Cass. civ., sez. I, sentenza 30/06/2005, n. 14029

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Il Tribunale per i minorenni, adito per il riconoscimento della paternità naturale di un minore, è competente anche a conoscere di ogni domanda consequenziale di natura economica, tra cui, oltre quella avente ad oggetto il rimborso delle spese di mantenimento già sostenute dall'altro genitore per il minore, anche quella avente ad oggetto la corresponsione del periodico mantenimento in favore dello stesso, per il periodo dalla nascita alla decisione, e per l'ulteriore periodo dalla decisione fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 30/06/2005, n. 14029
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14029
Data del deposito : 30 giugno 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. L M G - Presidente -
Dott. M G V A - Consigliere -
Dott. D P S - Consigliere -
Dott. M L - rel. Consigliere -
Dott. F O - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

S
sul ricorso proposto da:
B M F, B V, elettivamente domiciliate in

ROMA VIA ARCHIMEDE

44, presso l'avvocato C S, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato V N C, giusta procura a margine del ricorso;



- ricorrenti -


contro
S G;



- intimato -


e sul 2^ ricorso n. 20282/04 proposto da:
S G, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA PISANELLI

2, presso l'avvocato S D M, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato F B, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
B M F, B V, elettivamente domiciliati in

ROMA VIA ARCHIMEDE

44, presso l'avvocato C S, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato N V, giusta procura a margine del ricorso;

- controricorrenti al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 461/04 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 16/03/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/2005 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;

udito per il resistente l'Avvocato DI MEO che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRAZZINI

