Cass. civ., sez. I, sentenza 09/07/1971, n. 2192
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Secondo l'ordinamento della imposta di registro, per determinare il contenuto dell'atto e, quindi, la tassa dovuta, si deve tener conto non soltanto delle convenzioni poste in essere con l'atto presentato alla registrazione, ma anche di quelle in esse inserite o enunciate (art 62, comma primo). Il criterio della enunciazione, previsto anche dal successivo art 72, trae il suo fondamento dal principio (che era espressamente formulato nell'art 1318 del cod civ del 1865, sotto il cui impero fu emanata la legge di registro), secondo il quale l'atto pubblico o la scrittura privata forniscono la prova anche della convenzione verbale in essi enunciata. Le enunciazioni devono essere considerate alla stregua di una confessione che i contraenti - nel procedere con atto pubblico o con scrittura privata alla formazione di un negozio giuridico - fanno in ordine alla esistenza di altro negozio tra essi formato, il quale e provato dalla suddetta confessione, documentata dallo stesso atto pubblico o dalla scrittura privata, anche se questi ultimi sono destinati a provare altra convenzione. La enunciazione deve, dal punto di vista soggettivo, provenire dalle stesse persone che hanno compiuto la convenzione enunciata, e dal punto di vista oggettivo, deve consentire di poter desumere, attraverso l'atto enunciante, gli elementi che riguardano i soggetti contraenti, il contenuto oggettivo e la reale portata della convenzione enunciata, non essendo sufficiente che di quest'ultima l'atto enunciante faccia presumere l'esistenza.*