Cass. civ., SS.UU., ordinanza 24/04/2019, n. 11219

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 24/04/2019, n. 11219
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11219
Data del deposito : 24 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15887-2017 proposto da: GUANTIERI FABRIZIA, elettivamente domiciliata in ROMA,

CORSO VITTORIO EMANUELE II

349, presso lo studio dell'avvocato M A S, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato D M;

- ricorrente -

contro

R VENETO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VARRONE

9, presso lo studio dell'avvocato BRUNA D'AMARIO PALLOTTINO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati C L, C D, E Z e C Z;
- con troricorrente - nonchè

contro

COMUNE DI TORRI DEL BENACO, CORPO FORESTALE DELLO STATO, COMANDO PROVINCIALE DI VERONA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 91/2017 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 27/04/2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2018 dal Consigliere R C.

Ritenuto che:

Fabrizia Guantieri ricorre, affidandosi a unico motivo, nei confronti del Comune di Torri del Benaco, della Regione Veneto e del Corpo Forestale dello Stato, per la cassazione della sentenza n.91/2017, depositata il 27 aprile 2017, con cui il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha dichiarato improcedibile, per tardività, il ricorso, da essa proposto, avverso l'ordinanza della Regione Veneto che le ordinava la rimozione della porzione di fabbricato, di sua proprietà, ricadente entro la fascia di vincolo idraulico, oltre l'allontanamento dai luoghi di materiale di risulta dalle demolizioni e il ripristino a regola d'arte dell'alveo manomesso a seguito della posa dei manufatti costituenti il tombinamento;
il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha fondato la sua decisione sul duplice rilievo che l'atto era stato pacificamente notificato oltre il termine decadenziale di sessanta giorni ex art.143 t.u.a.p. e che doveva essere respinta l'istanza di remissione in termini, per errore scusabile, richiesta ex art.37 c.p.a., applicabile per Ric. 2017 n. 15887 sez. SU - ud. 18-12-2018 -2- effetto del rinvio dinamico contenuto nell'art.208 del r.d.n. 1f 12t.t2;
il T.S.A.P., infatti, pur dando atto dell'errata indicazione, nel provvedimento impugnato, del Giudice fornito di giurisdizione, ha ritenuto che non sussistessero, nella specie, i presupposti per la rimessione in termini, ovvero oggettive ragioni di incertezza e impedimenti di fatto, a fronte dell'inerzia delle parte che, essendo ancora in termini, avrebbe potuto proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (indicato anch'esso nell'ordinanza impugnata) ponendosi al riparo dall'addebito di non avere agito tempestivamente davanti all'organo indicato nell'atto, ancorché tale ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile, potendosi, quindi, avvalere, in tal caso, dell'Istituto della translatio iudicii, riassumendo il ricorso davanti al Tribunale Superiore delle Acque che nulla avrebbe potuto rilevare in punto di tempestività;in altri termini, conclude la sentenza impugnata, l'omessa presentazione del ricorso straordinario impone nella fattispecie di considerare non rilevante l'errata indicazione contenuta nell'ordinanza impugnata ai fini della rimessione in termine, dovendo essere attribuita prevalenza all'inescusabilità di tale omissione che non pare revocabile in dubbio nel quadro della possibilità offerta dalla traslatio iudicii;
la Regione Veneto resiste con controricorso;
il Comune di Torri del Benaco e il Corpo Forestale dello Stato non hanno svolto attività difensiva. il ricorso per cassazione è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;
la ricorrente in prossimità della camera di consiglio ha depositato memoria.
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