Orazio che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 5-1-2000, B M F chiedeva al Tribunale per i minorenni di Firenze di dichiarare l'ammissibilità dell'azione di accertamento giudiziale della paternità naturale della figlia minorenne B V nata il 27-11-84 nei confronti di S Giuseppe.
Costituitosi in tale fase preliminare lo S, che negava di essere il padre naturale della minore, l'adito Tribunale dichiarava ammissibile l'azione;
la Corte d'Appello di Firenze, con decreto motivato in data 24-4-2001, confermava detta decisione a seguito del reclamo proposto dallo stesso S.
A seguito di ciò, la B promuoveva il giudizio per la dichiarazione di paternità in cui si costituiva il convenuto S mentre la minore B V dava il proprio consenso all'azione, ai sensi dell'art. 273, secondo comma, c.c., avendo nel frattempo compiuto sedici anni;
la ricorrente chiedeva altresì l'adozione di tutti i provvedimenti consequenziali in ordine all'art. 262 c.c. nonché in ordine al mantenimento, istruzione ed educazione
della minore ex art. 277, secondo comma c.c., con conseguente condanna dello S al pagamento di un contributo di mantenimento per il periodo tra la nascita e la data dell'emananda sentenza, con interessi e rivalutazione, nonché per il periodo successivo sino a quando la B, benché maggiorenne, fosse divenuta autosufficiente dal punto di vista economico.
Il Tribunale per i minorenni di Firenze dichiarava la paternità naturale di S Giuseppe nei confronti di B V, ponendo a carico dello S, quale contributo di mantenimento, la somma mensile di E. 400 a decorrere dalla data di deposito del ricorso ex art. 274 c.c.. B M F e B V, nel frattempo divenuta maggiorenne, proponevano appello, deducendo la mancata attribuzione del cognome del padre alla figlia naturale riconosciuta e la mancata corresponsione del contributo di mantenimento, di per sè non adeguato, a decorrere dalla nascita di quest'ultima;
si costituiva lo S che, a sua volta, proponeva appello incidentale in ordine alla ritenuta fondatezza della domanda di accertamento di paternità e, in subordine,
chiedendo che il contributo di mantenimento a suo carico decorresse dalla data della domanda giudiziale e non da quella di deposito del ricorso ex art. 274 c.c.. La Corte d'Appello di Firenze - sezione per i minorenni, con la sentenza in esame n. 461/2004, in parziale riforma di quanto statuito dal Tribunale, attribuiva a B V il cognome S (in aggiunta al cognome B), condannando lo S al pagamento della complessiva somma di E. 21.000, a titolo di rimborso pro quota di quanto speso per il mantenimento della figlia V dal 5 gennaio 2000 (data del deposito in Cancelleria del ricorso ex art. 274 c.c.) al 26 novembre 2002 (data del compimento della maggiore
età della figlia V), stabilendo altresì la decorrenza dell'assegno di mantenimento, "una volta stabilita la misura in cui il padre naturale deve concorrere al mantenimento della figlia", dalla nascita della bambina.
Ricorrono per cassazione, con due motivi, B M F e B V;
resiste con controricorso lo S che, a sua volta, propone ricorso incidentale fondato su un unico motivo. Entrambe le parti hanno, altresì, depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorso principale:
con il primo motivo si deduce omessa motivazione circa la domanda di attribuzione del cognome ex art. 272 c.c. in quanto la Corte territoriale non ha tenuto conto che "la domanda della ricorrente e della figlia maggiorenne era volta ad ottenere la sostituzione del cognome materno con quello paterno", per cui "la scelta operata dalla Corte d'Appello di aggiungere il cognome paterno a quello materno ha, quindi, sostanzialmente comportato la reiezione della domanda delle ricorrenti ma senza che venisse motivata la ragione di tale reiezione".
Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art 277 c.c. in quanto la Corte territoriale non ha tenuto conto della domanda, ignorata anche dal primo giudice, avente ad oggetto la corresponsione del contributo di mantenimento sin dal momento della nascita della figlia V alla decisione della controversia e per il periodo successivo;
si aggiunge che "il giudice minorile, adito per il riconoscimento della paternità naturale di un minore è senz'altro competente a conoscere di ogni domanda di natura economica conseguente al riconoscimento, ancorché nelle more il minore sia diventato maggiorenne".
Ricorso incidentale:
con l'unico motivo di ricorso si afferma che i giudici di merito hanno errato nel far decorrere l'obbligo dello S a pagare l'assegno di mantenimento dalla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio di ammissibilità ex art. 274 c.c. anziché dalla proposizione della domanda di merito, così violando gli artt. 262, 274 e 277 c.c.. Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Deve osservarsi che meritevole di accoglimento è il secondo motivo del ricorso principale, con conseguente assorbimento dell'unico motivo del ricorso incidentale, mentre infondato è il primo motivo del ricorso principale.
Quanto, infatti, a detto secondo motivo del ricorso principale, sulla base di un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale (tra le altre, Cass. n. 558672000), pienamente condivisibile, va affermato che la sentenza di accertamento della filiazione naturale pone a carico del genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, compreso quello del mantenimento;
tale obbligatone decorre, nell'interesse del minore, dalla data della nascita e stessa decorrenza ha anche l'obbligo di rimborsare pro quota l'altro genitore che abbia provveduto integralmente al mantenimento del figlio.
Censurabile è, quindi, la decisione impugnata per avere stabilito, in ordine al rimborso pro quota a favore di B M F, per quanto speso a titolo di mantenimento della figlia V, il periodo dal 5-1-2000 (data di presentazione della domanda giudiziale tendente alla declaratoria dell'ammissibilità dell'azione di paternità naturale) al 26-11-2002 (data di raggiungimento della maggiore età per la B), anziché prevedere la decorrenza di tale obbligo al rimborso dalla nascita della minore, ritenendosi altresì incompetente (per essere competente il Tribunale ordinario) a provvedere, in ordine a detto mantenimento, anche per il periodo susseguente al raggiungimento della maggiore età.
Ciò anche in quanto, sulla base di un'altrettanto consolidato orientamento giurisprudenziale (tra le altre, Cass. n. 6217/94) è il giudice minorile (quindi sia il Tribunale per i minorenni che la Sezione civile per i minorenni della Corte d'Appello), adito per il riconoscimento della paternità naturale di un minore, competente senz'altro a conoscere di ogni domanda consequenziale di natura economica, tra cui, oltre quella avente ad oggetto il rimborso delle spese di mantenimento già sostenute per il minore ai sensi dell'art. 38, (nella nuova formulazione) disp. att. c.c., anche quella avente ad oggetto la corresponsione del periodico mantenimento in favore dello stesso minore e per il periodo dalla nascita alla decisione e per l'ulteriore periodo da quest'ultima in poi (compresa la fase eventuale tra il raggiungimento della maggiore età e l'autosufficienza economica). Sulla base delle considerazioni svolte si dichiara assorbito l'unico motivo del ricorso incidentale, avendo ad oggetto anch'esso la data di decorrenza dell'obbligo dello S al mantenimento della minore in questione.
Non meritevole di accoglimento è, invece, il primo motivo del ricorso principale. In proposito deve rilevarsi che non è fondata la doglianza secondo cui la Corte Territoriale non ha tenuto conto che la domanda della ricorrente, e della figlia ormai diventata maggiorenne, era finalizzata ad ottenere la sostituzione del cognome materno con quello paterno: già in primo grado, in relazione alla richiesta di dichiarare la paternità naturale in questione, non era stata formulata (più precisamente vi era stata rinuncia in sede di comparsa conclusionale) istanza di sostituzione del cognome materno B con il cognome paterno S, e nell'atto di appello si sostiene (proprio in ordine al mancato accoglimento della domanda di cambiamento del cognome della minore) unicamente che "all'accertamento giudiziale di paternità avrebbe dovuto conseguire l'attribuzione alla B V del cognome del padre". Pertanto, in mancanza di una specifica domanda in proposito, ai sensi dell'art. 262 c.c., correttamente la Corte Territoriale, implicitamente non riconoscendo la richiesta di "attribuzione" come sostituzione, ha deciso per "l'aggiunta", del cognome paterno a quello materno.

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