Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/05/2017, n. 10944

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In tema di fallimento, anche nelle procedure aperte successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006, la sospensione dei termini durante il periodo feriale, pur applicandosi in via generale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941 e degli artt. 1 e 3 della l. n. 742 del 1969, ai giudizi per l'accertamento dei crediti concorsuali, non opera in quelli in cui si controverta dell'ammissione allo stato passivo dei crediti di lavoro, i quali, benchè da trattarsi con il rito fallimentare, sono assoggettati al regime previsto dall'art. 3 citato, in ragione della materia che ne forma l'oggetto.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/05/2017, n. 10944
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10944
Data del deposito : 5 maggio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

E 10944\ 1 7 T N E REPUBBLICA ITALIANA S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: *FALLIMENTO E ISTITUTI AFFINI Dott. RE DI PALMA - Primo Pres.te f.f- Dott. GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione - Ud. 10/01/2017 - Dott. ANTONIO DIDONE - Presidente Sezione - PU R.G.N. 11993/2013 Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente Sezione - Ca . 10944 Rep. Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere - C.U. - Rel. Consigliere - Dott. MAGDA CRISTIANO Dott. DOMENICO CHINDEMI - Consigliere - Dott. FELICE MANNA - Consigliere - Dott. UMBERTO BERRINO Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 11993-2013 proposto da: FE US, FE RE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI 41, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO MARIA SEPIACCI, che li rappresenta e di- fende, per delega in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

CURATELA FALLIMENTARE DELLA SOCIETA' MARESUD S.R.L.;
- intimata - 9/14 avverso la sentenza n. 1424/2012 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 13/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/2017 dal Consigliere Dott. MA- GDA CRISTIANO;
udito l'Avvocato Fabrizio Maria SEPIACCI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. FRANCESCO MAURO IACOVIELLO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTI RILEVANTI PER IL GIUDIZIO La Corte d'appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da EP e TO FE contro la sentenza di primo grado, che aveva respinto l'opposizione ex art. 98 1.fall. da essi proposta per ottenere l'ammissione allo stato passivo del AL della Maresud s.r.l. dei rispettivi crediti privilegiati vantati, a titolo di retribuzioni, indennità e TFR, in forza del rapporto di lavoro intrattenuto con la società poi fallita. La corte del merito ha rilevato che la decisione impugnata era stata pubblicata il 9.2.2010 e che pertanto l'appello, proposto dai FE con atto notificato il 21.2.2011, era tardivo, non operando in materia di lavoro la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale. Contro la sentenza, pubblicata il 13.10.012, EP e TO FE hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, l'uno illustrato sotto profilo della violazione di legge e l'altro sotto quello del vizio di motivazione, con i quali hanno sostenuto che la corte territoriale ha fatto errata applicazione dei principi giurisprudenziali enunciati in materia da questo giudice di legittimità, atteso che il giudizio di primo grado si era svolto secondo il rito ordinario e che pertanto, in virtù del principio dell'affidamento, anche l'appello doveva ritenersi soggetto a tale rito. Il AL intimato non ha svolto attività difensiva. I ricorrenti hanno depositato memoria. La Prima Sezione di questa Corte, investita della decisione sul ricorso, ne ha richiesto l'assegnazione alle S.U., ai sensi dell'art. 374 III comma c.p.c., con ordinanza del 4 maggio 2016, nella quale ha indicato le ragioni per le quali riteneva non condivisibile il principio - consolidato 2 nella giurisprudenza di legittimità - secondo cui l'art. 3 della l. n. n. 742 del 1969, nella parte in cui stabilisce che la sospensione feriale non si applica alle controversie previste dall'art. 409 c.p.c.. trova applicazione anche nelle cause di accertamento dei crediti di lavoro nel fallimento, in ragione della speciale natura della materia che ne forma oggetto. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) La questione concernente l'assoggettabilità, o meno, al regime della sospensione feriale dei termini processuali delle cause concernenti l'ammissione allo stato passivo del fallimento di crediti nascenti dal rapporto di lavoro è stata in passato già sottoposta all'esame delle S.U. di questa Corte, le quali, con la sentenza n. 24665 del 24 novembre 2009 hanno ribadito il principio, già consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che l'art. 3 della 1. n. 742 del 1969, nel disporre che la sospensione non si applica alle controversie previste dall' art. 429 (ora 409) c.p.c., fa riferimento alla loro specifica natura, avente per oggetto rapporti individuali di lavoro;
con la conseguenza che, benché i giudizi di accertamento dei crediti concorsuali siano tutti ugualmente regolati dallo speciale rito fallimentare e, in virtù del combinato disposto dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario e dell'art.

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