Cass. civ., sez. II, sentenza 25/06/2020, n. 12654

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Il mancato riscontro, da parte del giudice investito di una domanda di adempimento del contratto in forma specifica ex art. 2932 c.c., della sussistenza della condizione dell'azione costituita dalla presenza in atti delle menzioni catastali di cui al comma 1 bis dell'art. 29 della l. 52 del 1985 costituisce un "error in judicando" censurabile in cassazione ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c. e non un vizio di contenuto-forma produttivo di nullità della sentenza; gli effetti di tale errore, pertanto, si esauriscono all'interno del processo e non producono alcuna conseguenza sul piano della idoneità della sentenza ad essere trascritta nei registri immobiliari.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 25/06/2020, n. 12654
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12654
Data del deposito : 25 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

12654-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto PASQUALE D'ASCOLA Presidente VENDITA Consigliere Rel. ANTONELLO COSENTINO - ELISA PICARONI Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO Consigliere Ud. 16/10/2019 PU Consigliere Cron. 12654 CHIARA BESSO MARCHEIS R.G.N. 20286/2015 CI SENTENZA sul ricorso 20286/2015 proposto da: LT AL, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Buonanno;
-ricorrente -

contro

VA OM, elettivamente domiciliato in Roma L.go Di Torre Argentina 11, presso lo studio dell'avvocato Dario Martella che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Donatella Gentile e Nicola Rascio: -controricorrente - 1 2193/19 avverso la sentenza n. 2222/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2019 da COSENTINO ANTONELLO udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale IGNAZIO PATRONE che ha concluso per l'accoglimento del primo e del secondo motivo, assorbiti gli altri motivi del ricorso;
udito l'Avvocato Dario Martella, difensore del resistente che ha chiesto di riportarsi alle conclusioni in atti depositati, anche nella memoria ex art.378 cpc;

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2001 l'avv. OM VA conveniva davanti al Tribunale di Napoli la sig.ra AL LT per sentire accertare la autenticità della sottoscrizione da costei apposta in calce alla dichiarazione di accettazione della proposta irrevocabile di acquisto che esso attore aveva formulato in relazione all'immobile sito in Napoli, via Chiaia 238, piano 2, int. B, di proprietà della medesima sig.ra LT e, quindi, per sentir accertare la conclusione inter partes di un contratto definitivo di compravendita ed il conseguente trasferimento della proprietà di detto immobile;
in subordine l'attore chiedeva accertarsi la conclusione inter partes di un contratto preliminare di compravendita relativo a tale immobile, dichiararsi l'inadempimento della promittente venditrice e, conseguentemente, emettersi sentenza ex art. 2932 c.c. produttiva degli effetti del contratto. 2 па 2. La sig.ra LT si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree, sull'assunto che tra le parti vi erano state solo trattative che non avevano avuto sbocchi per gli equivoci comportamenti dell'avv. VA.

3. Il Tribunale di Napoli, per quanto qui interessa, dichiarava l'autenticità della sottoscrizione apposta dalla LT all'accettazione della proposta irrevocabile di acquisto inviata dall'attore, qualificava il contratto come contratto di vendita e, per l'effetto, dichiarava trasferita la proprietà dell'immobile oggetto di causa in favore dell'avv. VA, dichiarando altresì inammissibile la domanda di riduzione del prezzo dal medesimo pure avanzata.

4. La Corte di appello di Napoli, adita in principalità dalla sig.ra LT, riformava la sentenza di prime cure, escludendo l'avvenuto perfezionamento di un contratto inter partes sul rilievo che sia la proposta di acquisto che la conseguente accettazione non erano state scambiate direttamente tra le parti, ma trasmesse all'Agenzia immobiliare SG Group, alla quale non risultava che la sig.ra LT avesse conferito (nella necessaria forma scritta) alcun mandato a vendere l'immobile. La Corte distrettuale dichiarava altresì assorbito l'appello incidentale con cui l'avv. VA aveva reiterato la propria domanda di riduzione del prezzo.

5. La Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso proposto dall'avv. VA avverso la sentenza di secondo grado, rilevava che, alla stregua dalla ricostruzione della vicenda effettuata dalla stessa Corte di appello, non poteva ritenersi che l'Agenzia Immobiliare avesse agito quale mandataria e, per l'effetto, cassava la sentenza impugnata e rimetteva la causa 3 пи dinnanzi alla Corte territoriale affinché questa accertasse se fra le parti fosse intervenuta o meno la conclusione del contratto di compravendita relativo all'immobile de quo.

6. In sede di rinvio la Corte di appello di Napoli ha confermato la prima decisione della stessa Corte in punto di accertamento dell'intervenuta conclusione di un contratto inter partes - sottolineando come nella proposta di acquisto dell'avv. VA, accettata dalla sig.ra LT, non residuasse alcun elemento da definire ma si è discostata da tale decisione in punto di qualificazione del contratto, giudicando il medesimo non come contratto definitivo, immediatamente traslativo, bensì come contratto preliminare. Il giudice di rinvio, quindi, disattesa la domanda di riduzione del prezzo nuovamente reiterata dal VA, ha emesso sentenza ex art. 2932 c.c. di trasferimento dell'immobile in favore dell'avv. VA, subordinatamente al pagamento del residuo prezzo.

