Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/04/2023, n. 13805

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/04/2023, n. 13805
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13805
Data del deposito : 3 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA SA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza del 21.9.2021, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo il 15.1.2019, con la quale VA ON è stato giudicato responsabile del reato previsto dagli artt. 624 e 625, n.7, cod,.pen., previa riqualificazione dell'ipotesi sotto la specie del tentativo e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla predetta aggravante nonché alla contestata recidiva, è stato condannato alla pena di mesi tre di reclusione ed € 200,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza ha presentato appello il difensore dell'imputato t.articolando i seguenti motivi di doglianza, il cui contenuto viene qui riassunto ai sensi dell'art.173, comma 1, disp.att wcod.proc.pen.: 1) violazione di norme processuali in relazione all'art.161 cod.proc.pen. ed omessa dichiarazione di nullità del decreto di citazione, per avere il Tribunale ritenuto valida l'elezione di domicilio sebbene non risultasse dal relativo verbale la sottoscrizione dell'imputato né la certezza fisica che lo stesso fosse il soggetto identificato;
rilevava come tz, le notifiche del procedimento jjp state effettuate presso il domicilio eletto sito in Palermo, via Filino di Agrigento n.1, scala B, ma come il relativo verbale recasse la sola sottoscrizione degli operanti, mancando la firma dell'indagato, rilevando la contraddizione contenuta nel verbale medesimo in base alla quale l'identificato era, da un lato, "sedicente" e, dall'altro, "noto ai militari operanti";
rilevando altresì che il verbale non conteneva un'indicazione specifica del procedimento nel cui ambito la dichiarazione di domicilio era stata operata;
2) violazione degli artt. 521 e 522 cod.proc.pen. per difetto di correlazione tra accusa e sentenza, nonché per vizio di motivazione manifestamente illogica, per avere il Giudice di 17£-

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