Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/07/2013, n. 17781

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Il diritto alla ragionevole durata del processo, quale diritto fondamentale della persona, non è disponibile, né suscettibile di conciliazione, a differenza del diritto all'equa riparazione per durata irragionevole, che, quale diritto patrimoniale, è soggetto alla disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione, in aderenza alla "ratio" di deflazione del contenzioso giudiziario. Pertanto, la domanda di mediazione comunicata entro il termine semestrale ex art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 impedisce, "per una sola volta", ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, la decadenza dal diritto di agire per l'equa riparazione, potendo quest'ultimo essere ancora esercitato, ove il tentativo di conciliazione fallisca, entro il medesimo termine di sei mesi, decorrente "ex novo" dal deposito del verbale negativo presso la segreteria dell'organismo di mediazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/07/2013, n. 17781
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17781
Data del deposito : 22 luglio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. T F - Primo Presidente f.f. -
Dott. R R - Presidente Sez. -
Dott. F F - rel. Consigliere -
Dott. B E - Consigliere -
Dott. I A - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. D'

ALESSANDRO

Paolo - Consigliere -
Dott. T G - Consigliere -
Dott. P S - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2138 del Ruolo Generale degli affari civili del 2012, proposto da:
ACQUATI NATALINA, elettivamente domiciliata in Milano alla Via Lamarmora n. 21, presso l'avv. MARZOCCHI GIORGIO (p.e.c. giorgio.marzocchi-milano.pecavvocati.it, FAX 0291390451), che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso notificato il 28 dicembre 2011;



- ricorrente -


contro
MINISTERO DELLA. GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica, per legge rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e presso la stessa domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;



- controricorrente -


avverso il decreto della Corte d'appello di Brescia n. 34/2011 della V.G., del 25 maggio - 7 giugno 2011;

Udita, alla pubblica udienza del 28 maggio 2012, la relazione del Cons. dr. F F;

Udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dr.

CICCOLO

Pasquale Paolo Maria, che conclude per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Ministero della Giustizia il 28 dicembre 2011 - 3 gennaio 2012, Natalina Acquati chiede la cassazione del decreto della Corte d'appello di Brescia del 7 giugno 2011, che ha ritenuto inammissibile la sua domanda di equa riparazione per la durata irragionevole di un processo proposta oltre il termine di sei mesi dalla data in cui la decisione che aveva concluso la causa in cui s'era verificata la violazione della durata ragionevole, era divenuta definitiva (L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4). L'attrice deduce di avere proposto opposizione a una delibera condominale di riparto di spese poste a suo carico per Euro 600,00, con citazione del 28 dicembre 1999 dinanzi al Tribunale di Milano e che tale causa è stata definita da sentenza della Corte di cassazione del 19 marzo 2010 n. 6710. Per tale processo durato oltre dieci anni, l'Acquati ha convenuto il Ministero della giustizia dinanzi alla Corte d'appello di Brescia in unico grado con ricorso depositato il 10 febbraio 2011, deducendo di non essere decaduta dall'azione di equo indennizzo per avere iniziato una procedura di mediazione (D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, comma 6) nell'ottobre 2010, cioè nel semestre dalla definizione del processo presupposto calcolato con gli ulteriori quarantasei giorni di sospensione del periodo feriale.
L'istanza di mediazione negativamente conclusa il 22 dicembre 2010, per non essere il Ministero comparso in tale data dinanzi all'organismo di conciliazione, ad avviso della ricorrente, aveva impedito la decadenza dal diritto di chiedere l'equo indennizzo, costituendo un atto il cui compimento per la norma da ultimo citata del Decreto Legislativo sulla mediazione, impediva la decadenza di cui alla L. n. 89 del 2001, art.

