Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/06/2023, n. 31234
Sentenza
21 giugno 2023
Sentenza
21 giugno 2023
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la rituale affiliazione del richiedente ad un'associazione di tipo mafioso costituisce causa ostativa al riconoscimento del diritto, in quanto comportamento gravemente colposo ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., ancorché non sufficiente a giustificare la condanna del predetto per il delitto associativo, in mancanza della prova di suo un ruolo dinamico e funzionale all'interno del sodalizio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di rigetto della domanda di riparazione avanzata da un soggetto affiliato alla "ndrangheta", con dote di "picciotto", sul rilievo che l'affiliazione rituale a un sodalizio di tipo mafioso costituisce un comportamento percepito all'esterno come espressione di contiguità allo stesso e, quindi, un "quid pluris" rispetto alle mere "frequentazioni ambigue").
Sul provvedimento
Testo completo
3 1234-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: PATRIZIA PICCIALLI - Presidente - Sent n. sez. 1040/2023 -CC 21/06/2023 DONATELLA FERRANTI R.G.N. 16207/2023 LUCIA VIGNALE ZO PEZZELLA -Relatore - MARIAROSARIA BRUNO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PA CA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere ZO PEZZELLA;
lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del Sostituto PG Ferdinando Lignola, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. फि RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Reggio Calabria, con ordinanza del 9/2/2023, ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierno ricorrente, RI UC, subita dall'8/8/2012 in re- gime di custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di associazione mafiosa (capo a dell'incolpazione provvisoria), omicidio pluriaggravato (capo c) e trasferi- mento fraudolento di valori (capo h) relativamente all'intestazione della RI s.r.l. (quest'ultima impresa fu posta sotto sequestro in pari data). In data 10/8/2012 lo RI rendeva interrogatorio. Il 6/2/2013 il GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare avanzata dalla Difesa. Successivamente, in sede di appello avverso provvedimento di rigetto della revoca della misura, il 5/7/2013 il tribunale del riesame ha escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al capo relativo all'omicidio. All'esito del dibattimento, lo RI è stato assolto per non aver commesso il fatto dai reati di cui ai capi a) e c) e perché il fatto non sussiste da quello di cui al capo h), con conseguente scarcerazione, dalla Corte di Assise di Locri da tutti gli addebiti il 25/5/2015. La Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria, sull'appello proposto dal PG, ha confermato l'assoluzione che è divenuta irrevocabile l'8/3/2019. 2. All'odierno ricorrente venne applicata la misura di massimo rigore nell'am- bito del proc. n. 3190/09 RGNR DDA, c.d. "Faida dei Boschi". Lo RI, nella ricostruzione accusatoria originaria, era accusato di parteci- pazione, insieme al AD CO e a EU CO PP, alla 'ndrangheta operante nel mandamento ionico. A carico di RI UC i principali indizi erano costituiti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NO e IA. Il primo aveva indicato il figlio di RI CO come appartenente alla cosca in cui era inserito il AD. Il secondo, IA, aveva reso dichiarazioni conver- genti e molto più dettagliate, narrando le precise circostanze in cui era stato bat- tezzato con la dote di 'picciotto" il figlio di CO RI, UC. La tesi d'accusa originaria, condivisa da GIP distrettuale, era quella secondo cui RI UC fosse stato coinvolto, insieme al AD, anche nella programma- zione dell'omicidio consumato ai danni di VA DA. Ciò in base a due elementi:
1. la presenza dello RI nel corso di un summit, il 27 agosto 2009, finalizzato alla decisione di procedere con il piano omicidiario;
2. le conversazioni telefoniche intercorse tra gli RI AD e figlio nell'immediatezza dell'omicidio, in cui il primo consigliava al secondo di rincasare e di non avvicinarsi dove avesse 2 visto movimento ("bordello"). Tali indizi erano originariamente posti a fondamento dell'accusa nei confronti dell'odierno ricorrente di concorso nell'omicidio Valle- lunga. Lo RI, inoltre, secondo la prospettazione cautelare, si era prestato quale "testa di legno" per l'intestazione della RI s.r.l., in realtà impresa nell'e- sclusiva disponibilità di EU CO, titolare di un'impresa analoga, la ICARO s.r.l., che tuttavia era sotto sequestro e amministrazione giudiziaria. Dopo l'esecuzione dell'ordinanza di custodia, lo RI si sottopose all'inter- rogatorio di garanzia rispondendo a tutte le domande, professandosi innocente e dichiarando: a. di aver creato un'impresa, la RI s.r.l., dopo la laurea triennale con l'aiuto del AD e di avere intrattenuto rapporti commerciali con la società ICARO, ossia con gli amministratori giudiziari;
