Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2023, n. 17994
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di R M, nato il 9.9.1978, contro l'ordinanza del Tribunale di Bari del 22.9.2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere P C;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale L C, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza del 22.9.2022 il Tribunale di Bari ha respinto l'appello che era stato proposto nell'interesse di M R contro il provvedimento con cui il GIP, in data 1.4.2022, aveva a sua volta rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo disposto sul conto corrente ed aveva solo parzialmente accolto l'istanza di restituzione della somma di euro 1.503 ivi accreditata a titolo di stipendio;
2. inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 178, lett. b) e 321, comma 2, cod. proc. pen.;
inosservanza o erronea applicazione di legge per assoluta mancanza di motivazione e/o motivazione apparente;
inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione all'art. 321 cod. proc. pen.: rileva che, con istanza al GIP, il ricorrente aveva chiesto la revoca del sequestro "per equivalente" disposto sul c/c acceso presso la filiale di Brandate del BPM in quanto destinato a ricevere l'accredito gli stipendi e, in subording.. la restituzione dello stipendio di febbraio;
rileva che, all'esito del provvedimento del GIP, la PG, con iniziativa autonoma, aveva eseguito il sequestro presso il datore di lavoro e che il Tribunale del Riesame ha equivocato la doglianza articolata con l'atto di appello e che lo stesso GIP aveva provveduto anche su beni futuri ed in assenza di domanda;
3. la Procura Generale ha trasmesso la
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere P C;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale L C, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza del 22.9.2022 il Tribunale di Bari ha respinto l'appello che era stato proposto nell'interesse di M R contro il provvedimento con cui il GIP, in data 1.4.2022, aveva a sua volta rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo disposto sul conto corrente ed aveva solo parzialmente accolto l'istanza di restituzione della somma di euro 1.503 ivi accreditata a titolo di stipendio;
2. inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 178, lett. b) e 321, comma 2, cod. proc. pen.;
inosservanza o erronea applicazione di legge per assoluta mancanza di motivazione e/o motivazione apparente;
inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione all'art. 321 cod. proc. pen.: rileva che, con istanza al GIP, il ricorrente aveva chiesto la revoca del sequestro "per equivalente" disposto sul c/c acceso presso la filiale di Brandate del BPM in quanto destinato a ricevere l'accredito gli stipendi e, in subording.. la restituzione dello stipendio di febbraio;
rileva che, all'esito del provvedimento del GIP, la PG, con iniziativa autonoma, aveva eseguito il sequestro presso il datore di lavoro e che il Tribunale del Riesame ha equivocato la doglianza articolata con l'atto di appello e che lo stesso GIP aveva provveduto anche su beni futuri ed in assenza di domanda;
3. la Procura Generale ha trasmesso la
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