7. Avverso tale sentenza la sig.ra LT ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di dodici motivi.

8. L'avv. VA ha presentato controricorso.

9. La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 16.10.19, per la quale il controricorrente ha depositato una memoria e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe. RAGIONI DELLA DECISIONE 10. Con il primo motivo di ricorso, riferito ai nn. 3 e 4 dell'articolo 360 c.p.c., la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 392 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c. e la nullità della sentenza per omissione di pronuncia, in relazione all' art. 112 c.p.c.. Con 4 tale motivo si attinge la statuizione dell'impugnata sentenza secondo cui la sig.ra LT, costituendosi nel giudizio riassunto dall'avv. VA in sede di rinvio, non avrebbe reiterato il motivo di appello con cui ella, censurando la sentenza di primo grado, aveva sostenuto che nessun contratto si era perfezionato tra le parti. Nel mezzo di impugnazione si argomenta, in linea di diritto, che in sede di costituzione nel giudizio di rinvio non sarebbe necessaria la fedele riproduzione di tutte le domande, eccezioni e difese già precedentemente spiegate, essendo sufficiente il richiamo agli atti precedenti ed alla decisione della Cassazione;
in linea di fatto, che, nella comparsa di costituzione in sede di rinvio della sig.ra LT, quest'ultima aveva espressamente richiamato i motivi del proprio appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli. 11. Con il secondo motivo di ricorso, riferito al n. 4 dell'articolo 360 c.p.c., la ricorrente denuncia la violazione degli artt.392 c.p.c. e 2909 c.c.;
degli artt. 12 e ss. preleggi;
l'errata interpretazione della sentenza n. 4745/2014 della S.C.;
I' omessa pronuncia art. 112 c.p.c.;
la nullità della sentenza. La doglianza attinge l'affermazione che si rinviene a pag. 8, ultimo capoverso, dell'impugnata sentenza, secondo cui «l'esame del secondo motivo di appello è precluso dall'esito del giudizio di cassazione, che ha ritenuto che un contratto tra le parti fosse stato concluso». In sostanza la censura attinge l'assunto del giudice di rinvio secondo cui, all'esito del giudizio di cassazione, si sarebbe formato un giudicato implicito sulla intervenuta conclusione di un contratto tra le parti;
la ricorrente invece sottolinea che la sentenza della Cassazione aveva richiesto al 5 DR giudice di rinvio proprio di accertare se un contratto tra le parti si fosse o non si fosse concluso. 12. Con il terzo motivo, riferito al n. 3 dell'articolo 360 c.p.c., la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell' art. 384, comma 2, c.p.c. per inosservanza del decisum di legittimità. Con questo motivo la ricorrente reitera, questa volta sotto il profilo della violazione dell'articolo 384 c.p.c., la censura secondo cui il giudice di rinvio si sarebbe sottratto al compito di verificare, apprezzando il contenuto della proposta dell'accettazione, se fra le parti un contratto fosse stato concluso o no. 13. Con il quarto motivo, riferito al n. 3 dell'articolo 360 c.p.c., si censura la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 e ss. preleggi e l'erronea interpretazione della sentenza n. 4745/2014. La ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto che il proprio compito si risolvesse esclusivamente nel qualificare la natura giuridica del contratto inter partes, laddove, secondo la ricorrente, la Cassazione aveva affidato al giudice di rinvio il compito di accertare, in primo luogo, se un contratto fosse o non fosse stato concluso tra le parti. 14. Con il quinto motivo, riferito al n. 3 dell'articolo 360 c.p.c., si censura nuovamente l'inosservanza e la violazione del decisum di legittimità;
art. 384, comma 2, c.p.c.. Secondo la ricorrente, la Corte, nello statuire che le parti avevano concluso un contratto preliminare di vendita, avrebbe violato i limiti del giudizio di rinvio, giacché la sentenza della Cassazione n. 4745/2014 aveva demandato al giudice di rinvio di verificare l'esistenza o inesistenza di un contratto di compravendita e non di un contratto preliminare di compravendita. 6 15. Con il sesto motivo, riferito al n. 4 dell'articolo 360 c.p.c., la ricorrente lamenta il contrasto tra motivazione e dispositivo, la contraddittorietà interna al dispositivo, la nullità della sentenza. La sig.ra LT argomenta che l'avv. VA, nel proprio atto introduttivo, aveva domandato, in tesi, l'accertamento dell'intervenuta conclusione di un contratto definitivo di compravendita e, in ipotesi, l'accertamento dell'intervenuta conclusione di un contratto preliminare, sempre di compravendita;
che il primo giudice aveva accolto la domanda di tesi;
che, a fronte dell'appello della sig.ra LT, l'avv. VA aveva interposto appello incidentale in ordine al mancato accoglimento della domanda relativa all'accertamento della conclusione di un contratto preliminare;
che la Corte d'appello, pur non avendo accolto l' appello incidentale dell'avv. VA, aveva tuttavia disposto il trasferimento dell'immobile in favore del medesimo "per effetto" dell'accoglimento dell'appello della sig.ra LT. 16. Con il settimo motivo, riferito al n. 3 dell'articolo 360 c.p.c., la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1326 e 1362 e ss. c.c. in cui la

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