Cass. pen., sez. II, sentenza 20/04/2022, n. 15467
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Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • P T nato a Genova il 29/12/1951 avverso la sentenza del 15/07/2021 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere L A;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. F B, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 15/07/2021 la Corte di Appello di Torino, pronunciando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, confermava la sentenza del Tribunale di Alessandria del 17/10/2018 con la quale l'imputato appellante P T era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 389 cod. pen. (inosservanza della pena accessoria dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per dieci anni).
2. La sentenza rescindente (Cass. sez. 6, n. 9514 del 15/12/2020 - dep. 10/03/2021), accogliendo il primo motivo di ricorso, aveva evidenziato che la norma in applicazione della quale la pena accessoria era stata disposta ed era in corso di esecuzione, ovvero l'art. 216, ult. comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, era stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, con la sentenza 25 settembre 2018, p. 222, nella parte in cui determinava la durata di tale sanzione . in dieci anni, anziché in misura variabile «fino a dieci anni»;
che la pena accessoria in atto nei confronti del P, dunque, in quanto determinata nell'anzidetta misura fissa, in applicazione della legge allora vigente, era successivamente divenuta illegittima, dovendo perciò essere nuovamente stabilita dal giudice
udita la relazione svolta dal consigliere L A;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. F B, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 15/07/2021 la Corte di Appello di Torino, pronunciando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, confermava la sentenza del Tribunale di Alessandria del 17/10/2018 con la quale l'imputato appellante P T era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 389 cod. pen. (inosservanza della pena accessoria dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per dieci anni).
2. La sentenza rescindente (Cass. sez. 6, n. 9514 del 15/12/2020 - dep. 10/03/2021), accogliendo il primo motivo di ricorso, aveva evidenziato che la norma in applicazione della quale la pena accessoria era stata disposta ed era in corso di esecuzione, ovvero l'art. 216, ult. comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, era stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, con la sentenza 25 settembre 2018, p. 222, nella parte in cui determinava la durata di tale sanzione . in dieci anni, anziché in misura variabile «fino a dieci anni»;
che la pena accessoria in atto nei confronti del P, dunque, in quanto determinata nell'anzidetta misura fissa, in applicazione della legge allora vigente, era successivamente divenuta illegittima, dovendo perciò essere nuovamente stabilita dal giudice
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