Cass. pen., sez. III, sentenza 21/12/2020, n. 36750

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 21/12/2020, n. 36750
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36750
Data del deposito : 21 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMURRI PIERFILIPPO nato a ASCOLI PICENO il 18/11/1957 avverso l'ordinanza del 13/12/2019 del TRIB. LIBERTA' di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere L R;
sentite le conclusioni del PG

FRANCA ZACCO

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' dei motivi di ricorso. udito il difensore Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricors:r-

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Ancona, con ordinanza del 13 dicembre 2019, ha rigettato il ricorso presentato nell'interesse P A avverso il decreto di sequestro probatorio, emesso in data 23 novembre 2019 dal Pubblico Ministero, della pavimentazione del serbatoio denominato "TK 61", ubicato all'interno della raffineria API di Falconara Marittima, nell'ambito di un procedimento penale relativo ai reati di cui agli art. 674, 590, 452-bis, 452-ter 452-quater e 452- quinquies cod. pen. Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce la nullità dell'ordinanza impugnata per mancanza assoluta di motivazione in relazione al fumus del commesso reato, rappresentando che nell'ordinanza il Tribunale avrebbe del tutto omesso tale verifica, necessaria anche in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

3. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e la mancanza assoluta di motivazione in relazione alla funzionalità e proporzionalità del sequestro rispetto all'accertamento oggetto di indagine, assumendo che il Tribunale del riesame avrebbe omesso di considerare che il procedimento penale trae origine da un episodio di emissione nell'aria di esalazioni di cattivo odore provenienti dalla raffineria, rispetto al quale il Pubblico Ministero aveva disposto un sequestro limitato alle sole scale di accesso al tetto ed alcune aperture laterali, ritenendolo evidentemente sufficiente allo scopo, con la conseguenza che il sequestro ulteriore della pavimentazione del bacino di contenimento del serbatoio risulterebbe del tutto scollegato dalla fattispecie per cui si procede e, quindi, disposto in violazione dell'art. 253 cod. proc. pen. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Occorre premettere che il ricorso che ha dato origine al presente procedimento risulta correlato con altri ricorsi trattati nell'odierna udienza ed attinenti ad istanze di riesame avverso il medesimo decreto di sequestro probatorio. Va poi osservato, per un migliore inquadramento della vicenda in esame, come dal contenuto dell'ordinanza impugnata e del ricorso emerga che i fatti per cui si procede riguardano la violazione degli art. 25-septies e 25-undecies, comma 1, lett. a), b) e c) d.lgs. 231/2001 in relazione ai reati di cui agli art. 674, 590, 452-bis, 452-ter, 452-quater e 452-quinquies cod. pen., pure oggetto di contestazione provvisoria e che, nel corso del procedimento, è stata accertata la commissione dell'ulteriore reato di cui agli art. 110 e 349, comma 2, cod. pen. per la rimozione dei sigilli apposti al serbatoio al fine di effettuare accertamenti tecnici non ripetibili. Dal decreto di sequestro (allegato ad uno dei ricorsi), emerge che il Pubblico Ministero ha disposto il vincolo dopo che il consulente tecnico era stato informato che la società intendeva procedere al rifacimento della pavimentazione del serbatoio nonostante fossero ancora in corso gli accertamenti tecnici già disposti, relativi a carotaggi e prelievi di campioni del suolo e del sottosuolo, che avevano già evidenziato un grave inquinamento da prodotti
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