Cass. pen., sez. II, sentenza 17/11/2023, n. 4237
Sentenza
17 novembre 2023
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17 novembre 2023
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Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, il beneficio dell'ulteriore riduzione di pena di un sesto per mancata impugnazione della sentenza di condanna, di cui all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., trova applicazione, previa rinuncia all'appello, anche ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, posto che la disposizione che lo prevede ha natura sostanziale, incidendo anche sul trattamento sanzionatorio, mercé la ridefinizione in "melius" della pena.
Sul provvedimento
Testo completo
04237-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2836 - Presidente - SERGIO BELTRANI UP 17/11/2023 - Relatore - DONATO D'AURIA - R.G.N. 32007/2023 MARZIA MINUTILLO TU AN SA ND LEOPIZZI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MP UI (CUI 020A99R) nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE di APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D. L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D. L. n. 198/2022. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Venezia con sentenza del 23/1/2023 confermava la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vicenza in data 8/6/2022, che aveva condannato tra gli altri LU EO per i reati ascrittigli.
2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla inidoneità dei dati telefonici a provare la partecipazione alla commissione del reato. Lamenta la difesa che la Corte territoriale ha fondato il concorso del EO nella rapina sulla base dei dati relativi al traffico telefonico;
che i tabulati, dando conto unicamente dei contatti 1 tra utenze telefoniche, nulla dicono in ordine al contenuto delle conversazioni intercorse;
che la telefonata intercettata il 9/10/2020 tra l'odierno ricorrente ed il coimputato AN HI, oltre a collocarsi a distanza di quindici giorni dalla rapina, è generica e non consente di desumere l'accordo criminoso che si assume intercorso tra i due;
che gli ulteriori contatti telefonici, intercorsi con altri due coimputati, RG ER e FE VE, non hanno alcuna valenza probatoria, in quanto non si conosce il contenuto delle conversazioni.
2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla prova del dolo specifico richiesto per la rapina. Rileva in proposito che è rimasto privo di dimostrazione l'assunto per cui il EO avesse consapevolezza che la sua autovettura sarebbe stata utilizzata per commettere la rapina per cui si procede, anche in considerazione delle dichiarazioni rese da FE VE, che ha escluso che ogni responsabilità del ricorrente.
2.2 Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. Osserva che la novella introdotta con il d.lgs. n. 150/2022, che prevede la riduzione di un sesto della pena nell'ipotesi di rinuncia all'appello, è entrata in vigore dopo la proposizione dell'appello, ma prima della discussione, per cui il ricorrente avrebbe dovuto esser messo nelle condizioni di rinunciare all'appello e beneficiare della riduzione di pena, per cui avanza istanza di rimessione in termini. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 I primi due motivi non sono consentiti dalla legge, in quanto aspecifici. Va, innanzitutto, evidenziato che la sentenza impugnata in relazione alla affermazione della responsabilità dell'imputato costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Giudice dell'udienza preliminare, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 01). Ciò posto, rileva il Collegio che la Corte territoriale ha con motivazione congrua, diffusa ed esaustiva, oltre che scevra da vizi logici, dato conto dei motivi per cui ha ritenuto di dover confermare il giudizio di penale responsabilità espresso dal Giudice dell'udienza preliminare. In particolare, la sentenza 2 impugnata evidenzia come i) i numerosi contatti tra il EO ed il coimputato HI il giorno della falsa denuncia di furto dell'autovettura sporta dal primo, alcuni dei quali proprio a cavallo dell'orario di presentazione della denuncia, ii) il momento di presentazione della denuncia, immediatamente successivo al transito della Fiat 500 nel vicentino, segnatamente nel comune di Romano