4. L'Avvocatura dello Stato, costituitasi dinanzi alla Corte d'appello di Brescia in unico grado, ha eccepito la tardività del ricorso, perché proposto oltre sei mesi dopo la sentenza che aveva concluso definitivamente il processo di durata eccessiva e la Corte adita, con decreto del 25 maggio - 7 giugno 2011, ha accolto tale eccezione, ritenendo decaduta l'Acquati dall'azione, perché, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 28 del 2010, potevano essere oggetto di mediazione le sole controversie su diritti disponibili, mentre la procedura di mediazione era inapplicabile alla azione a tutela del diritto fondamentale e indisponibile a un giusto processo, che non poteva essere oggetto di conciliazione.
La Corte di appello ha ritenuto inapplicabile al caso il D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, u.c., per non potere essere oggetto di mediazione
la controversia sul diritto indisponibile al giusto processo, per cui la domanda di equa riparazione del 10 febbraio 2011, proposta oltre sei mesi dopo il provvedimento definitivo che aveva chiuso il processo durato eccessivamente, s'è dichiarata inammissibile. Per la cassazione di tale decreto della Corte d'appello di Brescia del 7 giugno 2011, ricorre l'Acquati, con cinque motivi, che denunciano l'errore logico-giuridico dei giudici di merito, per non avere rilevato la differenza tra il diritto fondamentale e indisponibile al giusto processo di durata ragionevole non soggetto a decadenza e quello, di natura patrimoniale e disponibile, all'indennizzo, chiedendo a questa Corte una pronuncia sulla domanda di quest'ultimo ai sensi dell'art. 384 c.p.c.. Il Ministero della giustizia contrasta le avverse richieste con controricorso notificato il 9 febbraio 2012 a mezzo p.e.c.;
con ordinanza interlocutoria del 24 luglio 2012 n. 12938, la seconda sezione civile di questa Corte ha rimesso gli atti al primo presidente per l'assegnazione eventuale alle sezioni unite ai sensi dell'art. 374 c.p.c.. La sezione semplice ha ritenuto di particolare importanza la questione "se il contenzioso civile nascente dalla violazione del termine ragionevole di durata del processo rientri o meno nel campo d'applicazione della mediazione finalizzata alla conciliazione", essendo "indisponibile" il diritto al termine ragionevole di durata del processo.
L'ordinanza n. 12938/2012 indica le ragioni a favore della soluzione positiva della questione per essere di natura patrimoniale e disponibile il diritto alla riparazione monetaria del danno subito a causa della durata eccessiva del processo, sul quale si è riconosciuta alla P.A. la facoltà di predisporre mezzi stragiudiziali di soddisfazione e il legislatore è intervenuto per porre limiti alla misura dell'indennizzo, modificando la legge n. 89 del 2001 con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 55, convertito con
modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 124, ratione temporis inapplicabile al caso.
Invece milita in senso contrario alla natura disponibile del diritto al giusto processo, secondo l'ordinanza che precede, la riserva giudiziaria per l'accertamento della durata del processo e la qualifica di essa come "irragionevole", dato che la normativa interna della legge di delega (L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 60) deve adeguarsi a quella comunitaria.
Quest'ultima dichiara inapplicabile la mediazione alla materia fiscale, doganale e amministrativa oltre che a quella della "responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di poteri pubblici (acta iure imperii" (art. 1, comma 2, Direttiva 2008/52/CE del Parlamento e del Consiglio del 21 maggio 2008).
L'ordinanza della seconda sezione sottolinea che la mediazione, per come è strutturata, non consente la comunicazione di quanto concordato tra le parti per conciliare la controversia al Procuratore generale della Corte dei conti e ai titolari dell'azione disciplinare per quanto di rispettiva competenza, come imposto invece per il decreto che accoglie la domanda di equa riparazione (cfr. L. n. 89 del 2001, art. 5). L'applicazione della mediazione nell'azione di equo indennizzo da ritardo irragionevole, sembra inoltre poco credibile, perché lo stesso legislatore ha soppresso la fase precontenziosa con scopi transattivi di tale azione, di cui al D.L. 11 settembre 2002, n. 201, art. 1, in sede di conversione con la L. 14 novembre 2002, n. 259.
Infine la ordinanza della seconda sezione che precede indica come rilevante nella fattispecie anche la questione se il termine di sei mesi della L. n. 89 del 2001, art. 4, possa ritenersi soggetto o meno, alla sospensione feriale dei termini processuali. L'Acquati ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c., per illustrare il suo ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Il ricorso dell'Acquati deduce in primo luogo l'errore del decreto della Corte d'appello di Brescia che ha dichiarato inammissibile la domanda di equa riparazione della ricorrente, per essere decaduta dal diritto di agire, avendo la stessa domandato l'equo indennizzo da irragionevole durata del processo oltre il termine di sei mesi dal momento in cui è divenuta definitiva la decisione che ha concluso il procedimento nel quale ella assumeva essersi avuta la durata irragionevole per la quale era chiesta la riparazione (L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4). La Acquati nega di avere violato il termine che precede di proponibilità della domanda, in ragione del D.Lgs. 4 marzo 2010, n.28, art. 5, comma 6, avendo comunicato al Ministero la sua domanda di
mediazione del 28 ottobre 2010, da qualificare intervenuta nei sei mesi dalla data del 19 marzo 2010 in cui era stato definito il processo di durata eccessiva con sentenza della Corte di Cassazione. Ad avviso della ricorrente, il semestre dalla data di chiusura del processo in cui si è verificata la violazione della durata irragionevole va calcolato computando pure i quarantasei giorni del periodo feriale, per cui l'istanza di mediazione del 28 ottobre 2010, conclusa da processo verbale negativo di conciliazione del 22 dicembre 2010, aveva impedito la decadenza, decorrendo da tale ultima data un altro semestre nel quale l'azione poteva essere proposta come accaduto nel caso con ricorso depositato il 10 febbraio 2011. Poiché il giudizio in cui si assume dall'attrice il ritardo irragionevole è terminato il 19 marzo 2010, il termine semestrale da computarsi con i quarantasei giorni della sospensione feriale, scadeva il 4 novembre 2010 e l'istanza di mediazione della Acquati dell'ottobre era tempestiva.
Dall'attestato del 22 dicembre 2010, rilasciato dall'organismo di conciliazione forense di Milano, risulta che, in data 28 ottobre 2010, vi era stato il deposito della domanda di mediazione comunicata via fax al Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 16, e spedita per posta al Ministero presso l'Avvocatura
dello Stato di Brescia e presso la sua sede in Roma.
Tale documento prova, ad avviso della ricorrente, la mancata violazione del termine di decadenza del D.Lgs. n. 89 del 2001, art.4, essendosi avuta una sua tempestiva richiesta di mediazione nel
termine semestrale, sospeso nel periodo feriale ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art.

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