b. di non essere mai stato affiliato alla 'ndrangheta e di conoscere IA solo di vista;
c. di non conoscere neppure EU CO PP e di disconoscere il rapporto tra quest'ultimo ed il AD;
d. di non avere mai partecipato a riunioni mafiose;
e. che nel giorno dell'omicidio di DA VA vi era stata altresì un'alluvione che aveva distrutto alcune zone dell'azienda di famiglia e che le raccomandazioni telefoniche del AD erano riferite a tale evento. In sede di appello avverso la richiesta di revoca della misura, RI fu scar- cerato in relazione al capo C), ossia all'imputazione di concorso nell'omicidio Val- lelunga, ritenuta l'insufficienza degli indizi a sostenere che avesse fornito un con- tributo anche solo morale all'evento (dall'intercettazione ambientale del 27 agosto 2009 non poteva desumersi l'effettiva partecipazione di UC RI al momento del summit, svoltosi in luogo diverso da quello ambientalizzato;
lo stesso collabo- ratore NO non aveva fatto menzione di RI UC tra i partecipanti;
pe- raltro RI UC, battezzato con la dote di "picciotto", non era abilitato a prender parte a decisioni di simile rilievo criminale;
le conversazioni tra AD e figlio non aggiungevano in tale quadro dati decisivi). Il titolo cautelare, tuttavia, era stato confermato con riferimento all'intestazione fittizia ed all'associazione mafiosa.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, lo RI che propone, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come di- sposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen., violazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. e vizio motivazionale. Il ricorrente ricostruisce la vicenda processuale che lo ha interessato eviden- ziando di aver spiegato, fin dall'interrogatorio di garanzia, la propria estraneità ai fatti. 3 Il suo coinvolgimento -prosegue il ricorso- sarebbe nato dalla partecipazione al summit del 27/8/2009 durante il quale si decideva l'omicidio di VA Da- miano, poi avvenuto il 27/09/2009 e l'intestazione fittizia della PA srl, so- cietà unipersonale, ritenuta di proprietà effettiva di EU CO PP. Vengono riportate le motivazioni delle due sentenze di assoluzione eviden- ziando che a supporto della tesi accusatoria, fondata sulla necessità per EU CO PP di costituire una nuova società, che costituisse una longa manus nella gestione degli appalti pubblici, a seguito del sequestro preventivo della ditta individuale EF IN e della società CA, non è mai stato dimostrato né che l'acquisto del terreno e dell'impianto di EU FF sia avvenuto con mezzi finanziari riconducibili a EU CO PP né che vi sia stato alcun rapporto tra EU FF e EU CO PP in relazione al terreno e all'impianto venduti allo RI. La PA srl - evidenzia il ricorso- non ha mai operato lavori pubblici ne è stata subappaltatrice o fornitrice, o ha mai stipulato contratti di nolo con la CA srl. I collaboratori di giustizia LN e IA nulla hanno detto sulla ricondu- cibilità dell'impianto di proprietà della RI a EU CO PP. Si sottolinea l'assoluta mancanza, fin dall'inizio, dei presupposti per l'adozione della misura e l'assenza di qualsiasi condotta che abbia concorso all'ingiusta de- tenzione. Ci si duole che, in violazione della norma riparatoria, l'impugnato provvedi- mento abbia fondato il rigetto dell'istanza unicamente sull'affiliazione omettendo di valutare le variabili comportamentali e strumentali allo scopo associativo. Si richiama la sentenza di questa Corte a Sezioni Unite n.36958 del 27/5/2021 Modaffari Rv. 281889 sulla valutazione dell'affiliazione rituale quale indizio della condotta partecipativa, invocando l'applicazione dello stesso principio anche in sede di valutazione della colpa concausativa della custodia cautelare. Si lamenta l'assenza, nell'impugnato provvedimento, di una completa e com- plessa valutazione comportamentale della condotta assunta dal ricorrente tale da conferire significato al rito affiliativo. Certamente -si sostiene- non può ritenersi il giuramento di mafia sufficiente a qualificare la mafiosità di una solidanza che si tende a costruire. Ci si duole che la Corte reggina non abbia fornito adeguato riscontro ai motivi dell'istanza riparatoria e non abbia indicato la reale condotta colposa addebitata al ricorrente. La condotta oggettivata nel provvedimento -è la tesi che si sostiene in ricorso- non può ritenersi una frequentazione ambigua né può avere avuto un'azione si- nergica con l'applicazione della misura cautelare in quanto non sono stati nem- meno delineati i profili di una contiguità con l'associazione criminale. La relazione causale tra la condotta dell'interessato e l'adozione della misura viene definita evanescente. Si contesta la mancata indicazione delle ragioni per cui l'affiliazione possa essere stata intesa dall'autorità giudiziaria come collegata allo svolgimento di un'attività criminale effettiva o piuttosto come una generica manifestazione di di- sponibilità a favore dell'associazione 'ndranghetista. La condotta ritenuta ostativa, deve avere la potenzialità di indurre in errore l'autorità in