Cass. civ., SS.UU., ordinanza 06/04/2012, n. 5574

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In materia di contenzioso amministrativo, sono devolute al giudice ordinario le controversie concernenti l'ineleggibilità, la decadenza e l'incompatibilità, in quanto volte alla tutela del diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato passivo; nè la giurisdizione del giudice ordinario incontra limitazioni o deroghe per il caso in cui la questione di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento (nella specie, delibera di decadenza dalla carica di consigliere per incompatibilità adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura), perché, anche in tale ipotesi, la decisione verte non sull'annullamento dell'atto amministrativo, bensì sul diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato attivo o passivo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 06/04/2012, n. 5574
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5574
Data del deposito : 6 aprile 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R L A - Primo Presidente f.f. -
Dott. M C F - Presidente di sez. -
Dott. P L - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. A A - rel. Consigliere -
Dott. T S - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
Dott. V R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
B M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato C M, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G G per procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA p.t., PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI p.t., CONSIGLIO SUPERIORE MAGISTRATURA, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

- controricorrenti -

e contro
COMMISSIONE VERIFICA TITOLI COMPONENTI ELETTI DAI MAGISTRATI E DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ DEI COMPONENTI ELETTI DAL PARLAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA;

- intimata -
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 3736/11 del Tribunale amministrativo regionale di Roma;

udito l'avvocato Giuseppe GALLENCA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/02/2012 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, il quale chiede dichiararsi la giurisdizione dell'A.G.O..
RITENUTO IN FATTO
1.- L'avv. Matteo Brigandi, eletto dal Parlamento componente del Consiglio superiore della magistratura (CSM) il 27.7.2010, con Delib. adottata dal CSM il 13 marzo 2011 è stato dichiarato decaduto dalla carica per incompatibilità: al momento dell'elezione era, infatti, amministratore unico della Fin Group s.p.a. e non aveva tempestivamente dismesso l'incarico dopo l'assunzione della carica. Con ricorso al TAR del Lazio, notificato il 21.4.2011 al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al CSM ed al Ministro della Giustizia, l'interessato - che con ricorso notificato il 13.4.2011 aveva già impugnato la deliberazione della Commissione per la verifica dei titoli adottata il 14.3.2011 e, con ricorso notificato il 20.4.2011, il D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, art. 29 - ha chiesto che venissero annullati la delibera di decadenza
ed i relativi provvedimenti prodromici e consequenziali, nonché il citato D.P.R. n. 916 del 1958, art. 29 nella parte in cui non prevede la possibilità di rimozione delle cause di incompatibilità contestate successivamente all'assunzione della carica di componente del CSM;
nel ricorso ha prospettato, tra l'altro, dubbi di legittimità costituzionale della L. 24 marzo 1958, art. 29 che appunto regola i casi di incompatibilità dei componenti del CSM. Il TAR, con provvedimento assunto dal Presidente della sezione, ha rigettato la richiesta di sospensione formulata contestualmente al ricorso.
2.- L'avv. Brigandi propone ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione,

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