Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/1984, n. 3922

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Nella Colonia parziaria, la designazione del sostituto del defunto colono prevista dal combinato disposto degli artt. 2158, secondo comma, e 2168, secondo comma, cod. civ. - per il quale, in caso di morte del colono, il rapporto prosegue ove gli eredi si accordino nel designare una persona idonea a sostituire il defunto - può essere effettuata senza formule sacramentali, ne' richiede una Forma vincolata, pur se deve manifestarsi in modo univoco e concludente ed essere portato a conoscenza del concedente. ( V 4489/79, mass n 400982).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/1984, n. 3922
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3922
Data del deposito : 5 luglio 1984

Testo completo

Nella Colonia parziaria, la designazione del sostituto del defunto colono prevista dal combinato disposto degli artt. 2158, secondo comma, e 2168, secondo