Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/1984, n. 3922
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
Nella Colonia parziaria, la designazione del sostituto del defunto colono prevista dal combinato disposto degli artt. 2158, secondo comma, e 2168, secondo comma, cod. civ. - per il quale, in caso di morte del colono, il rapporto prosegue ove gli eredi si accordino nel designare una persona idonea a sostituire il defunto - può essere effettuata senza formule sacramentali, ne' richiede una Forma vincolata, pur se deve manifestarsi in modo univoco e concludente ed essere portato a conoscenza del concedente. ( V 4489/79, mass n 400982).*
Sul provvedimento
Testo completo
Nella Colonia parziaria, la designazione del sostituto del defunto colono prevista dal combinato disposto degli artt. 2158, secondo comma, e 2168, secondo
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi