Cass. civ., SS.UU., ordinanza 16/11/2020, n. 25953

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 16/11/2020, n. 25953
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25953
Data del deposito : 16 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27420-2019 proposto da: BANCA D'ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

NAZIONALE

91, presso lo studio dell'avvocato N D G, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati M D P e M M;

- ricorrente -

contro

M L, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI

268, presso lo studio dell'avvocato ANDREA REGGIO D'ACI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M A;

- controricorrente -

nonchè

contro

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA - CONSOB;
- intimata - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 3310/2018 del TRIBUNALE di VICENZA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2020 dal Consigliere A P L;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale C S, il quale chiede che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, in camera di consiglio, dichiari la giurisdizione del giudice ordinario.

RILEVATO CHE

1.- Il signor L M, socio azionista della Banca Popolare di Vicenza spa, ha convenuto in giudizio la Banca d'Italia e la Consob chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento del danno, ex art.2043 c.c., causatogli dall'omesso o inadeguato esercizio dell'attività di vigilanza sulla predetta Banca. La pretesa si fonda sulla dedotta responsabilità delle Autorità convenute, in relazione sia ad operazioni di investimento finanziario proposte dalla Banca cd. «baciate», cioè con provvista prestata dalla medesima Banca per le operazioni degli investitori, sia ad aumenti di capitale effettuati sulla base di dati alterati;
operazioni queste oggetto di ispezione e segnalazione già dal 2012, ma fatte oggetto di iniziativa di vigilanza e di sanzione solo Ric. 2019 n. 27420 sez. SU - ud. 06-10-2020 -2- tardivamente, nel 2016, e solo a seguito di rilievi della Banca Centrale Europea. In tal modo, ad avviso dell'attore, le Autorità di vigilanza «avrebbero trascurato rilevanti disfunzioni - specificamente, in tema di metodo di determinazione del prezzo delle azioni e di mancata deduzione dal capitale regolamentare dell'importo delle azioni sottoscritte o acquistate mediante forme di assistenza finanziaria fornite dalla stessa BPV - e non sarebbero intervenute in modo da evitare i conseguenti danni a carico degli investitori, in particolare impedendo le operazioni di aumento di capitale effettuate nel 2013 e 2014 mediante la propria attività di vigilanza e l'esercizio dei propri poteri». Il pregiudizio patrimoniale sarebbe derivato dall'agire dell'intermediario, tale da determinare il deprezzamento delle azioni acquistate dagli investitori a prezzi elevati, e dalla trascuratezza delle Autorità di vigilanza, le quali avrebbero consentito tali operazioni e, in particolare, non avrebbero impedito, come era doveroso nel quadro delle competenze ex art. 51 T.u.f., i rilevanti aumenti di capitale basati su elementi alterati e fittizi, in ragione dell'anomalia del finanziamento concesso dalla Banca per l'acquisto di azioni proprie.

2. La Banca d'Italia, mediante il proposto regolamento preventivo di giurisdizione, sostiene che la causa incardinata dinanzi al Tribunale di Vicenza appartenga alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto afferente «alla vigilanza sul credito», di cui all'art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., atteso che la causa petendí su cui la pretesa attorea si basa sarebbe la valutazione della congruità e ragionevolezza delle scelte autoritative dell'Autorità di vigilanza, venendo in rilievo il profilo della discrezionalità tecnica che impedirebbe dì qualificare il suo agire in termini di adempimento o inadempimento di obblighi. Ric. 2019 n. 27420 sez. SU - ud. 06-10-2020 -3- 3.- Il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario.
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