzione ponendo in essere un comportamento incompatibile con il dolo richiesto per integrare la ricettazione.

2.2. violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche che sarebbe immotivato.

3. ricorreva per cassazione anche il difensore del CC che deduceva:

3.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento degli elementi oggettivo e soggettivo del fatto contestato: non risultava dimostrato alcun apporto del ricorrente;
non risulterebbero elementi certi per identificare nel CC la persona con la quale IA, commessa del "Compro oro", si era consultata al telefono nel corso della compravendita;
inoltre il ricorrente era pacificamente assente durante la vendita sicché non sarebbe riconoscibile l'elemento soggettivo della ricettazione;

3.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata acquisizione della documentazione rinvenuta presso il "Compro oro" prodotta dal pubblico ministero e successivamente dispersa;

3.3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione sia delle dichiarazioni della persona offesa Borelli, che sarebbero contraddittorie che al quelle della IA IN, autrice del furto e dunque imputata in procedimento connesso, che non sarebbero corredate dai necessari riscontri;

3.4. violazione di legge: nel corso del dibattimento di primo grado il giudice del dibattimento avrebbe posto alla IA IN domande prima delle parti in violazione dell'art. 506 cod. proc. pen.

3.5. violazione dell'art. 195 cod. proc. pen.: non sarebbero utilizzabili le dichiarazioni dell'ufficiale di polizia giudiziaria Dell'Omo Emanuele nella parte in cui

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